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Numero d'incarto:
52.1997.346
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00346
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 di
contro
la
decisione 5 novembre 1997, no. 5615, del Consiglio di Stato che respinge
siccome improponibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 6 marzo 1997, con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad
__________ una licenza edilizia per costruire una stalla / fienile in
località __________ (part. no. / RFD);
viste le risposte:
-
9 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
11 dicembre 1997 del Dipartimento
del territorio;
-
15 dicembre 1997 di __________;
-
22 dicembre 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 ottobre 1995
l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un edificio agricolo (stalla/fienile) in località __________, su un
piccolo appezzamento di terreno (part. no. __________ e __________ RFD di mq
682) situato fuori della zona edificabile;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di
fondi contermini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando che
fossero date le premesse per l’insediamento in oggetto;
che raccolto il parere negativo della Sezione agricoltura
(SA), alla domanda si è opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo
insoddisfatte le premesse per il rilascio di un'autorizzazione fondata sull’art
24 LPT;
che il 1º luglio 1996 l'arch. __________ ha presentato una nuova
domanda per il medesimo oggetto;
che __________ vi si è nuovamente opposto, allegando che non
erano date le premesse per l'esercizio di un'attività agricola suscettibile di
giustificare la concessione di un permesso di costruzione fondato sull'art. 24
LPT;
che il 31 gennaio 1997 il Dipartimento del territorio ha preavvisato
favorevolmente la domanda, omettendo stavolta di interpellare la Sezione
dell'agricoltura (avviso no. 12904);
che, fondandosi su questo preavviso, il 6 marzo 1997 il municipio
di Intragna ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo
l'opposizione del vicino qui ricorrente;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, ribadendo che non erano dati i presupposti per l'esercizio
di un'attività agricola;
che con decisione 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso siccome improponibile per carenza di interesse legittimo; le
obiezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla dispersione nel
terreno delle acque chiare (parzialmente luride) sono state considerate di
natura eminentemente civile;
che contro il predetto giudizio governativo, il soccombente
si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
l'esame di merito;
che, evidenziata la sua situazione di confinante,
l'insorgente rivendica la legittimazione attiva a torto negatagli dalla
precedente istanza;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il beneficiario della licenza, che contesta con toni polemici le tesi
dell'insorgente;
che il Dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ si rimettono per contro al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che all'insorgente va senz'altro riconosciuta la qualità per
contestare un giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso
presentato in quella sede irricevibile per carenza di interesse legittimo;
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è
senz'altro ricevibile in ordine;
che ha diritto di ricorrere chi è leso direttamente nei suoi
legittimi interessi (art. 43 PAmm);
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone
legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente
stretto ed intenso e portatrici di un interesse attuale e concreto a dolersene
per il pregiudizio che questo arreca loro effettivamente (giurisprudenza
costante);
che nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione
il diritto di ricorso presuppone che l’insorgente si sia tempestivamente
opposto alla concessione della licenza edilizia (art. 8 e 21 LE);
che, in concreto, non è dato di vedere come si possa ragionevolmente
pretendere che l'insorgente, in quanto proprietario di fondi contermini, non
appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione
risulta legata all'oggetto della licenza in esame da un rapporto più stretto ed
intenso di quello che intercorre fra essa e gli altri membri della
collettività;
che, parimenti, non si può negare che l'insorgente sia
portatore di un interesse personale, attuale e concreto ad opporsi alla costruzione
di un'opera suscettibile di arrecargli un pregiudizio tangibile nel godimento
dei suoi diritti di proprietario del fondo contermine;
che, così stando le cose, il giudizio governativo censurato,
crassamente lesivo del diritto, va senz'altro annullato, rinviando gli atti
all'istanza inferiore affinché, raccolto il preavviso mancante ed assunte le
prove necessarie, statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 novembre
1997, no. 5615, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente nel merito.
2.La tassa di
giustizia di fr. 400.-- è a carico del resistente.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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