AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.295
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00295
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 ottobre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4922) del Consiglio di Stato che ha accolto
il ricorso 6 giugno 1997 di __________, __________, __________ e __________
ed ha annullato la deliberazione di data 26 maggio 1997 del consiglio
comunale di __________ di non prelevare dei contributi di miglioria in
relazione alla sistemazione di alcune strade comunali (via __________, via
__________ e __________);
viste le risposte:
preso
atto della replica 2 dicembre 1997 del comune di __________ e delle dupliche:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con messaggio n. 25
dell'8 aprile 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio
comunale lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 130'000.-- per sistemare
via __________, via __________ e __________. Il credito sarebbe servito -
spiegava il documento (pag. 1 seg.) - per pavimentare parzialmente quelle
strade, attualmente in ghiaia ma che servivano la zona edificabile, così da
limitare gli interventi di manutenzione. Via __________ e via __________
facevano parte della rete stradale della collina ed erano classificate quali
strade di servizio. Il __________ era invece contemplato dal piano viario quale
percorso pedonale: per questo motivo il municipio ha anche proposto al
legislativo di modificare il piano del traffico, ridefinendo come strada di
servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la
qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta. Il messaggio in
rassegna proponeva infine al legislativo di non prelevare contributi di miglioria,
poiché trattavasi di intervento di manutenzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4
LCMI (pag. 3 seg.).
b) La maggioranza della commissione della gestione ha
invitato il legislativo ad approvare il messaggio così come proposto (cfr. il
relativo rapporto del 28 aprile/12 maggio 1997). Il 9 maggio 1997 il membro
__________ ha invece inoltrato un rapporto di minoranza in cui, oltre a
chiedere una riduzione del credito da concedere a fr. 100'300.--, ha
sollecitato il legislativo a fissare al 70% dei costi la percentuale di
prelievo dei contributi di miglioria, trattandosi di opere di urbanizzazione
particolare.
c) Nella seduta del 26 maggio 1997 il consiglio comunale ha approvato
integralmente il messaggio ed ha respinto tutte le proposte formulate dalla
consigliera comunale __________ nel rapporto di minoranza della commissione
della gestione.
B. Con gravame 6 giugno 1997 i
consiglieri comunali __________, __________, __________ e __________ sono insorti
contro la deliberazione di non prelevare contributi di miglioria davanti al
Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di obbligare il comune a
prelevarli, poichè l'asfaltatura delle strade in discussione, tutte a fondo
cieco, arrecava indiscutibili vantaggi ai fondi serviti.
C. Con risoluzione 30 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la deliberazione
impugnata. Esso ha considerato che la pavimentazione delle strade in rassegna
non costituiva una semplice opera di manutenzione ma un vero e proprio
miglioramento delle stesse.
D. Con impugnativa 14 ottobre
1997 il comune di __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il
giudicato governativo appena menzionato, chiedendo il suo annullamento. Il
ricorrente contesta l'assunto governativo ribadendo ed ampliando le motivazioni
espresse nel messaggio municipale.
Il Consiglio di Stato, __________, __________, __________ e
__________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni si dirà più in dettaglio, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1
della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i
comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria
per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in
particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e
particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica
(lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione
generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami
principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte
dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonchè
a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3
cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei
singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3
cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o
l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4
cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini
dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo
uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente,
tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti
inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i
titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti
pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o
di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,
i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv.
1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le
opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può
essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra
opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere
stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione
è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non
contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare
presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale
di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
-
3.1. Nel concreto caso le
autorità comunali intendono pavimentare alcune tratte di strade classificate
dal piano viario comunale quali strade di servizio (via __________ e via
) rispettivamente percorso pedonale () e che servono zone
edificabili (parzialmente via __________). Dette arterie si presentano
attualmente in terra battuta; la parte terminale di __________ è anzi ancora
costituita di solo manto erboso. Laddove necessario è prevista anche la
raccolta e l'evacuazione delle acque meteoriche.
3.2. Gli interventi appena descritti, importanti e destinati
a durare nel tempo, non sono orientati alla semplice salvaguardia delle precedente
viabilità tramite la riparazione delle strade interessate, ma sono finalizzati
a rendere il transito più sicuro, agevole e spedito. Essi comportano pertanto
un sicuro miglioramento delle strade in rassegna: avuto riguardo alla
situazione in cui versano attualmente i tronchi stradali interessati non si
giustifica pertanto in alcun modo la loro qualifica quale opera di manutenzione,
nemmeno straordinaria. L'esecuzione degli interventi in parola migliora inoltre
in modo sensibile l'urbanizzazione dei fondi adiacenti, soprattutto sotto
l'aspetto dell'accessibilità. Al giorno d'oggi la pavimentazione di una strada
può del resto essere considerata, di principio, un requisito indispensabile per
poter parlare di una vera e propria urbanizzazione di un fondo edificabile.
