AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.348
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00348
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 5 novembre 1997, no. 5610, del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso 13 maggio 1997 di __________ contro la
decisione 22 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha respinto il
suo reclamo contro l'imposizione delle tasse per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti e di quelle d'uso delle canalizzazioni e dell'acqua
potabile relative agli anni 1995 e 1996 concernenti tre case di vacanza di
sua proprietà;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 30 novembre 1996 i
servizi amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni
di __________, __________ e __________ (BU __________), hanno notificato a
__________ e __________, residenti a __________, le tasse per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni 1995 e 1996 relative alla
loro casa ubicata a __________, di fr. 100.-- per anno, ed inoltre le tasse
d'uso delle canalizzazioni per i medesimi anni riferite alla loro casa posta a
__________, di fr. 60.-- per anno. Con decisione 22 aprile 1997 il municipio di
__________ ha respinto un reclamo inoltrato contro le menzionate tassazioni il
16 dicembre 1996. A quella stessa data esso ha pure emesso a carico di
__________ le tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e
quelle d'uso dell'acqua potabile per gli anni 1995 e 1996 relative alla sua
casa posta a __________, di fr. 100.-- rispettivamente fr. 140.-- per anno.
B. Con ricorso 13 maggio 1997
__________ é insorta davanti al Consiglio di Stato avverso le imposizioni in
rassegna. Essa ha spiegato che le tre case in discussione venivano abitate
dalla sua sola famiglia per tre mesi l'anno complessivamente. La ricorrente ha
pertanto sostenuto, in particolare, che imporre delle tasse intere per tutte e
tre le abitazioni violava il principio della causalità. Ha soggiunto che la
casa a __________ era allacciata alla canalizzazione passando attraverso quella
della casa a __________: le due case fruivano pertanto di un solo allacciamento
alla rete delle fognature. Infine che la casa a __________ era raggiungibile
solo dopo 30/45 minuti di marcia a piedi.
C. Con risoluzione 5 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa.
Esso ha anzitutto dichiarato irricevibile il gravame nella misura in cui concerneva
le tasse d'uso dell'acqua potabile e lo ha trasmesso per competenza al
dipartimento delle istituzioni. Per quanto riguardava invece gli altri tributi
il Consiglio di Stato ha in sostanza respinto le censure addotte
dall'insorgente. Ha nondimeno annullato le tasse per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti relative all'anno 1995 e ridotto quelle per il 1996
a 9/24, ovvero a fr. 37,50 per ciascuna delle due abitazioni interessate dal
ricorso (__________e __________), per il motivo che quei tributi erano stati
determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel
periodo 30 luglio/14 agosto 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in
vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e dunque non esplicava -
né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo. Il Governo ha
infine interamente annullato l'imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni
per gli anni 1995 e 1996 relative all'abitazione a __________, per il motivo
che il relativo regolamento non era stato approvato da parte della sezione
degli enti locali per delega del Consiglio di Stato medesimo in applicazione
dell'art. 188 cpv. 1 LOC.
D. Con ricorso 26 novembre 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. Il ricorrente sostiene che l'art. 22 del regolamento per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1 gennaio
1995, il quale fissa tra un importo minimo ed un importo massimo le tasse da
prelevare annualmente per il finanziamento del servizio, costituisce una
sufficiente base legale per la loro imposizione già a partire da quella data.
Per quanto concerne invece le tasse d'uso delle canalizzazioni l'insorgente
sostiene che, in realtà, il regolamento delle canalizzazioni, pure in vigore
con effetto al 1 gennaio 1995, é stato approvato dalla sezione degli enti
locali il 26 ottobre 1995; quest'ultima ha imposto all'autorità comunale di
adottare delle modifiche, le quali non interessavano tuttavia l'art. 42 del
regolamento, che istituisce il prelievo di tasse d'uso. Il comune ricorrente
chiede pertanto che tutte le controverse tasse possano essere imposte già a
partire dal 1 gennaio 1995.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'emanazione del presente
giudizio presuppone la verifica delle controverse imposizioni con due principi
fondamentali del diritto amministrativo: legalità e irretroattività delle
leggi.
-
3.1. Ad __________ il
servizio di nettezza urbana é retto dal regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti (RSRER), adottato dal consiglio comunale il 19 maggio
1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 21 novembre 1995. Il RSRER
é entrato in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995 (art. 29 cpv. 1
RSRER), abrogando nel contempo gli analoghi regolamenti dei comuni di
__________, __________ e __________ (art. 28 RSRER). Il servizio é organizzato
dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3
RSRER). Per finanziare il servizio l'art. 21 RSRER istituisce il prelievo
annuale di tasse, che devono essere determinate da parte del municipio mediante
ordinanza entro un importo minimo ed un importo massimo fissato all'art. 22
cpv. 1 RSRER e che spazia per le economie domestiche di domiciliati tra fr.
