AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.64
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00064
Lugano
9 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 marzo 1997 di
e __________
contro
la
decisione 26 febbraio 1997, no. 947, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 4 ottobre
1996 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza per
ristrutturare ed ampliare una casa d'abitazione (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
22 marzo 1997 di __________;
-
26 marzo 1997 del Consiglio di
Stato;
-
4 aprile 1997 di __________;
-
24 aprile 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ ed
__________ sono comproprietari di una villetta ad un piano, situata a
__________ all'intersezione tra via dei __________ e via __________ (part. no.
__________ RFD; zona R 2). La resistente __________ è invece proprietaria di
due fondi situati a monte del fondo dei ricorrenti (part. no. __________ e
__________ RFD). __________, dal canto suo, compare in lite soltanto in veste di
cittadino attivo.
L'11 aprile 1996 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di ristrutturare la loro casa, sopraelevandola di un
piano ed aggiungendovi un'autorimessa sul lato rivolto verso valle. Secondo i
calcoli annessi alla domanda, l'indice di sfruttamento, calcolato sulla
superficie dell’intero fondo (mq 441), ammontava a 0,41.
Alla domanda si sono opposti __________ e la vicina
__________. Il primo obiettando che l’opera era incompatibile con le previsioni
elaborate dal municipio di allargare via __________ espropriando una trentina
di mq del fondo dei ricorrenti; la seconda contestando invece la
sopraelevazione dell'immobile per rapporto alle distanze dal suo confine.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 4 ottobre 1996 il municipio di
__________ ha respinto la domanda di costruzione. Preso atto del rifiuto dei ricorrenti
di cedere gratuitamente il terreno necessario all’allargamento di via
__________ giusta l’art. 38a LE, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto
che la sopraelevazione determinasse un sorpasso dell’ indice di sfruttamento
ammesso dalle norme di zona. L'esecutivo comunale ha quindi accolto
l'opposizione di __________. Ha per contro respinto quella della vicina
__________, ritenendo infondate le censure da questa sollevate.
Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di
Stato tanto i coniugi __________, quanto l’opponente __________.
C. Con giudizio 26 febbraio
1997 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della licenza,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai richiedenti,
rispettivamente dichiarando per contro irricevibile quella interposta dalla
vicina opponente.
Escluso l'opponente __________ dal procedimento in quanto
privo di legittimazione attiva, il Consiglio di Stato ha anzitutto constatato
che il piano viario non prevede alcun allargamento di via __________ a scapito
del fondo dei ricorrenti. Ne ha quindi dedotto che tutta la superficie del
fondo era da considerare edificabile ed ha giudicato inammissibili le pretese
del municipio volte ad ottenere la cessione gratuita del terreno.
Il Governo ha tuttavia ritenuto che l'ampliamento
determinasse comunque un sorpasso dell'indice di sfruttamento prescritto dall'art.
36 NAPR (0,4). A suo avviso, alla SUL indicata dalla domanda di costruzione,
già di per sé superiore a quella consentita (181,7 invece di 176,4 mq),
andrebbe infatti aggiunta la superficie del locale hobby previsto nel
seminterrato (mq 15,96): un locale dotato di aperture e quindi utilizzabile per
l'abitazione.
Abbondanzialmente, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto
che la trasformazione non potesse essere autorizzata nemmeno dal profilo
dell'altezza della facciata rivolta verso valle, poiché questa sarebbe stata
ridotta artificiosamente nei limiti ammessi dalle NAPR (m 7.50) mediante la
formazione di un terrapieno alto 30 cm.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di diniego
della licenza.
Puntualizzati i dettagli del calcolo degli indici e posto in
evidenza che anche il Consiglio di Stato ha considerato edificabile l’intera
superficie del fondo, i ricorrenti contestano recisamente l'inclusione del
locale hobby nel calcolo della SUL. Questo vano, alto soltanto m 2.23, non
riscaldato e dotato di una finestrella di soli m 1 x 1.30, non sarebbe affatto
abitabile. Del resto, soggiungono, anche ammettendo che sia computabile come
SUL, si tratterebbe comunque di un difetto facilmente emendabile mediante
l'imposizione di clausole accessorie, volte ad impedirne l’uso abitativo.
Del tutto infondate, concludono i ricorrenti, sarebbero
infine le censure sollevate dal Consiglio di Stato in relazione all'altezza
dell'immobile. Il piccolo terrapieno a valle non sarebbe affatto dettato dalla
necessità di ridurre artificiosamente l'altezza della costruzione.
