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Numero d'incarto:
52.1997.320
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00320
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 novembre 1997 di
Associazione
patrocinata
dall'avv. __________
Contro
la
decisione 20 ottobre 1997 (n. 5/1997) del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di posare
un impianto destinato ad accogliere manifesti di diverse dimensioni
contenenti messaggi destinati a una campagna di prevenzione contro la SIDA su
uno stabile situato a __________ in Via __________;
vista la risposta 18 novembre 1997
dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 agosto 1997
l'Associazione __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) il
permesso di posare un impianto di cm 271.5 x 128 su una facciata dello stabile
situato sulla part. n. __________ in via __________ a __________ e destinato ad
accogliere manifesti di diverse dimensioni contenenti messaggi destinati a una
campagna di prevenzione contro la SIDA.
Il Municipio di __________ ha espresso preavviso negativo; la
polizia stradale ha per contro dato parere favorevole. L'UPP ha respinto la
domanda con decisione 20 ottobre 1997, ritenendola contraria all'art. 4 LIns
per motivi estetici.
B. Contro la predetta risoluzione
dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento.
In sostanza, l'insorgente nega che l'insegna costituisca un
pregiudizio dal punto di vista estetico viste le caratteristiche del nucleo.
Richiamandosi in particolare ad altra autorizzazione concessa dall'UPP sulla
medesima facciata della stessa abitazione, chiede che il permesso le venga
comunque rilasciato per motivi di parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre
ad emergere chiaramente dalle fotografie annesse all'incarto, è perfettamente
nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
-
Giusta l'art. 4 LIns, le
insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti
turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli
edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico ed alla morale.
La cennata disposizione è intesa ad evitare che i contenuti architettonici
degli edifici vengano alterati in modo inaccettabile dal profilo estetico
mediante l'introduzione di elementi estranei quali insegne o impianti
pubblicitari in genere (RDAT 1982 n. 46).
Determinante, ai fini del
presente giudizio, sono gli effetti che l'impianto in discussione comporta sul
quadro del paesaggio.
Difatti la decisione
impugnata non riguarda né la dimensione dei manifesti né il loro contenuto e
nemmeno la presunta utilità pubblica dei messaggi.
- La ricorrente si duole a
torto che la decisione impugnata non sarebbe motivata. E' vero che il
dipartimento si è fondato sui preavvisi negativi della commissione per la
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, e del Municipio di
__________. Ma ha fatto sue tali argomentazioni e le ha poste quali motivazioni
della decisione.
L'insorgente ritiene che la decisione citerebbe norme di
legge senza che venisse esplicata la loro concreta applicazione nella
fattispecie. Tale censura è anch'essa infondata, il dipartimento indicando che
l'autorizzazione è negata per motivi estetici sulla scorta dei citati preavvisi
negativi.
- L'autorità cantonale ha
respinto la domanda per motivi estetici.
4.1. Va innanzitutto rilevato che il concetto di effetto
disarmonico non è dissimile da quello di deturpazione (RDAT, loc. cit.). Il criterio
di giudizio per stabilire se un'insegna produca o meno tale effetto non è dato
dal modo di pensare o di sentire di singole persone dotate di particolare
sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico, ma dev'essere ricercato
nell'opinione espressa da una collettività assai vasta, secondo parametri
oggettivi (Scolari, Commentario LE, 1. ed., ad art. 45 n. 8). L'effetto
disarmonico è dato allorché l'insegna rompe in modo evidente ed inammissibile
l'equilibrio estetico di un determinato edificio, ovvero quando non riesce ad
inserirsi in modo adeguato nel contesto delle forme, delle linee e dei volumi
della costruzione.
Va anche rilevato che il giudizio sull'adeguatezza e non
della dimensione (estensione in larghezza, altezza e lunghezza) di un impianto
pubblicitario dipende, in particolare, dall'impressione che essa può suscitare
nell'osservatore, dalle peculiari caratteristiche della sua ubicazione, dallo
scopo (visibilità) che si intende raggiungere, dal suo inserimento
nell'ambiente circostante.
4.2. Nell'evenienza
concreta, la valutazione operata dall'UPP merita conferma.
Va rilevato che lo stabile
è situato nel nucleo storico e protetto di __________ e non è integrato nel
perimetro oggetto del piano particolareggiato del quartiere __________.
Ad un osservatore medio l'insegna (cm 271.5 x 128) volta ad accogliere
manifesti contenenti messaggi destinati a una campagna di prevenzione contro la
__________, non può nel suo contesto non apparire eccessivamente ingombrante.
L'impianto in rassegna, volto a contenere diversi messaggi, altera in modo inaccettabile
l'armonia e il decoro dell'ambiente in cui è inserito.
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, l'edificio
presenta aspetti interessanti, pregevolezza non trascurabile e, nel complesso,
contribuisce a porre in evidenza caratteristiche ambientali di una dignità
sicuramente non insignificante, tanto che è situato - come detto - nel nucleo
protetto. Poco importa se esso sia disabitato o meno.
L'impianto è stato invero preavvisato favorevolmente dalla
polizia stradale: tale conclusione è però fondata sul fatto che esso è posto in
senso contrario alla direzione di marcia ed è dunque di scarso impatto.
D'altronde tale risultanza non contraddice i motivi estetici posti a fondamento
della decisione impugnata, dal momento che essa è fondata sull'armonia e il
decoro ambientale della zona e dello stabile.
In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme
succitate, il ricorso va quindi respinto.
- Inaccoglibile è pure la pretesa
della ricorrente di ottenere l'autorizzazione per motivi di parità di
trattamento.
5.1. Il principio di legalità prevale in genere su quello
riferito alla parità di trattamento (cfr. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 71 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.).
Eccezioni a questa regola sono ipotizzabili soltanto nel caso in cui l'autorità
ha instaurato una prassi non conforme alla legge, dalla quale non intende
dipartirsi. E anche in questo caso soltanto se il mantenimento della prassi
illegittima non si pone in contrasto con interessi preponderanti.
5.2. Ora, il caso che la ricorrente cita a sostegno della
propria tesi non costituisce prassi.
Bisogna rilevare che nei centri storici occorre in genere
applicare un metro di valutazione più rigoroso che non altrove. L'insegna sullo
stesso stabile autorizzata il 4 maggio 1990 recante il testo
"__________" era collocata a lato della porta di entrata e si
riferiva ad un'attività svolta nello stabile.
Nemmeno il riferimento ad altri "parecchi" cartelli
pubblicitari giova alla ricorrente, essendo gli stessi ubicati in una posizione
sostanzialmente diversa da quella in oggetto.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
-
Tutto sommato la decisione
impugnata, non fondata su motivi di ordine pubblico e di morale con supposti
pregiudizi rivolti alla natura dell'associazione insorgente, merita dunque
piena conferma.
-
La tassa di giustizia segue
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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