70.-- e fr. 100.-- (lett. a) e per quelle di persone senza domicilio nel comune
tra fr. 70.-- e fr. 200.-- (lett. b). Con ordinanza 23/26 luglio 1996,
pubblicata all'albo comunale nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che
prevedeva la sua entrata in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione,
il municipio di __________ ha fissato in fr. 100.-- la tassa a gravare ogni
casa od appartamento.
3.2. Il Consiglio di Stato ha annullato le tasse per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relative all'anno 1995 e ridotto
quelle per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 37,50 per ciascuna delle due abitazioni
oggetto di ricorso (__________e __________), per il motivo che quei tributi
erano stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996: decreto che prevedeva
la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e
dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto
retroattivo. L'autorità inferiore si é ispirata alle considerazioni svolte da
parte di questo Tribunale nella sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 23 consid.
3.3.. Questa conclusione non appare tuttavia completamente corretta.
3.3. La base legale formale degli avversati tributi -
requisito indispensabile per il loro prelievo (DTF 118 Ia 320 segg. in re comune
di Lugano, consid. 3a) - é costituita dall'art. 22 cpv. 1 lett. b RSRER, in
vigore dal 1 gennaio 1995, che fissa tra un minimo di fr. 70.- ed un massimo di
fr. 200.-- l'anno le tasse a gravare le economie domestiche di persone senza
domicilio nel comune. Questa disposizione non é tuttavia, in principio,
direttamente applicabile. Essa rimanda difatti la determinazione dell'importo
esatto della tassa che può essere percepito dagli utenti all'adozione di
un'ordinanza municipale (cfr. cpv. 1 della stessa). Quest'ultima costituisce
pertanto un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa percepire
il tributo in rassegna; poiché legge materiale, essa deve inoltre ossequiare in
quanto tale il principio dell'irretroattività delle leggi (cfr. le
considerazioni svolte nella sentenza di questo Tribunale poco sopra citata, cui
si é riferito il Consiglio di Stato). Quando la definizione di una tassa di
utilizzazione, tale quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti, ha luogo secondo il sistema appena descritto, il diritto di imposizione
del comune può pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui il municipio,
nell'esercizio delle competenze esecutive che gli spettano, adotta l'ordinanza
con cui fissa l'importo esatto delle tasse che intende emettere ed incassare
presso gli utenti: atto normativo che, al pari degli altri, non può di
principio spiegare effetto retroattivo (sul principio dell'irretroattività
delle leggi RDAT I-1996 N. 51 consid. 8d ed e con rinvii; II-1995 N. 23 consid.
3.2. con rinvii). La giurisprudenza di questo Tribunale ha tuttavia avuto modo
di mitigare le conseguenze negative che questa situazione può generare per il
comune, salvaguardando per esso la possibilità di comunque sempre poter incassare
l'importo minimo della tassa previsto a livello di regolamento a partire
dall'entrata in vigore dello stesso: importo sotto il quale non é lecito
spingersi mediante ordinanza e che pertanto, in difetto di fissazione ad un
importo superiore a livello di quest'ultima, risulta essere direttamente
applicabile nei confronti degli utenti (cfr. sentenza inedita di questo
Tribunale 3 febbraio 1998 in re comune di __________, consid. 3.3.).
3.4. Nel concreto caso, come ha considerato il Consiglio di
Stato, la tassa di fr. 100.-- per anno determinata mediante ordinanza 23/26
luglio 1996 poteva essere applicata solo dopo la scadenza del termine di
pubblicazione di quest'ultima, ovvero a partire dal 15 agosto 1996. L'ordinanza
in rassegna prevedeva infatti espressamente la sua entrata in vigore a quel
momento. Né del resto, come ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore,
alla stessa si sarebbe potuto lecitamente conferire simile effetto. Il Governo
ha però omesso di considerare che l'applicazione diretta dell'art. 22 cpv. 1
lett. b RSRER, in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995, poteva
costituire una sufficiente base legale legittimante l'imposizione da parte del
comune della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a
partire da tale data, per lo meno limitatamente all'importo minimo di fr. 70.--
l'anno previsto da quella stessa disposizione. Non é invero certo che ciò sia
effettivamente il caso. Difatti, il RSRER é stato adottato dal consiglio
comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni,
sezione degli enti locali, il 21 novembre successivo. La sua entrata in vigore
al 1 gennaio 1995, prevista all'art. 29 cpv. 1 RSRER, costituisce un caso di
retroattività. Il Tribunale non procede tuttavia all'esame circa la legittimità
del conferimento dell'effetto retroattivo al RSRER, ma lo rinvia all'autorità
inferiore. Il requisito della base legale costituisce infatti il primo, fondamentale
elemento che deve essere oggetto di esame nell'ambito della verifica dell'imposizione
di una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, per cui
l'esito di questo esame condiziona quello degli altri principi cui deve
soddisfare l'imposizione (cfr., per un'illustrazione dei requisiti, RDAT I-1997
N. 47 consid. 2.1.). Corrobora ulteriormente questa soluzione nel concreto caso
la constatazione che se, come non sembra prima facie per nulla escluso, non dovesse
essere ammessa la retroattività del RSRER al 1 gennaio 1995 - e pertanto la
tassa di fr. 70.-- per anno potrebbe essere applicata solo a partire dal 21
novembre 1995, giorno in cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti
locali, agendo per delega del Governo ha approvato con effetto costitutivo il
RSRER (art. 190 cpv. 1 LOC) - bisognerà ancora ricercare se e in che misura le
controverse tasse non possano comunque essere percepite per il periodo 1
gennaio-20 novembre 1995 sulla scorta dei regolamenti sul servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti in vigore nei comuni esistenti prima della
fusione: regolamenti che sono stati abrogati all'art. 28 RSRER. Orbene, questo
compito, insieme a quello di definire l'importo esatto delle tassazioni discendente
dall'applicazione di differenti basi legali, non deve essere assolto
dall'ultima autorità cantonale di ricorso, preposta al controllo dell'operato
delle istanze inferiori. D'altra parte, come verrà spiegato in seguito, gli
atti devono già essere necessariamente retrocessi al Consiglio di Stato per
quanto concerne la definizione della tassa d'uso delle canalizzazioni.
