AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.30
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00030
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 febbraio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 29 gennaio 1997 (no. 314) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 gennaio
1996, con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 20 febbraio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 novembre 1995, attorno
alle ore 22.10, il ricorrente __________ circolava sulla carreggiata sud-nord
dell'autostrada A2 alla guida dell'autovettura Toyota Celica targata
__________, con l'intenzione di raggiungere __________.
Giunto all'interno della galleria del __________, egli ha
superato a velocità sostenuta un veicolo della Polizia cantonale in servizio di
pattugliamento, il quale si é subito posto al suo inseguimento.
Basandosi sulle indicazioni del tachimetro del veicolo di
servizio, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare che nel tratto di
autostrada successivo alla predetta galleria, l'insorgente ha circolato alla
velocità di 180 km/h ove vige il limite di 120 km/h.
__________ è stato quindi fermato dagli agenti di polizia all'uscita
autostradale di __________. Tradotto presso il posto di polizia di __________
egli ha dichiarato a verbale di aver circolato all'interno della galleria del
__________, dove vige il limite di 100 km/h, alla velocità di 160 km/h, per poi
raggiungere i 170/175 km/h dopo l'uscita dal tunnel.
B. In seguito ai fatti appena
descritti, con risoluzione 25 gennaio 1996, la Sezione della circolazione ha
risolto di revocare a __________ la licenza di condurre per un periodo di 6
masi compreso tra il 9 febbraio e l'8 agosto 1996, avendo egli circolato ad una
velocità di 180 km/h, ove vige il limite di 120 km/h, e di 160 km/h, laddove vige
il limite di 100 km/h.
Nel commisurare la durata del provvedimento, la Sezione della
circolazione ha considerato che il comportamento del ricorrente ha dato luogo
ad una messa in pericolo astratta ed accresciuta della sicurezza stradale.
L'autorità amministrativa, ha inoltre ritenuto che la vicinanza temporale tra
il conseguimento della licenza di condurre - avvenuto il 27 ottobre 1995 - e i
fatti sopra evocati, imponesse un severo provvedimento a titolo educativo e
preventivo.
La decisione é stata resa sulla base dell'art. 16 cpv. 3
lett. a), 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS, 4a cpv. 1 e 5 ONC.
Considerato come l'inizio del periodo di revoca fosse antecedente
allo spirare del termine di ricorso, la Sezione della circolazione ha aderito
alla richiesta formulata dal rappresentante del ricorrente di posticiparne
l'inizio. La stessa é stata infine stabilita dal 16 febbraio al 15 agosto incluso.
C. Con decisione 9 febbraio
1996 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di
fr. 260.-, oltre ad un tassa di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr.
20.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura __________ circolava
sull'autostrada N2 a velocità eccessiva nonostante il vigente limite di 120
km/h.
Velocità rilevata dal tachimetro del veicolo inseguitore
di polizia: 180 km/h.
Velocità punibile dedotte le tolleranze secondo le vigenti
direttive federali: 150 km/h".
Tale decisione è stata impugnata da __________ il 26 febbraio
1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale con giudizio 2
dicembre 1996, poi cresciuto in giudicato, ha respinto il gravame, rilevando
tra l'altro come, contrariamente a quanto indicato nella decisione penale, la
velocità punibile fosse di 162 km/h, anziché di 150 km/h.
D. Il 29 gennaio 1997 il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________
contro il provvedimento amministrativo irrogato dalla Sezione della
circolazione, riducendo da sei a quattro mesi il periodo di revoca della
licenza di condurre. Il Governo ha sottolineato che nell'adozione del provvedimento
di revoca, l'autorità amministrativa è di principio vincolata ai fatti così
come sono stati accertati in un eventuale giudizio penale cresciuto in
giudicato e che quindi le argomentazioni del ricorrente intese a mettere in
dubbio tali accertamenti non potevano ormai più essere prese in considerazione.
Pertanto l'Esecutivo cantonale, considerando che in sede penale era stata accertata
una velocità punibile di 162 km/h (contro i 180 km/h assunti in un primo tempo
dalla Sezione della circolazione) e che quindi l'insorgente si è reso
protagonista del superamento di 42 km/h del limite di velocità, ha ritenuto di
doversi scostare dal giudizio reso dall'istanza inferiore ed ha quindi ridotto
la durata del provvedimento in rassegna. Nel riconsiderare la fattispecie e
stabilire a 4 mesi il nuovo periodo di revoca, il Consiglio di Stato ha
tuttavia tenuto conto che la grave infrazione in oggetto è stata commessa
allorquando il ricorrente era in possesso della licenza di condurre da poco più
di un mese e che questi, ancora studente, non necessita di disporre di un
veicolo per ragioni professionali.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e postulando, in
via subordinata, la riduzione del periodo di revoca ad un mese espiabile in data
da concordare con le competenti autorità.