E. All’accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
A favore della conferma del giudizio censurato si pronuncia anche
il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi sollevate dai
ricorrenti con riferimento al calcolo dell'indice di sfruttamento. Il locale
hobby, inizialmente non conteggiato come SUL, sarebbe tutto sommato abitabile.
Di conseguenza andrebbe computato ai fini del calcolo dell’indice di
sfruttamento.
Dissentendo da quanto assume il Consiglio di Stato,
l'autorità comunale considera invece conforme al diritto il terrapieno previsto
a valle dell'edificio.
Analogamente, anche la vicina qui resistente postula il
rigetto dell'impugnativa, sottolineando in particolare come il previsto innalzamento
disattenda le prescrizioni sull'altezza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti, dirittamente toccati
dalla decisione censurata, è pacifica.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. L'indice di
sfruttamento è definito come il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL)
del fondo e la superficie edificabile (art. 37 LE).
Quale SUL si considera la superficie dei piani sopra e sotto
terra degli edifici, escluse le superfici non utilizzate od utilizzabili per
l'abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE). Determinante ai fini
dell'inclusione della superficie di un locale nel computo della SUL sono le sue
caratteristiche oggettive e non l'utilizzazione prospettata dal proprietario.
La superficie edificabile è invece la superficie non ancora
sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile.
2.2. Controverso, nel caso concreto, è il rispetto
dell'indice di sfruttamento prescritto dalle norme di zona (0,4; cfr. art. 36
NAPR). Dato per acquisito, oltre che incontestabile, che la superficie
edificabile è pari alla superficie dell'intero fondo (mq 441), la contestazione
verte essenzialmente sulla SUL. In particolare si tratta di stabilire se la
superficie del locale hobby previsto nel seminterrato debba essere conteggiata
o meno, rispettivamente se debba essere tollerato un modico sorpasso dell'indice
di sfruttamento ammesso.
2.2.1. Locale hobby e SUL
I cosiddetti "locali hobby" possono prestarsi ad
un'utilizzazione abitativa o essere inabitabili. Dipende dalla loro situazione
oggettiva e dalle loro caratteristiche intrinseche.
Se non si prestano ad essere utilizzati per l’abitazione, non
sono computati nella SUL.
Se sono invece abitabili, la loro superficie è conteggiabile
ai fini del calcolo dell’indice di sfruttamento. E’ esclusa dal computo della
SUL soltanto nel caso in cui si tratti di locali comuni per lo svago di
abitazioni plurifamiliari (cfr. art. 38 cpv. 1 secondo comma LE). Per
principio, contrariamente a quanto assumono numerosi operatori del ramo con
l’avallo più o meno consapevole delle autorità, locali "hobby" o
"disponibili" di case d'abitazione monofamiliari, che si prestano oggettivamente
ad essere utilizzati per scopi abitativi, sono quindi computabili nel calcolo
della SUL.
In concreto, il municipio ha ritenuto che il locale hobby
previsto al piano seminterrato non fosse abitabile. Il Consiglio di Stato è
invece approdato ad opposta conclusione. A torto, perché il locale non si
presta oggettivamente ad essere utilizzato a fini abitativi: oltre all'altezza,
inferiore a quella minima prescritta (2.23 invece di 2.30), esso è infatti
privo di riscaldamento, ha un'illuminazione naturale scarsa e non è nemmeno
isolato dal terreno sottostante. Si tratta tutto sommato di uno scantinato che
non si presta quindi affatto al soggiorno prolungato di persone.
Su questo punto il giudizio impugnato non può quindi essere
confermato.
Abbondanzialmente, si può comunque rilevare che quand'anche
la tesi del Consiglio di Stato fosse fondata, il difetto avrebbe potuto essere
facilmente corretto, subordinando la licenza ad opportune clausole accessorie
(riduzione dell'unica finestrella, obbligo di mantenerlo allo stato grezzo,
divieto di allacciarlo al riscaldamento ecc.).
2.2.2. Indice di sfruttamento e tolleranza
Per principio, le nuove costruzioni devono rispettare la SUL
massima prescritta dalle NAPR.
Richiamandosi al principio di proporzionalità, la
giurisprudenza ha tuttavia ammesso modici sorpassi, qualora questi rientrino
nei limiti di una ragionevole tolleranza, oggettivamente ininfluente sulla
densità degli insediamenti (Scolari, Commentario LALPT-LE-LAC, ad art. 38 LE, N
1147 e rimandi). Non sono comunque ammesse scelte progettuali di comodo, volte
esclusivamente ad approfittare di tale agevolazione.