3.5. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata su questo
punto (dispositivo n. 1.2. lett. a e b del giudicato governativo). In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base legale
legittimante la controversa imposizione delle tasse per il servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti relative agli anni 1995 e 1996 come indicato al
considerando 3.4. e, in seguito, evada le censure sottopostegli dalla
resistente.
- 4.1. In data 19 maggio 1995
il consiglio comunale di __________ ha parimenti adottato il regolamento delle
canalizzazioni (RC), il quale istituisce all'art. 42 il prelievo di una tassa
d'uso delle stesse, da determinare dal municipio per ordinanza tra il 0,05 % ed
il 0.2 % del valore di stima dell'elemento allacciato, ritenuto un minimo di
fr. 50.--. L'entrata in vigore del RC é stata fissata al 1 gennaio 1995 (art.
57 cpv. 1 RC). Il 26 ottobre 1995 la sezione degli enti locali ha approvato il
RC. Facendo suo il preavviso della sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,
che informava di aver parzialmente modificato i criteri di smaltimento delle
acque di scarico rispetto a quanto indicato nel regolamento tipo delle
canalizzazioni/versione febbraio 1994, la sezione degli enti locali ha tuttavia
invitato "il municipio" a modificare "redazionalmente"
il regolamento, per adattarlo al regolamento tipo delle canalizzazioni per i
comuni di III priorità/versione agosto 1995. Il municipio di __________ ha
quindi fatto adottare dal consiglio comunale le sollecitate modifiche nella
seduta del 26 novembre 1996, le quali - stando alle informazioni date dal
municipio in sede di ricorso - devono ancora essere approvate da parte della
sezione degli enti locali, cui sono state trasmesse a tal fine il 14 gennaio
- L'art. 42 RC, che prevede il prelievo delle tasse d'uso delle
canalizzazioni, non é stato toccato dalle modifiche in rassegna.
4.2. Nel concreto caso il Governo ha interamente annullato
l'imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni per gli anni 1995 e 1996
relative all'abitazione a __________ per il motivo che il RC non poteva ancora
essere considerato come approvato da parte della sezione degli enti locali per
delega del Consiglio di Stato medesimo in applicazione dell'art. 188 cpv. 1
LOC, la decisione di approvazione 26 ottobre 1995 non bastando a tal fine. Gli
accertamenti che precedono smentiscono però la tesi governativa: la decisione
appena menzionata 26 ottobre 1995 deve difatti essere ritenuta a tutti gli
effetti quale valida approvazione con effetto costitutivo del RC, fatta
eccezione per le disposizioni che dovevano essere modificate. L'art. 42 RC, che
non ha dovuto essere modificato, poteva pertanto costituire una valida base
legale per l'imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni a partire dal 1
gennaio 1995. Del resto, se la soluzione corretta fosse effettivamente stata
quella contraria, ovvero quella adottata dal Governo nel suo giudizio, esso
avrebbe allora dovuto ricercare d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm) se ed in che
misura le controverse tassazioni non potessero comunque trovare la necessaria
base legale nei RC in vigore nei comuni esistenti prima della fusione,
implicitamente abrogati dal RC in rassegna. Ricerca che non é per nulla escluso
debba comunque essere effettuata, poiché l'entrata in vigore del RC al 1
gennaio 1995 costituisce un caso di retroattività (per il periodo 1 gennaio-25
ottobre 1995), la cui legittimità dovrà parimenti essere verificata da parte
dell'istanza inferiore.
4.3. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata anche su
questo punto (dispositivo n. 1.2. lett. c del giudicato governativo). In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base legale
legittimante la controversa imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni
per gli anni 1995 e 1996 come indicato al considerando 4.2. e, in seguito,
evada le censure sottopostegli dalla resistente.
- Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e il
dispositivo n. 1.2. della risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5610) del Consiglio
di Stato annullato.
§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda
come indicato ai consid. 3.5. e 4.3. e relativi rinvii.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster