AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.328
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00328
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 novembre 1997 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 22 ottobre 1997 (n. 5470) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 settembre
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
ha negato il rilascio di un permesso di dimora al marito __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera il 18 maggio 1988 ottenendo un
permesso di dimora stagionale, più volte rinnovato. Dal 1993, ha beneficiato di
un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al
1° dicembre 1995.
Nel giugno-luglio 1992, l'interessato fu raggiunto dalla
moglie __________ e dai suoi figli __________, __________ e __________, messi al
beneficio di un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento familiare.
La famiglia __________ ha dovuto in seguito far capo a prestazioni
assistenziali, il capofamiglia essendo rimasto senza attività lucrativa.
Il 22 febbraio 1994, il Pretore
del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo
indeterminato dei coniugi __________.
Con decreto d'accusa 6
giugno 1995 - cresciuto in giudicato l'11 giugno 1997 - __________ è stato
condannato (art. 23 cpv. 1 LDDS) alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, siccome prevenuto colpevole
di aiuto all'entrata illegale avendo coadiuvato 4 cittadini iugoslavi, tra il
31 dicembre 1994 e il 1° gennaio 1995, ad entrare in Svizzera illegalmente dietro
promessa, a viaggio ultimato, del versamento di DM 2000.–.
B. Con decisione del 1°
febbraio 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso di dimora presentata da __________ il 10 gennaio precedente alfine di
trovare un posto di lavoro. In estrema sintesi, il Dipartimento ha motivato la
propria decisione tenuto conto che i coniugi non lavoravano, vivevano separati
e avevano accumulato debiti assistenziali nei confronti del Cantone per oltre
fr. 75 000.–.
Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il
28 agosto 1996, il ricorrente trovandosi nuovamente senza lavoro e non avendo
rimborsato il proprio debito nei confronti dello Stato malgrado le sue promesse
a seguito di un impiego assunto durante la procedura ricorsuale. Donde
l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Ai fini del giudizio, il
Governo cantonale ha pure considerato le difficoltà di integrazione della
famiglia. Nel corso del mese di ottobre 1996, la famiglia __________ lasciava
il territorio cantonale.
C. Sciolto il matrimonio per
divorzio dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica socialista federativa
di Iugoslavia) in data 2 aprile 1997, l'8 agosto seguente __________ si è
sposato nella stessa località montenegrina con __________, cittadina
iugoslava entrata in Svizzera il 15 marzo 1991, titolare di un permesso di domicilio
in Svizzera dal 14 marzo 1993 con prossimo termine di controllo fissato al 14
marzo 1999.
Il 18 agosto 1997, __________ ha presentato una "domanda
di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto" a favore del marito
__________ affinché la raggiungesse in territorio elvetico. Essa ha chiarito il
21 agosto seguente che la richiesta era finalizzata al ricongiungimento
familiare, come pure alla ricerca di un lavoro in Svizzera.
Il 18 settembre 1997, la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza volta al rilascio di un permesso
di dimora in favore del marito __________, quest'ultimo avendo interessato i
servizi di polizia e le autorità giudiziarie e accumulato debiti assistenziali
nei confronti dello Stato per oltre fr. 75 000.–.
D. Adìto da __________ il 29
settembre 1997, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 22 ottobre
1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbero ossequiati in specie
i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS), nonché una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2
LDDS, il ricorrente avendo nei 3 anni di permanenza in Svizzera beneficiato di
indennità di disoccupazione e di prestazioni assistenziali per oltre fr. 75
000.– ed essendo stato condannato per il reato di aiuto all'entrata illegale.
Il Governo cantonale ha inoltre dedotto che la condotta assunta dal marito
dell'insorgente sarebbe atta a comprovare il fatto che egli non vuole o non è
capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese, tale aspetto
essendo comprovato dal comportamento tenuto durante un convegno sportivo e
avendo lasciato vari debiti impagati quando partì dalla Svizzera. Ritenuto pure
che la moglie (già condannata con decreto d'accusa 21 marzo 1994 al pagamento
di una multa di fr. 100.– per sottrazione di poca entità) potrebbe andare a
vivere con il marito nel loro Paese d'origine dove è nata e dove hanno contratto
matrimonio, a maggior ragione dal momento che dalla loro unione non sono nati
figli.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in sostanza il rilascio
al marito di un permesso di dimora.
