AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.98
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00098
Lugano
15 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1997 di
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 17 aprile 1997 (n. 52) con cui il dipartimento delle istituzioni
ha evaso ai sensi dei considerandi i reclami inoltratigli da __________,
__________, avv. __________ ed __________ contro l'imposizione da parte del
comune di __________ della tassa d'uso dell'acqua potabile relativa all'anno
1996;
viste le risposte:
-
13 maggio 1997 di __________;
-
15 maggio 1997 di __________;
-
16 maggio 1997 di __________;
-
28 maggio 1997 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
10 giugno 1997 dell'avv.
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A __________ il servizio
di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento azienda acqua
potabile (RAAP), adottato dal legislativo comunale alle date 14 dicembre
1992/29 luglio 1993 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni il 24
maggio 1993/19 ottobre 1993. Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata
ai sensi della LMSP (art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con
diritto di privativa su tutto il territorio del comune (art. 2). L'art. 43 RAAP
afferma il principio dell'autonomia finanziaria dell'AAP. Le tasse di
allacciamento e quelle d'uso devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione,
gli interessi passivi e gli ammortamenti (art. 44 RAAP). Per la determinazione
delle tasse d'uso l'art. 47 RAAP stabilisce quanto segue:
"Il
municipio, tramite ordinanza e sentito il parere della commissione AAP, emanerà
le tariffe di sua competenza per la distribuzione dell'acqua potabile.
Le
tariffe si compongono di una tassa d'abbonamento e, in casi particolari, di una
tassa d'uso.
Le
tariffe saranno suddivise nei seguenti capitoli:
-
abitazioni primarie;
-
abitazione secondarie;
-
piscine e altri impianti
speciali;
-
tasse per uso temporaneo
(cantieri ecc.);
-
scopi commerciali e industriali.
Per
abitazioni primarie si intendono quelle abitate da persone regolarmente domiciliate
nel Comune.
Le
tasse saranno emesse entro i seguenti limiti:
a) tassa base per ogni economia
domestica, compresa la tassa rubinetto principale,
da fr. 60.- a fr. 120.- per
abitazioni primarie
da fr. 120.- a fr. 200.- per
abitazioni secondarie
b) ogni altro getto o rubinetto,
da fr. 10.- a fr. 30.- per
abitazioni primarie
da fr. 15.- a fr. 50.- per
abitazioni secondarie
c) getto macchina da caffè,
da fr. 50.- a fr. 70.-
d) piscine allacciamento,
da fr. 30.- a fr. 50.- al m3 per
abitazioni primarie
da fr. 60.- a fr. 80.- al m3 per
abitazioni secondarie
piscine riempimento,
da fr. 10.- a fr. 15.- al m3 per
abitazioni primarie
da fr. 15.- a fr. 20.- al m3 per
abitazioni secondarie
e) casi di cui ai punti 4 e 5 citati
in precedenza, l'azienda è tenuta alla posa di un contatore ed il consumo verrà
fatturato da fr. 3.- a fr. 30.- per m3 consumato."
b) Con ordinanza 17 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale
a partire dal 18 luglio 1996 e che prevedeva l'entrata in vigore "con
la crescita in giudicato ", il municipio di __________ ha fissato come
segue le tasse d'uso dell'acqua potabile per l'anno 1996 (art. 1 dell'ordinanza):
" abitaz. primarie abitaz. secondarie
a) tassa base per ogni
economia domestica,
compresa la tassa
rubinetto principale 110.-- 190.--
b) tassa lavatoio, lavatrice,
lavastoviglie 30.-- 30.--
c) bagno, doccia 30.-- 30.--
d) tassa orto, giardino 30.-- 30.--
e) tassa per ogni altro getto 20.-- 20.--
f) tassa garage, lav. auto 30.-- 30.--
g) getto macchina caffè 70.-- 70.--
h) piscine- allacciamento 40.--/m3 80.--/m3
piscine-riempimento 15.--/m3 15.--/m3"
B. a) Nel corso del mese di
settembre 1996 il municipio di __________ ha notificato agli utenti le tasse
d'uso dell'acqua potabile per l'anno stesso. I resistenti indicati in ingresso,
proprietari di residenze secondarie ubicate nel comune, hanno inoltrato reclamo
contro le tassazioni che li concernevano al dipartimento delle istituzioni, lamentando
in particolare una disparità di trattamento rispetto all'imposizione dei proprietari
di residenze primarie.
