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Numero d'incarto:
52.1997.60
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00060
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 marzo 1997 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato (no 946) che dichiara
irricevibile l'istanza di revisione presentata dal municipio di __________
avverso la risoluzione governativa che revoca la licenza preliminare concessa
dall'esecutivo comunale l'8 luglio 1996;
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8 luglio 1996 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia
preliminare per la ricostruzione di un rustico in sasso situato nella zona dei
__________ (part. N. __________ RFD);
che con giudizio 25
settembre 1996 il Consiglio di Stato ha revocato il provvedimento in questione,
intervenendo in qualità di autorità di vigilanza sui comuni;
che __________ ha
accettato il predetto giudizio;
che con istanza 14 ottobre
1996 il municipio di __________ ha chiesto al Governo di rivedere il giudizio
in questione;
che con decisione 26
febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile la domanda di
revisione, in considerazione del fatto che il beneficiario della licenza revocata
aveva rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole;
che avverso la decisione
governativa il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nel seguito;
considerato, in
diritto
che l’art. 48 PAmm permette all’autorità di ricorso di
respingere in limine con breve motivazione le impugnative inammissibili o
manifestamente infondate;
che, prima di entrare nel
merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che contro le decisioni governative statuenti su istanze di
revisione il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto se
il giudizio dedotto in revisione era impugnabile nel merito;
che le decisioni emanate
dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili,
fatta salva la possibilità, per chi è leso nei suoi legittimi interessi, ma ad
esclusione del comune, di aggravarsi al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC,
RDAT I-1992 N. 5 pag. 18);
che il giudizio 25
settembre 1996 con cui il Consiglio di Stato è intervenuto quale autorità di
vigilanza sui comuni a revocare la licenza edilizia preliminare rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la ricostruzione di un rustico poteva
essere impugnato soltanto da parte del beneficiario della licenza revocata;
che per il comune il
giudizio era invece inappellabile (art. 207 cpv. 1 LOC);
che altrettanto deve
valere per il giudizio con cui il Governo ha respinto l’istanza di revisione presentata
dal comune di __________ contro la decisione di revoca del permesso resa dallo
stesso Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni;
che ammettere
l’impugnabilità di una decisione con cui il Consiglio di Stato respinge o dichiara
irricevibile un’istanza di revisione proposta dal comune contro un giudizio
reso dallo stesso Consiglio in qualità di autorità di vigilanza costituirebbe
invero una manifesta elusione del principio dell’inappellabilità di tali
provvedimenti da parte del comune sancito dall’art. 207 LOC;
che, pertanto, il ricorso
deve essere dichiarato irricevibile;
che, l'erronea indicazione
dei rimedi di diritto data dal Consiglio di Stato permette di sollevare il
comune dal pagamento della tassa di giustizia;
visti
gli art. 207 LOC, 3, 28, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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