Contestando le decisioni delle autorità inferiori ritenendole
sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante,
asserisce in sostanza che la pena inflitta al marito non sarebbe grave e che un
suo rientro in patria le cagionerebbe difficoltà dal profilo delle relazioni
familiari, la sua famiglia risiedendo in Ticino; non sarebbero da trascurare
inoltre i problemi della minoranza albanese nel __________. Asserisce pure che
il marito sarebbe seriamente intenzionato a lavorare, tanto da poter altresì
restituire progressivamente alla collettività il debito contratto; semmai
potrebbe essergli concesso un permesso di dimora condizionale. Aggiunge anche
che il rischio di recidiva dal profilo dell'erogazione delle prestazioni
assistenziali sarebbe pressoché escluso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 primo periodo LDDS, lo straniero
sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono
insieme. Il marito della ricorrente ha diritto, di principio, al permesso
postulato. Difatti egli è sposato dall'8 agosto 1997 con __________, cittadina
iugoslava titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 14 marzo 1993.
L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se,
quindi, la censura di disattenzione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo,
la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1
della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto
degli stranieri. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata
conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di
ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia
di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere un
permesso di dimora a favore del marito invocando la protezione dell'art. 8 CEDU
(DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come già detto dianzi, i coniugi sono sposati
dall'8 agosto 1997. Il fatto che essi non vivono insieme a seguito della
decisione di rifiuto di entrata in Svizzera del marito da parte della Sezione
degli stranieri non significa che non vi sia tra di loro una relazione
matrimoniale intatta. La separazione è dovuta al fatto che il marito non è al
beneficio del permesso di dimora in Svizzera, e la ricorrente è domiciliata nel
nostro Paese nell'attesa che il coniuge possa raggiungerla. Per la soluzione
della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tale
aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda la
violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un
Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento
può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo
Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2).
Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato
solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero
indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine
(DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce,
contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti
nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a
carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per
mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio
può essere comparato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di
entrata in Svizzera. L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che una simile
misura può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto
dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi
viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della
proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno
severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce
che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di
un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato
che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per
rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello
straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della
ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3
LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib
130 consid. 4a).
2.3. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare
di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale
diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 "in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli
interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può
esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il
nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di
dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero
dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui,
a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che
il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino
la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il
ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
- L'insorgente contesta la
legittimità del rifiuto pronunciato dal Consiglio di Stato, segnatamente dal
profilo della corretta ponderazione di interessi: quello di __________ a poter
vivere in Svizzera presso la moglie paragonato con quello pubblico volto ad
assicurare la collettività impedendogli l'entrata tramite il rifiuto del
permesso sollecitato.
3.1. Giusta l'art. 11 cpv.
1 e 3 LDDS, l'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o
per un termine non inferiore a due anni. Le persone espulse non possono, per
tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali,
l'espulsione può essere temporaneamente sospesa o tolta intieramente, senza
peraltro che con ciò si sia ristabilito un permesso annullato da essa. L'espulsione amministrativa si accompagna automaticamente a
un'interdizione d'entrata (Wisard, "Les renvois et leur exécution en droit
des étrangers et en droit d'asile", pag. 140). In concreto, tenuto
a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1996 con la sua famiglia
in quanto a carico dell'assistenza pubblica, ci si potrebbe chiedere se egli
può ora essere riammesso in Svizzera, non essendo passati due anni dalla decisione
di espulsione (art. 11 cpv. 1 LDDS). Dato che dagli atti non risulta una
comunicazione da parte dell'Ufficio federale degli stranieri circa
l'applicazione della misura di espulsione nei confronti della famiglia
__________, ben si può ritenere che si sia provveduto al suo rimpatrio. Con il
che bisogna determinare se l'interessato è attualmente ancora a carico dell'assistenza.
La ricorrente non nega che il debito con lo Stato del Cantone
Ticino sussiste ancora attualmente. Con il che, il rilascio di un permesso di
dimora andrebbe negato già per il fatto che egli non ha provveduto a
rifonderlo. Ma vi è di più. Nel ricorso viene indicato che risponderebbe a
interesse pubblico il rilascio di un permesso di dimora - se del caso
condizionale - a favore del marito per poter lavorare nel nostro Paese,
affinché egli possa progressivamente restituire alla collettività quanto ha sin
qui percepito. Pur riconoscendo la buona volontà in merito, la tesi non può
essere condivisa. Il rischio di recidiva sussiste, tanto da aver pure contratto
debiti rimasti impagati dopo la sua partenza dalla Svizzera presso varie ditte
private (v. scritti __________). Non bisogna dimenticare che __________ quando
risiedeva in Svizzera è rimasto disoccupato, anche per sua colpa (v. lettera 11
novembre 1992 Impresa generale di costruzione __________; scritto 30 agosto
1995 Sezione degli stranieri), tanto che nei 3 anni di permanenza sul
territorio elvetico ha lavorato per complessivi 9 mesi e mezzo incamerando
durante i periodi di inattività lavorativa le indennità di disoccupazione (v.
richiesta di informazioni supplementari 6 novembre 1995) come pure prestazioni
assistenziali per un importo di oltre fr. 75 000.– (scritto 28 dicembre 1995
dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Da tali risultanze si desume che il
marito della ricorrente è stato a carico dell'assistenza pubblica per quantità
rilevanti e in modo costante, e che una recidiva non può essere esclusa ancora
oggi, tanto più che egli non dimostra minimamente di aver provveduto al rimborso
come sancito dalla relativa disposizione federale precitata quale condizione
per poter rientrare in Svizzera. La ricorrente non sostiene nemmeno l'ipotesi
di poter provvedere al sostentamento del marito. Difatti, ammette di versare
essa stessa nel bisogno, disponendo di un cespite d'entrata di fr. 2'647.–
tanto che essa richiede di essere messa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Un ricongiungimento col marito costringerebbe verosimilmente
anch'essa a dover annunciarsi all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale.
3.2. La misura presa è tutto sommato adeguata, conformemente
all'art. 11 cpv. 3 LDDS. Con decreto d'accusa del 6 giugno 1995 - cresciuto in
giudicato l'11 giugno 1997 - __________ è stato condannato (art. 23 cpv. 1
LDDS) alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni, siccome prevenuto colpevole di aiuto all'entrata
illegale avendo coadiuvato 4 cittadini iugoslavi, tra il 31 dicembre 1994 e il
1° gennaio 1995, ad entrare in Svizzera illegalmente dietro promessa, a viaggio
ultimato, del versamento di DM 2000.–. Benché egli asserisca ora di essersi
reso conto degli errori commessi nel passato e che a suo dire tale reato non
sarebbe suscettibile di espulsione, non bisogna sottovalutare, come correttamente
indicato dal Governo cantonale, che in materia di polizia degli stranieri non è
possibile considerare il reato commesso dall'interessato come privo di ogni
consistenza. Esso, nell'ottica del crescente fenomeno della clandestinità, deve
essere affrontato dalle autorità con la massima fermezza e determinazione. D'altronde
anche la ricorrente riconosce che tale comportamento costituisce una violazione
dell'ordine pubblico. La pratica di favoreggiamento all'entrata in suolo
elvetico, dal punto di vista degli stranieri, costituisce inconfutabilmente un
reato di una certa gravità tanto da poter provocare la revoca di un permesso di
dimora in quanto qualifica il comportamento dello straniero come motivo che dà
a dito a gravi lagnanze ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS (STF 7
febbraio 1995 in re __________ consid. 4 e segg.). Come ha già considerato
l'Esecutivo cantonale, favorendo l'entrata illegale di cittadini stranieri,
egli ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine
giuridico del Paese che lo ospita. Con il proprio comportamento, ha minacciato
l'esecuzione di disposizioni importanti volte, tra l'altro, ad assicurare il
rispetto delle norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri e dunque
pure a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione
svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché a tutelare il
mercato interno del lavoro. Che l'interessato non voglia o non sia capace di
adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese è pure dato dal
comportamento da egli tenuto durante una partita di calcio tanto da essere
sanzionato da una squalifica di ben 24 mesi con una multa di fr. 250.– per vie
di fatto nei confronti dell'arbitro (v. decisione 24 novembre 1995 Commissione
penale e di controllo dell'Associazione svizzera di football).