Afferma in sostanza che proprio perché l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati in sede penale, essa deve
tenere conto del fatto che gli può essere rimproverato unicamente di aver
circolato ad una velocità punibile di 150 km/h laddove vige il limite di 120
km/h, così come indicato nella risoluzione di multa del 9 febbraio 1996, in
seguito confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 2
dicembre 1996. Tenuto conto di ciò e del fatto che con il suo comportamento non
ha arrecato alcun pericolo concreto alla circolazione stradale, ritiene di non
poter essere colpito da alcun provvedimento di revoca della licenza.
Contesta in ogni caso la fedefacenza del rilevamento della
velocità operato nell'occasione dalla Polizia cantonale.
Aggiunge inoltre che, benché studente, egli necessiti di
poter usufruire della licenza di circolazione per recarsi a __________ dove
frequenta il liceo. Sostiene inoltre che a torto le istanze precedenti hanno
dedotto dalla sua giovane età un elemento tendente ad aggravare le sue
responsabilità.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata
confermata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo si fonda sull'art. 10 cpv. 2 LALCS, nella
sua nuova formulazione entrata in vigore il 9 maggio 1997 (= all'ormai abrogato
art. 12a cpv. 1 LALCS).
La legittimazione attiva dell'insorgente discende dall'art.
43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre
precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa
penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re C.; STA 21. 10. 1996 in re T.).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
- Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità
massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre
anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli
e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib
143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento del limite di velocità
massima chiaramente superiore a 30 km/h, sussiste l'obbligo per le competenti
autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta
l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze
del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, risulta dagli atti relativi al procedimento penale promosso contro
__________ che quest'ultimo ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di
__________ ad una velocità di 162 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
laddove vige il limite generale di 120 km/h, oltrepassando quindi di ben 42
km/h la velocità consentita.
Tale accertamento è tuttavia contestato in questa sede dall'insorgente,
il quale in sostanza afferma di aver commesso un'infrazione assai meno grave e
di aver circolato nell'occasione ad una velocità inferiore, non certo tale da
giustificare il provvedimento di revoca oggetto della presente vertenza.
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta
una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento
dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante
nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta
Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a)
che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti
in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione
penale si basi essenzialmente su di un rapporto di contravvenzione allestito da
degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove
l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli,
doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un
procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha in un primo tempo
impugnato la decisione di multa 9 febbraio 1996 del Dipartimento delle
istituzioni per poi di fatto accettare la sentenza 2 dicembre 1996 con cui il
Tribunale ha evaso, respingendolo, il predetto gravame, non essendo stato
inoltrato alcun ricorso al Tribunale federale contro la stessa. Così facendo il
ricorrente ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto di
quest'ultimo giudizio, ivi compreso l'accertamento di fatto secondo il quale
egli nel tratto successivo alla galleria del __________ ha circolato ad una velocità
punibile di 162 km/h. Stante quanto precede __________ non è ora più legittimato
a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame
l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati
dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito
diverso da quello che ha avuto, ma si limita a risollevare la censura (già
respinta a suo tempo) secondo cui l'accertamento della velocità sarebbe
avvenuto senza rispettare le norme vigenti in materia e a proporre una diversa
interpretazione dei fatti che già erano stati presi in considerazione dalle
istanze penali. Trattasi di argomentazioni che non bastano a giustificare un riesame
degli accertamenti operati dall'autorità penale.
Per quanto concerne invece l'infrazione commessa all'interno
della galleria (160 km/h ove vige un limite di 100 km/h), occorre rilevare che
la stessa, benché non sia stata oggetto del procedimento penale sopra
menzionato, risulta in modo inequivocabile da quanto dichiarato a verbale dallo
stesso __________ subito dopo essere stato fermato dalla polizia la sera del 29
novembre 1995. Pertanto la stessa non può certamente essere il frutto della
pretesa fantasia di terze persone.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti al
precedente considerando, quelle commesse dall'insorgente sono, a non averne
dubbio, delle gravi violazioni delle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, ragione per la quale la revoca della licenza
di condurre si impone come una misura amministrativa obbligatoria.
- Controversa è pure la
durata della revoca. A tale proposito va considerato quanto segue.
