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Numero d'incarto:
52.1998.130
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00130
Lugano
25 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 maggio 1998 di
e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 21 aprile 1998, no. 1635, del Consiglio di Stato, che ha accolto
l'impugnativa presentata da __________, __________ e __________, nonché
__________ e __________, avverso la decisione 15 gennaio 1998 con la quale il
municipio di __________ ha rilasciato agli insorgenti il permesso di posare
sei arnie sul ballatoio della loro stalla situata nella zona del nucleo del
paese (part. no __________ RFD);
viste le risposte:
-
19 maggio 1998 della Sezione
dell'agricoltura;
-
20 maggio 1998 del municipio di
__________;
-
20 maggio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
25 maggio 1998 di __________,
__________ e __________, __________ e __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 maggio 1996
__________, __________ e __________, nonché __________ e __________,
proprietari, rispettivamente usufruttuari delle part. no. __________ e
__________ RFD di __________, hanno chiesto al municipio di quel comune di sollecitare
i vicini __________ e __________ ad inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria per un apiario di 13 arnie che avevano istallato sul ballatoio di un
fienile situato nella zona del nucleo del paese (part. no. __________ RFD). Nel
contempo hanno preteso la rimozione dell'apiario.
B. Esperito un sopralluogo e
constatato che 6 delle 13 arnie erano vuote, il 10 giugno 1996 il municipio di
__________ ha respinto l'istanza, ritenendo che i proprietari del fienile si
fossero limitati a ripristinare un apiario smantellato alcuni anni prima.
C. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo ai sensi dei
considerandi l'impugnativa contro di esso inoltrata da proprietari e
usufruttuari dei mapp. __________ e __________.
Esperita un’ulteriore visita in luogo e sentiti informalmente
il sindaco ed il segretario comunale, il Governo ha ritenuto in sostanza che
l'installazione, messa in opera un paio d’anni or sono, fosse da considerare
alla stregua di un semplice intervento di ripristino di un vecchio apiario che
la famiglia __________ aveva rimosso all’inizio degli anni ‘90 per collocarlo
altrove. L'apiario - ha soggiunto il Consiglio di Stato - beneficerebbe
d'altronde della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela
delle situazioni acquisite.
D. Adito dai soccombenti, con
sentenza 15 settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato
la predetta pronunzia e disposto la retrocessione degli atti al municipio di
__________ affinché ordinasse a __________ e __________ di inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria volta a verificare la legittimità dell'apiario
ripristinato a suo tempo senza alcun titolo autorizzativo.
E. Il 15 novembre 1997
__________ e __________ hanno dunque chiesto al municipio il permesso di posare
12 arnie sul ballatoio della loro stalla al mapp. __________ di __________.
Alla domanda si sono
opposti i vicini __________, __________ e __________, sottolineando
l'incompatibilità dell'apiario con la funzione residenziale del nucleo che lo
ospita.
In parziale accoglimento dell'opposizione, il 15 gennaio 1998
l'esecutivo di __________ ha rilasciato agli istanti il permesso di installare
l'apiario limitatamente a sei arnie.
F. Con decisione 21 aprile 1998
il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia, accogliendo il gravame
presentato contro la stessa dagli opponenti qui resistenti.
L'autorità di ricorso di
prime cure ha reputato essenzialmente che l'apiario, ancorché composto di sole
sei arnie, si configurava alla stregua di un'attività molesta incompatibile con
la funzione residenziale attribuita dal PR al nucleo di __________.
Donde il rinvio degli atti
al municipio per l'adozione di un provvedimento di rimozione degli alveari.
G. Avverso questo giudicato
governativo __________ e __________ insorgono ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
I ricorrenti contestano
che la presenza di sole sei arnie possa essere considerata molesta. Ricordano
che a parte una pausa di pochi anni la stalla ha sempre ospitato api. Il loro
allevamento riveste carattere amatoriale, si trova in posizione ideale ai
margini del nucleo di un villaggio rurale di valle ed è orientato verso la
campagna, in direzione opposta alle abitazioni degli opponenti.
Gli insorgenti chiedono
quindi il ripristino della licenza annullata previo esperimento di un
sopralluogo.
H. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma della decisione
impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini resistenti, i
quali avversano partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno
ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ si rimette in pratica al giudizio
di questo Tribunale, mentre la sezione dell'agricoltura - vista la natura del
contenzioso - rinuncia a prendere posizione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e data la natura
meramente giuridica delle questioni sollevate può essere deciso sulla base
degli atti, senza procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato dagli
insorgenti, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriore elementi rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge
peraltro con sufficiente chiarezza dalla planimetria e dalle fotografie
prodotte dalle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che
il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli
impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In
altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione
si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le
costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la
destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma
devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento
degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e
llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT,
N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).
L'apiario in contestazione si trova nella zona nucleo di
villaggio di __________, unica zona edificabile del paese unitamente alla cosiddetta
zona residenziale primaria.
Il PR di __________ non definisce con esattezza la funzione assegnata
alla zona nucleo di villaggio. L'art. 43 NAPR si limita ad elencare la natura e
l'ampiezza degli interventi costruttivi ammessi nel nucleo senza tuttavia
specificare il genere di attività consentite in questo determinato comparto
territoriale. L'art. 41 NAPR si contenta invece di enunciare che il piano delle
zone edificabili delimita i comprensori destinati all'insediamento di tipo
residenziale a favore di uno sviluppo del comune. Concetto ripreso all'art. 36
NAPR, ai sensi del quale nella zona nucleo del villaggio devono essere
salvaguardati i valori ambientali esistenti stimolando l'attività residenziale
mediante gli interventi concessi dall'art. 43 NAPR zona NV.
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli
insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi
comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste,
ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con
le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni
suscettibili di pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie
tipiche delle zone residenziali.
La vocazione specifica delle zone residenziali non esclude
tuttavia a priori la possibilità di insediarvi manufatti destinati alla detenzione
di animali. Dottrina e giurisprudenza ammettono infatti la presenza di
minuscoli allevamenti amatoriali di animali domestici all'interno delle zone
residenziali a condizione che non siano fonte di immissioni moleste, inconciliabili
con la destinazione abitativa della zona (Zimmerlin, Das Baugesetz des Kantons
Aargau, §§ 160/61, N. 11a e rinvii; Scolari, Commentario, N. 477/78 ad art. 67
LALPT; STA 21 luglio 1994 in re B.). Gli apiari, indipendentemente dalle loro
dimensioni, vanno esclusi dalle zone residenziali proprio in funzione della
molestia ingenerata dagli insetti che li popolano; molestia derivante non solo
dalla decine di migliaia di api che vivono in ogni singolo alveare, ma anche e
soprattutto dal fastidio e dall'apprensione che questi insetti suscitano nelle
persone che non li coltivano, in particolare quando sciamano (RDAT II-1991 N.
33). Non per nulla la giurisprudenza federale ha riconosciuto agli apiari il
carattere di costruzione ad ubicazione vincolata fuori zona edificabile giusta
l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT (cfr. Bollettino d'informazione UPT 4/87 p. 14).
Se ne deve concludere che
l'apiario della famiglia __________, ancorché formato da un numero ridotto di
arnie, non può essere posto al beneficio della chiesta licenza edilizia siccome
inconciliabile con la funzione abitativa della zona nucleo in cui si trova. Ai
ricorrenti non giova rilevare che __________ è ancora un comune rurale, che
l'apiario è collocato a confine con la zona agricola e che l'apertura delle
arnie è orientata verso la campagna. A prescindere dal fatto che una volta
lasciate le cassette le api possono volare in ogni direzione per diversi
chilometri, determinante dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT è la
collocazione dei nidi all'interno di una zona riservata alla residenza e,
stante la turbativa che provocano le concentrazioni d'insetti melliferi, la
loro assoluta incompatibilità con la funzione assegnata dal PR a questo
specifico comparto territoriale.
Questa conclusione non lede l'autonomia decisionale di cui
fruisce il municipio in materia di polizia delle costruzioni (cfr., sull'argomento,
Scolari, op. cit., N. 968 ad art. 21 LE; RDAT I-1996 N. 14). In effetti, il
municipio di __________ - pur disponendo di un ampio margine discrezionale
nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie NAPR - in assenza di
indicazioni specifiche circa il genere di attività consentita nelle zone
residenziali del comune non poteva senz'altro ritenere che l'apiario, ancorché
di ridotte dimensioni, fosse privo di molestia e compatibile con la destinazione
abitativa del nucleo. Rilasciando il controverso permesso in questa convinzione
l'autorità comunale ha pertanto emanato una decisione insostenibile e come tale
censurabile da parte di questo Tribunale.
- Ferme queste premesse il
ricorso va respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto -
la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di
rifondere ai resistenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3 Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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