Inoltre, entrambi i coniugi sono cittadini iugoslavi.
L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17 anni; prima viveva in
Iugoslavia. Il marito, per contro, non ha dimostrato di aver stretti legami con
la Svizzera. Egli è nato a Titograd (attualmente Podgorica), capoluogo della
Repubblica di Montenegro, dove è convolato a nozze con la ricorrente, la quale
non risulta che abbia riscontrato difficoltà recandovi e dove potrebbe
rientrare col marito. Difatti, come già sancito dalla giurisprudenza federale,
quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o
avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che
potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge
l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità
di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib
201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). La ricorrente
ritiene di essere stata ignara dei precedenti del marito, segnatamente della
condanna penale e del carico assistenziale. Tale affermazione può lasciare
perplessi, il marito essendo stato allontanato dalla Svizzera per tali motivi e
dal momento che la ricorrente stessa ha affermato nel suo memoriale ricorsuale
che essi si frequentavano già da diversi anni (su tale aspetto essa rimanda
anche alle risultanze delle procedure di stato allora pendenti presso la Pretura
del Distretto di Belinzona). La ricorrente ha dunque assunto tale rischio al
momento del matrimonio e non può ora pretendere il rilascio di un permesso di
dimora per il marito.
Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non
riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto che è suscettibile di
adempiere pure i requisiti per un'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS
dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS - secondo cui lo straniero può essere espulso quando la sua
condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole
o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita -
segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle
disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità.
- La ricorrente ritiene che
la decisione impugnata lederebbe il diritto al rispetto della vita familiare
protetto dall'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n.
2).
4.2. La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata
se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si
trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con
rinvii). In tal caso, l'art. 8 n. 1 CEDU non potrà essere invocato, e ciò
indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n.
2 CEDU. L'insorgente adduce che nel Cantone Ticino risiede l'intera sua
famiglia, tanto che un suo rientro in Iugoslavia le cagionerebbe difficoltà dal
profilo delle relazioni familiari tenendo pure conto della drammatica
situazione dal profilo dei diritti dell'uomo e del rispetto della minoranza di
origine albanese nel Kosovo. Nel caso in rassegna, entrambi i coniugi sono
cittadini iugoslavi. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17
anni. Come visto in precedenza, prima viveva in Iugoslavia dove è pure
convolata a nozze l'8 agosto 1997 senza che abbia riscontrato difficoltà
rientrandovi. Il marito non ha dimostrato di aver stretti legami con la
Svizzera. La ricorrente è si al beneficio di un permesso di domicilio, ma tale
permesso lo ha ottenuto soltanto nel 1993 dopo il rilascio di un permesso di
dimora dal 1991. Essa entrò in Svizzera la prima volta nel 1980, ma soltanto in
qualità di stagionale senza pertanto poter risiedervi stabilmente. Del resto, i
vari parenti sono entrati in Svizzera non prima del 1988-89. Non si può
pertanto ritenere che essa sia ivi assimilata tanto da non poter pretendere un
suo ritorno in patria per vivere con il marito, a maggior ragione dal momento
che tale rientro non risulta problematico tanto da essersi colà unita in matrimonio.
Inoltre, come già visto dianzi, conosceva o avrebbe dovuto conoscere,
al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno portato l'autorità
di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere
sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa l'eventualità di dover vivere la
propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio
1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S.).
Tutto ben ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di
dimora al marito della ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto
disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione non
appare di conseguenza insostenibile.
- La ricorrente chiede
l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese
procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio.
Nella fattispecie, dato
che il ricorso non appariva manifestamente infondato e che l'insorgente versa
in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può
essere accolta.
La ricorrente va quindi dispensata dal pagamento di una tassa
di giustizia e posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 10 cpv. 1, 11, 17 cpv. 2, LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 1 e 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157
CPC;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
E' concesso il gratuito
patrocinio.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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