b) Con risoluzione 17 aprile 1997 il dipartimento delle
istituzioni ha evaso ai sensi dei considerandi i reclami. Esso ha in primo
luogo accolto l'eccezione di incostituzionalità della differenziazione
stabilita all'art. 47 lett. a RAAP tra l'importo della tassa base annua a
gravare i proprietari di residenze secondarie (da fr. 120.-- a fr. 200.-- per
economia domestica) e quella percepita presso i proprietari di residenza
primarie (da fr. 60.-- a fr. 120.-- per economia domestica). Nemmeno le
conclusioni contenute in una perizia fatta allestire dal municipio per
convalidare la legittimità, su questo specifico aspetto, della normativa
comunale permettevano, a parere del dipartimento, di tutelare un'imposizione
differenziata degli utenti in funzione del loro domicilio. L'autorità di
reclamo ha in seguito ridotto le tassazioni impugnate, addebitando ai
ricorrenti la stessa tassa base annua applicata ai proprietari di residenze
primarie, di fr. 110.-- (anziché fr. 190.--) secondo l'art. 1 lett. a
dell'ordinanza municipale 17 luglio 1996. Dal momento tuttavia che l'art. 3 di
quest'ultimo atto normativo ne prevedeva l'entrata in vigore solo "con
la crescita in giudicato", ovvero alla scadenza del termine di
pubblicazione, e che - in ogni caso - la sua applicazione a partire dal 1
gennaio 1996 avrebbe disatteso il principio dell'irretroattività delle leggi,
il dipartimento ha calcolato la tassa sulla scorta della stessa solo per i mesi
agosto/dicembre 1996: per i primi sette mesi ha invece utilizzato come base di
calcolo l'ordinanza precedentemente in vigore, del 15 marzo 1994, che
determinava la tassa base annua relativa alle residenze primarie in fr. 80.--
per economia domestica.
C. Con ricorso 5 maggio 1997 il
comune di __________ insorge davanti a questo Tribunale avverso il menzionato
giudicato dipartimentale, chiedendo il suo annullamento e la conferma delle
tassazioni emesse dal municipio. Il ricorrente, che si duole di una lesione
della sua autonomia, ribadisce la legittimità della distinzione operata all'art.
47 RAAP tra l'imposizione delle residenze primarie e di quelle secondarie.
Produce un complemento alla perizia versata agli atti davanti all'istanza di
reclamo, postulando l'allestimento di una perizia giudiziaria qualora il
Tribunale non ritenesse che quei documenti siano sufficienti a documentare i
maggiori oneri provocati all'AAP dalle residenze secondarie. Richiama l'incarto
concernente il sussidiamento dell'acquedotto comunale.
Il dipartimento delle istituzioni e una parte dei resistenti
indicati in ingresso ha sollecitato la reiezione del gravame. Gli altri resistenti
si sono rimessi al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 40 LMSP), il ricorso é tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del comune certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). Il gravame é pertanto
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le richieste di perizia rispettivamente di
acquisizione dell'incarto concernente il sussidiamento dell'acquedotto comunale
saranno trattate in seguito.
-
Per costante giurisprudenza
un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento
ancorato all'art. 4 Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni
giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un
regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e
di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in
esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in
modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che,
sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le
stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid.
2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e
relativi rinvii). Il principio della parità di trattamento trova applicazione
anche in materia di tributi causali e segnatamente - come nella fattispecie -
di tasse di utilizzazione (DTF 111 Ia 324 consid. 7 pag. 326 segg.; 101 Ia 193
consid. 6 pag. 200; F. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 272; A. Grisel, Traité de
droit administratif, pag. 609 e 613; Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B V e).
-
3.1. Con sentenza 5
settembre 1996 il Tribunale federale ha effettuato l'esame della
costituzionalità dell'art. 48 RAAP del comune di __________. Quella
disposizione istituiva il prelievo di una differente tassa base (che, insieme a
quella di consumo, costituiva la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile) a
dipendenza della residenza servita: per le residenze primarie (o secondarie di
proprietà di domiciliati) la tassa base spaziava tra fr. 50.-- e fr. 100.--,
per quelle secondarie tra fr. 50.-- e fr. 150.--. Ispirandosi alle
considerazioni svolte nella nota sentenza 20 novembre 1995 in re comune di
__________ concernente la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti (pubbl. in RDAT II-1996 N. 52), ove il Tribunale federale aveva
stabilito la presunzione secondo cui l'utente non domiciliato non cagiona costi
superiori a quelli provocati da una persona con domicilio nel comune, fatta
salva per il comune la possibilità di dimostrare il contrario producendo un
calcolo preciso, l'alta Corte federale ha dichiarato quella differenziazione
contraria al principio della parità di trattamento: non sussistevano difatti
nemmeno in quella fattispecie "circostanze eccezionali chiaramente
dimostrate" (consid. 3c/cc) che consentivano un'imposizione maggiore
dei cittadini non domiciliati nel comune per quanto concerneva la tassa base
del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.