5.1. Come indica l'art. 17 cpv. 1 LCS, la durata del periodo
di revoca va stabilita tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti in
quest'ambito. In particolare, come già accennato in precedenza, l'autorità deve
tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato quale conducente
di veicoli e della sua necessità professionale a fare uso di un veicolo. Questi
elementi non sono tuttavia gli unici che influiscono sulla durata del
provvedimento, dovendosi considerare anche altri fattori quali ad esempio il carattere
obbligatorio o facoltativo della misura, l'eventuale concorso d'infrazioni, le
conseguenze dirette sulla persona del conducente analogamente a quanto previsto
dall'art. 66 bis CPS, il tempo trascorso dall'infrazione, ecc. (cfr.
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3 ed., art. 17, no.
1.2.; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehersrechts,
vol. III, n.ri 2427 e segg.). In sostanza il provvedimento deve rispettare il
principio della proporzionalità (DTF 120 Ib 504, consid. 4e).
5.2. Al momento dei fatti qui in esame, __________ non aveva
alcun precedente per infrazioni alle regole della circolazione stradale; tuttavia
da ciò non si può ancora dedurre alcunché a suo favore, in quanto, possedendo
egli la licenza di condurre da poco più di un mese, l'assenza di precedenti su
di un arco di tempo così breve non riveste in pratica alcuna rilevanza (R.
Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2313 e riferimenti).
Nel caso specifico, la colpa a carico del ricorrente non può
affatto essere considerata come minima. Egli ha infatti circolato nelle
circostanze di fatto e di tempo sopra citate ad una velocità manifestamente
superiore di quella consentita lungo un tratto autostradale contraddistinto
pure dalla presenza di una galleria: agendo in questo modo, __________ ha
senz'altro provocato una situazione di grave pericolo (perlomeno) astratto per
la circolazione stradale.
Inoltre l'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna
necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Il
semplice fatto che egli frequenti un liceo a __________ non costituisce ancora
un fattore di attenuazione del provvedimento, dal momento che con o senza
licenza di condurre può comunque agevolmente raggiungere la sua scuola, facendo
capo ai mezzi di trasporto pubblico che collegano __________, luogo in cui è
domiciliato, alla predetta cittadina __________.
Vero è che i dati anagrafici del conducente colpevole di un
infrazione alle regole del traffico non dovrebbero di principio influire
direttamente sulla commisurazione del provvedimento amministrativo. Non si deve
però dimenticare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quella
della revoca è una misura che persegue non solo compiti repressivi e
preventivi, ma anche delle finalità di natura educativa (DTF 122 II 182,
consid. 5a e riferimenti): di conseguenza risulta perfettamente giustificato
che nei casi (come quello in esame) riguardanti conducenti neofiti, la durata
della revoca venga stabilita in modo che tale che il provvedimento serva da
monito per il futuro.
Secondo il ricorrente, le istanze precedenti, nel fissare la
durata del provvedimento di revoca, non avrebbero tenuto in sufficiente
considerazione l'assenza di ogni infrazione a suo carico nel periodo successivo
ai fatti qui in esame.
La LCS non si esprime sulla questione di come debba essere
tenuto conto del tempo trascorso dai fatti determinanti. Il Tribunale federale
ha tuttavia avuto modo di considerare che, ove sia trascorso un periodo di
tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento,
l'interessato si sia comportato correttamente durante tale periodo e la lunga
durata del procedimento non sia a lui imputabile, l'autorità può tenere conto
di ciò sino ad ordinare una revoca di durata inferiore a quella minima
stabilita dalla legge e, se del caso, prescindere da qualsiasi provvedimento
(DTF 122 II 182 e seg., consid. 5a; 120 Ib 504; 115 Ib 159).
Ora, nel caso di specie le suddette condizioni non sono manifestamente
adempiute in quanto il lasso di tempo trascorso dall'infrazione che ha dato
luogo alla misura amministrativa in discussione, pari all'incirca ad un anno e
mezzo, non può ancora essere considerato come relativamente lungo ai sensi
della predetta giurisprudenza. Si deve inoltre ritenere che tale periodo è
trascorso per motivi essenzialmente imputabili al ricorrente, il quale, avendo
fatto uso, peraltro legittimamente, dei rimedi di diritto a sua disposizione
sia in sede penale che in sede amministrativa, ha così dato avvio ad una serie
di procedimenti giudiziari per i quali si è reso necessario un certo tempo
prima della loro conclusione.
5.3. Nel complesso si deve dunque concludere che, tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di
ogni necessità a far uso del veicolo privato per motivi professionali, la
commisurazione della durata della revoca operata dalla precedente autorità appare
del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in quattro mesi,
il Consiglio di Stato non ha di certo violato il principio della
proporzionalità. Infatti, la gravità dell'infrazione commessa e della colpa a
carico del ricorrente, imponeva all'autorità di prime cure di scostarsi sensibilmente
dal minimo legale di 1 mese previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS.
- Visto quanto precede, il
ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. a) LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC;
10 cpv. 2 LALCS; 18, 28, 43, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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