In concreto, la domanda di costruzione indica una SUL di mq
181.70. In realtà, la SUL effettiva è leggermente inferiore (mq 178.40), poiché
le scale tra il PT ed il primo piano (mq 3.30) sono state conteggiate due
volte, mentre va computata soltanto la superficie del bagno che sovrasta la
prima rampa.
Data la superficie edificabile (mq 441), per un indice di
sfruttamento di 0,4, la SUL massima ammissibile per il fondo è di mq 176.40
(0,4 x 441). L'eccedenza ammonta quindi a 2 mq.
Ora, un simile sorpasso, nelle specifiche circostanze del
caso concreto, non può essere considerato inammissibile.
Esso è invero minimo (2 mq, pari allo 0,45 %). E’ oggettivamente
ininfluente sulla densità degli insediamenti e non è dettato da scelte
progettuali di comodo, volte unicamente ad approfittare dell’agevolazione
introdotta dalla giurisprudenza.
Di conseguenza può essere tollerato.
Non senza rilevare che il difetto non sarebbe comunque tale
da giustificare un annullamento della licenza, poiché potrebbe essere corretto
senza particolari difficoltà, imponendo ai ricorrenti di ridurre la superficie
della balconata con un muro di tamponamento o con altri accorgimenti di facile
attuazione, ma di discutibile effetto estetico.
- Altezza
Secondo l'art. 9.2.3. NAPR la costruzione esistente può
essere sopraelevata sino ad un'altezza di m 7.50. Le parti non sollevano
contestazioni al riguardo.
Aderendo alle obiezioni sollevate dalla vicina qui
resistente, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che per rimanere nel
limite suddetto il progetto in esame riduca artificiosamente l'altezza
dell'edificio mediante la formazione di un terrapieno alto circa 30 cm sul lato
a valle.
Anche questa tesi non può essere avallata.
Contrariamente a quanto assume la precedente istanza, il terrapieno
è in effetti dettato dall'esigenza di realizzare l'autorimessa aggiunta sul
lato a valle dell’edificio allo stesso livello di quella esistente nel corpo
principale della costruzione, coordinando le quote del terreno con quelle delle
facciate contigue. Non si tratta quindi di un interramento inammissibile in
quanto volto a ridurre artificiosamente l'altezza della costruzione.
Anche da questo profilo, il giudizio censurato non può
pertanto essere confermato.
- Distanze dalla strada
4.1. Secondo l'art. 9.4.1. lett c NAPR le costruzioni devono
rispettare una distanza di almeno m 6.25 dall'asse delle strade di servizio
tipo 3 (SS 3). Le autorimesse aventi l'ingresso principale prospiciente
all'area pubblica devono inoltre rispettare una distanza di m 5.50 dal ciglio
stradale (art. 9.4.1. lett. f NAPR).
Deroghe possono essere concesse dal municipio in casi eccezionali
(art. 9.4.1.1. NAPR).
4.2. In concreto, la resistente eccepisce genericamente
l'insufficiente distanza dalla via __________, strada di servizio che il piano
del traffico assegna alla categoria 3.
Nella misura in cui è riferita all'autorimessa aggiunta sul
lato verso valle l'eccezione è fondata, poiché tale manufatto dista soltanto m
4.20 dal ciglio stradale e m 6.15 dall’asse.
Nemmeno questa difformità, peraltro non ritenuta tale dal municipio,
giustifica tuttavia un diniego della licenza.
Non perché siano date le condizioni per il rilascio di una
deroga (la situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite non presenta invero
alcunché di eccezionale), bensì perché si tratta di un difetto che può essere
facilmente emendato, subordinando la licenza alla condizione di arretrare
l’autorimessa aggiunta sul lato a valle della costruzione sino alle distanze
prescritte dalle norme succitate.
-
In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione municipale e quella governativa che la conferma siccome
lesive del diritto e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci
la licenza richiesta, subordinadola alla condizione di cui al considerando
precedente (4.2).
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la reciproca soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 37, 38 LE; 9.2.3, 9.4.1., 36 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. sono annullate:
1.1.1. la decisione
26 febbraio 1997, no. 947, del Consiglio di Stato;
1.1.2. la
decisione 4 ottobre 1996 del municipio di __________;
1.2. gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta
subordinandola alla condizione di cui al punto 4.2.
-
La tassa di giustizia fr.
900.-- è a carico della resistente __________ nella misura di fr. 600.-- e dei
ricorrenti __________ in solido per il resto (fr. 300.-).
-
I ricorrenti __________
rifonderanno alla resistente __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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