3.2. Attingendo ampiamente ai ragionamenti svolti in quel
giudicato, ma in particolare nel considerando 3c/aa e bb, riportato per esteso
nella decisione qui impugnata e che quindi non occorre nuovamente illustrare,
il dipartimento delle istituzioni é addivenuto alla stessa conclusione per
quanto concerne la differenza contemplata all'art. 47 lett. a RAAP di
__________ tra la tassa base posta a carico dei proprietari delle residenze
primarie, compresa tra fr. 60.-- e fr. 120.--, e quella a gravare i proprietari
delle residenze secondarie, variante tra fr. 120.-- e fr. 200.--. Il Tribunale
condivide il risultato cui é giunta l'istanza inferiore. Attraverso la
produzione della perizia datata ottobre 1995 dello studio d'ingegneria
__________ e relativo complemento del 30 aprile 1997 il comune di __________
non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha fatto sorgere il dubbio che le
residenze secondarie cagionino maggiori oneri al servizio di distribuzione
dell'acqua potabile (sottoforma di spese d'esercizio, di manutenzione,
interessi passivi od ammortamenti; cfr. art. 47 RAAP) rispetto alle residenze
primarie. L'affermazione nel complemento di perizia secondo cui "nelle
frazioni del comune di __________ le case di vacanza sono frammiste alle case
primarie all'interno della zona edificabile, per cui non sono particolarmente
discoste né dalle nuove né dalle vecchie condotte" corrobora semmai
proprio la conclusione opposta, fatta sua dall'istanza di reclamo. La
circostanza, pure addotta in quest'ultimo documento, secondo cui le residenze
secondarie hanno avuto un'incidenza notevole sul dimensionamento del serbatoio
e della rete idrica in generale e di conseguenza sui costi per la loro
realizzazione non permette di mutare quella conclusione. Oltre a trattarsi di
un fatto più che normale in un comune ove - sempre secondo quel documento - le
residenze secondarie sono quasi pari alla metà del numero dei residenti (240
rispetto a 524), le tasse di utilizzazione pagate dai residenti secondari
servono appunto a coprire i maggiori costi relativi ai predetti investimenti
sopportati dal comune. Come ha inoltre avuto modo di spiegare il Tribunale federale
al considerando 3c/bb della sopraricordata sentenza 5 settembre 1996
concernente il comune di __________, questo risultato non cambierebbe nemmeno
se il comune dovesse partecipare alla copertura del disavanzo d'esercizio
dell'AAP: partecipazione che può del resto avere luogo solo a titolo
eccezionale, anche l'AAP di __________ essendo concepita - né del resto
potrebbe essere altrimenti (cfr. art. 5 Regolamento sulla gestione finanziaria
e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987) - come servizio
finanziariamente autonomo (cfr. art. 43 cpv. 1 RAAP). In effetti, a prescindere
dal fatto che l'autorità comunale potrebbe prevenire un disavanzo d'esercizio attraverso
un aumento (rispettoso del principio della parità di trattamento degli utenti)
delle tasse di utilizzazione del servizio, l'impiego per la copertura dello
stesso di fondi alimentati tramite il gettito delle imposte graverebbe anche i
proprietari di residenze secondarie, che - come noto - sono parimenti
imponibili nel comune, seppure limitatamente e in misura più modesta dei
cittadini domiciliati (circostanza compensata, almeno in parte, da una minor
utilizzazione dell'infrastruttura pubblica; cfr. nello stesso senso, su
quest'ultima valutazione, le considerazioni svolte dal Tribunale federale nella
già citata sentenza 20 novembre 1995 in re comune di __________, in RDAT I-1996
N. 52 consid. 11b). Il comune di __________ non ha pertanto dimostrato la
sussistenza di motivi seri e obiettivi, volti a legittimare la discriminante imposizione
dei proprietari di residenze secondarie rispetto a quelli di residenze primarie
quo alla tassa base contemplata all'art. 47 lett. a RAAP: la dichiarazione di incostituzionalità
di quest'ultima disposizione legale da parte del dipartimento in quanto
contraria al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. deve dunque
essere tutelata.