3.3. Sulla scorta di quanto precede deve dunque essere senz'altro
tutelata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui la pavimentazione delle
strade in oggetto procura dei vantaggi particolari ai proprietari dei fondi
adiacenti, per cui il comune è obbligato a prelevare dei contributi di
miglioria nei loro confronti (cfr. nello stesso senso anche RDAT II-1993 N. 41
consid. 2.4. e, diffusamente, A. Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, pag. 67 lett. b). Questa conclusione appare
invero a tal punto chiara nella fattispecie, che non occorre spendere ulteriori
argomenti per giustificarla.
- 4.1. La reiezione del
ricorso comporta la necessità per il legislativo comunale di pronunciarsi sul
principio (a questo punto acquisito) e sulla misura del prelievo. A tal fine
nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha considerato che il municipio potrebbe
proporre al consiglio comunale di autorizzarlo a chiedere al Governo stesso
l'esonero dal prelievo qualora il finanziamento dell'opera fosse garantito da
altri tributi. Inoltre, per quanto concerne la determinazione della quota di
prelievo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi in esame non
costituiscono propriamente un'opera di urbanizzazione, per cui non ritornano
applicabili in principio le percentuali di cui all'art. 7 cpv. 1 LCMI. Infine
che spetta al municipio di valutare, in sede di definizione dei singoli
contributi, l'incidenza del fatto che una parte delle strade in discussione
sono state rispettivamente saranno cedute gratuitamente al comune da parte del
consorzio RT oppure che taluni tratti delle stesse sono stati eseguiti a suo
tempo da privati. Riagganciandosi a queste considerazioni il municipio, agente
per conto del comune nella presente procedura ricorsuale, obietta che la
rinuncia al prelievo si giustifica anche per ragioni di natura prettamente
economica: considerato l'importo di spesa minimo (la delibera al miglior
offerente è di poco inferiore a fr. 90'000.--, per cui il costo massimo si
aggirerà sui fr. 100'000.--), una minima percentuale di prelievo (30% se si
applicasse la prassi seguita nel caso di sistemazioni stradali più importanti,
ma la percentuale potrebbe anche essere inferiore secondo le considerazioni
svolte da parte del Consiglio di Stato), costi elevati per procedervi (fr.
10'000.--), il riconoscimento ai privati dei sacrifici effettuati attraverso la
cessione di terreno rispettivamente l'anticipazione dell'opera, l'incasso netto
del comune si riduce a poche migliaia di franchi. I resistenti, a loro volta,
chiedono invece al Tribunale di fissare al 70% la percentuale di prelievo dei
contributi trattandosi di opere di urbanizzazione particolare.
4.2. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato
è in primo luogo totalmente esclusa la possibilità per il comune di prescindere
dal prelievo di contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2
LCMI. Trattandosi di pavimentazione di una strada è infatti certo che il suo
finanziamento non può essere coperto da altri tributi ai sensi della predetta
disposizione, ovvero da tasse di allacciamento o d'uso. Sempre diversamente da
quanto ha considerato il Consiglio di Stato la quota di prelievo dei contributi
di miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna deve essere determinata
in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (e relativo rinvio all'art. 3 cpv. 3 e
4 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale
e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a tutti gli
effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione (ovvero la strada stessa).
Ciò premesso il Tribunale non può però procedere direttamente alla
determinazione della quota di prelievo dei contributi di miglioria da porre a
carico dei proprietari interessati accedendo alla corrispondente richiesta
formulata dai resistenti per due ordini di motivi. In primo luogo, sotto
l'aspetto formale, essi non l'hanno domandata innanzi al Consiglio di Stato, al
quale avevano semplicemente chiesto di obbligare il comune a prelevare i
contributi (richiesta peraltro integralmente soddisfatta). Trattasi quindi di
una nuova domanda, pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Ma
soprattutto, sotto l'aspetto sostanziale, l'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce
all'autorità chiamata a stabilire la percentuale di prelievo un certo potere di
apprezzamento (imposizione tra il 30 ed il 60% per opere di urbanizzazione
generale, tra il 70 ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare), al
cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del
limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmm). Spetterà pertanto al
consiglio comunale di __________, chinandosi nuovamente sull'oggetto dietro
corrispondente proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione
dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti indicati dalla predetta
disposizione, previa determinazione della natura dell'urbanizzazione (generale
o particolare) in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI. Accertata
l'impossibilità di conoscere la quota di prelievo (che, da quanto precede, può
ancora spaziare - in assenza della preventiva determinazione del genere di urbanizzazione
- tra il 30% ed il 100%) il Tribunale non può nemmeno affrontare il problema
sollevato dal municipio in sede di ricorso in merito ad un'eventuale rinuncia
al prelievo dei contributi dettata da una sproporzione tra il loro ammontare e
gli oneri di imposizione (cosiddetto contributo non redditizio; cfr. Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, N. 482).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso del comune deve finalmente essere respinto. Il Tribunale
rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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