3.3. Invano il comune ricorrente sollecita l'allestimento di
una ulteriore perizia, questa volta giudiziaria, per poter provare in ogni caso
la costituzionalità delle sue differenziate pretese, appellandosi al principio
inquisitorio (erroneamente definito massima d'ufficio) che caratterizza la
procedura amministrativa (art. 18 cpv. 1 PAmm; cfr. sulla definizione del
principio inquisitorio e di quello, che ne discende, dell'apprezzamento
anticipato delle prove RDAT I-1995 N. 51 consid. 2a). Nelle sentenze poco sopra
citate concernenti i comuni di __________ e di __________ il Tribunale federale
ha chiaramente stabilito, oltretutto proprio nello specifico campo delle tasse
di utilizzazione, che spetta al comune di giustificare al cospetto dell'art. 4
Cost. il fondamento di una legislazione impositiva che penalizza i residenti
secondari: contrariamente a quanto crede il ricorrente, l'art. 8 CCS - in
quanto norma di portata generale - é applicabile per analogia anche nel diritto
pubblico (cfr. RDAT cit., ibidem). Le autorità comunali sono infatti anche le
sole a disporre delle necessarie, complete conoscenze fattuali che potrebbero
giustificare un diverso trattamento della menzionata categoria di utenti a dipendenza
delle particolarità locali. Se tuttavia non riescono in quell'intento, non
possono pretendere che il Tribunale le supplisca d'ufficio nello svolgimento di
questo compito con il solo fine di comunque poter garantire loro la vittoria
nel confronto con gli utenti: ciò facendo il Tribunale verrebbe meno al suo irrinunciabile
dovere di imparzialità nei confronti delle parti. Del resto, partendo dalle allegazioni
e dalla documentazione (peritale) inoltrate dall'insorgente il Tribunale non ha
- in principio - nessun motivo per credere che un nuovo referto possa
modificare a suo favore l'esito della litispendenza. Il solo elemento di
giudizio che, prima facie, meriterebbe di essere esaminato e semmai approfondito
nel concreto caso consiste nell'affermazione secondo cui il ricorrente ha
patito una riduzione dei sussidi cantonali concernenti il risanamento dell'acquedotto
comunale, intrapreso negli scorsi anni, a causa della presenza sul suo
territorio di residenze secondarie: "modalità di calcolo e percentuale
di riduzione possono essere richieste " - precisa l'insorgente -
all'ufficio acquedotti del dipartimento finanze ed economia, dal quale richiama
l'incarto. Ciò malgrado il Tribunale non dà seguito nemmeno a quest'ultima
richiesta del ricorrente, poiché semplicemente volta a dirottare sull'autorità
giudiziaria, con metodi disinvolti che il Tribunale non esita a biasimare, i
suoi precisi obblighi appena ricordati di giustificare la discriminazione
impositiva operata nei confronti degli utenti non domiciliati. Questo
atteggiamento merita ancor meno tutela se si tiene conto che le contestazioni
circa la legittimità della diversa imposizione tra utenti domiciliati e non
domiciliati operata dall'art. 47 lett. a RAAP si trascinano da oramai parecchi
anni, che i dati in esame se non erano già in possesso del municipio, com'é
verosimile, potevano da questo essere reperiti in brevissimo tempo ed infine
che il municipio si é fatto assistere da un perito tecnico e, per l'inoltro del
gravame in esame, anche da un legale. Se pertanto il municipio intende
perseverare negli anni futuri nell'imposizione discriminatoria dei residenti
secondari sulla scorta di questa giustificazione, la sola che a questo punto
gli rimane, dovrà dimostrare adeguatamente la sua pertinenza non solo sul
principio ma anche cifre alla mano (sia per quanto concerne l'importo
dell'asserita riduzione dei sussidi che per quanto riguarda la fissazione della
tassa base annua gravante gli utenti non domiciliati, a valere quale recupero
del maggior onere sopportato dal comune). Fintanto tuttavia che l'insorgente
non attenderà (e con successo) a quell'impegno, i residenti secondari non
potranno essere imposti con una tassa base maggiore di quella percepita presso
gli utenti con domicilio nel comune.
- In esito a quanto precede
il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a
carico del comune ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere
condannato a rifondere al solo resistente __________, iscritto all'albo degli
avvocati, delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre
condannato a rifondere all'avv. __________ l'importo di fr. 300.-- per
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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