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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.196
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00196
Lugano
12 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicencancelliera
statuendo
sul ricorso 21 luglio 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 1. luglio, n. 3078 del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 maggio 1998
della Sezione della circolazione, con la quale è stata respinta l'istanza di
riesame della revoca della licenza di condurre veicoli a motore decretata
dalla stessa sezione il 19 settembre 1996;
vista la risposta 29 luglio 1998 del Consiglio di
Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 settembre 1996
__________ è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre veicoli a
motore a tempo indeterminato. La Sezione della circolazione aveva allora stabilito
di non concedere alcun riesame della decisione di revoca prima del mese di
novembre 1997 e di subordinare la riammissione alla guida alla presentazione di
un certificato medico internistico ed un rapporto STCA attestanti, dopo un
periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la
scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
Il 16 marzo 1998 __________ ha quindi presentato alla Sezione
della circolazione, per il tramite della STCA, un'istanza di riesame della
decisione 19 settembre 1996.
L'autorità dipartimentale ha respinto tale richiesta, in
considerazione di un rapporto informativo redatto dalla polizia di __________
l'8 aprile 1998, indicante che egli era stato sorpreso in stato di ebrietà in
due interventi della polizia alla fine di marzo e ad inizio aprile, e del
preavviso negativo rilasciato il 4 maggio 1998 dalla STCA.
B. __________ ha impugnato la
decisione dipartimentale 29 maggio 1998 davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento con immediata restituzione della licenza di
condurre, eventualmente da sottoporre a condizioni. In quella sede ha lamentato
una violazione del principio della proporzionalità, a suo parere non essendo
stata documentata alcuna dipendenza dal consumo di bevande alcoliche da parte
sua, ma anzi dai controlli medico-internistici e psicologici eseguiti presso il
STCA emergendo il contrario.
Di fronte a tali prove il rapporto di polizia non avrebbe
alcun significato. Il preavviso 4 maggio 1998 del STCA, che smentirebbe il
giudizio favorevole emesso in precedenza nonché le risultanze medico
internistiche e medico psicologiche, sarebbe inattendibile perché basato sul
rapporto di polizia, stilato senza assumere la prova inconfutabile dello stato
di ebrietà in cui si sarebbe trovato in occasione delle due segnalazioni.
C. Il Consiglio di Stato non ha
seguito le censure ricorsuali di __________, e ne ha quindi respinto il gravame
con decisione 1. luglio 1998. L'Esecutivo ha confermato la decisione dipartimentale
ritenendo che, trattandosi di una revoca della licenza di condurre a scopo di
sicurezza a tempo indeterminato, non erano ancora adempiuti, nell'ottica della
sicurezza stradale, i presupposti per riammettere il ricorrente alla guida di
veicoli a motore.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando in via principale l'annullamento della decisione
impugnata con l'immediata restituzione della licenza di condurre, ed in via
subordinata la restituzione della licenza di condurre condizionata all'obbligo
di sottoporsi a controlli presso il STCA per la durata di tre mesi. Riprendendo
in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte all'autorità inferiore,
sottolinea che per stabilire se una qualsivoglia tossicomania incide sul
comportamento di un singolo quale conducente di veicoli a motore occorre
assolutamente esperire accertamenti peritali, non avendo da sola l'autorità dipartimentale
le necessarie conoscenze scientifiche per pronunciarsi in merito.
Gli accertamenti peritali risultanti nel suo caso dai
controlli regolari presso il medico internista del STCA, tutti con esito
positivo, e dall'assistenza psicologica ricevuta presso lo stesso servizio,
dimostrerebbero che è da escludere qualsiasi dipendenza psicofisica dal consumo
di bevande alcoliche. ll rapporto di polizia
8 aprile 1998 ed il rapporto 4 maggio 1998 del STCA sarebbero
perciò inattendibili.
In tali circostanze il Dipartimento avrebbe manifestamente abusato
del proprio potere di apprezzamento, fondandosi sul controverso rapporto di
polizia.
Sottolinea infine di avere una necessità economica a disporre
della licenza di condurre.
E. Il Consiglio di Stato
propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il
potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm),
e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il
conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o
altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi.
La revoca per motivi di sicurezza comporta un periodo di prova di almeno un
anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che
non può essere ridotta (art. 17 cpv. 3 seconda frase LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC)
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17
LCStr, pag. 218, nota 1.1. a; R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Bd. II, pag. 129, nota 2181 e seg.).
-
Secondo la decisione 19
settembre 1996 della Sezione della circolazione, la riammissione alla guida del
ricorrente è stata condizionata alla presentazione di un certificato medico
internistico e di un rapporto del STCA attestanti da un lato l'avvenuta disintossicazione
fisica dall'alcol e dall'altro la cessazione di ogni dipendenza psichica dal
consumo di bevande alcoliche.
Orbene il STCA ha emesso due rapporti sullo stato di salute
di __________.
Il primo, positivo, il 16 marzo 1998, nel quale si attestava
la presenza di valori normali di concentrazione alcolica nel sangue dal punto
di vista internistico e dall'altro il raggiungimento della consapevolezza
psicologica dei danni che può provocare il consumo di alcol e del convincimento
di mantenersi sobrio.
Il secondo rapporto, negativo, è stato redatto neanche due
mesi dopo il primo, a seguito di ulteriori accertamenti resisi necessari per un
peggioramento dello stato psichico del ricorrente, intervenuto nel frattempo.
Contrariamente a quanto questi adduce è proprio questo secondo
rapporto, più recente, quello determinante per stabilire se attualmente egli
risulti idoneo ad essere riammesso alla guida.
Va intanto rilevato che il referto si fonda su accertamenti
medici, quindi scientifici, come è richiesto affinché l'autorità amministrativa
si possa pronunciare sulla sussistenza di uno stato di dipendenza psichica o
fisica dal consumo di bevande alcoliche.
Non è invece scaturito semplicemente a seguito del rapporto
di polizia 8 aprile 1998.
L'idoneità alla guida è raggiunta quando sia la dipendenza
fisica che quella psichica dall'alcol sono state risolte.
Nel caso del ricorrente il rapporto 4 maggio 1998 del STCA
attesta in modo inconfutabile che la dipendenza psicologica ancora sussiste,
quand'anche si sia manifestata in relazione all'insorgere di una fase
depressiva, che il ricorrente sta ora vivendo.
Dunque, indipendentemente dal fatto che lo stato di ebrietà riscontrato
in occasione dei due interventi narrati nel rapporto di polizia 8 aprile 1998,
non è stato provato con riscontri scientifici, il rapporto 4 maggio 1998
contiene dati sufficienti per poter ritenere che __________ non sia a tutt'oggi
ancora idoneo a condurre veicoli a motore, nell'ottica, prevalente su ogni suo
personale interesse, della sicurezza stradale.
Questo Tribunale perviene quindi al convincimento che non vi
sia stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio della
proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale nella decisione 14 maggio
1998, qui impugnata, che nega al ricorrente la riammissione alla guida.
Va comunque osservato che tale decisione non aggrava ulteriormente
la situazione personale del ricorrente che è stato privato della licenza di
condurre già a partire dal 19 settembre 1996 a scopo di sicurezza.
Difatti, essendo ormai trascorso il termine di attesa fissato
all'atto della revoca di sicurezza, egli potrà senz'altro chiedere un riesame
della misura amministrativa, non appena dimostrerà, continuando i controlli ai
quali già si sottopone, di avere risolto completamente anche i problemi
psicologici che lo portano a bere.
Ciò stante, il ricorso è respinto e la decisione impugnata
confermata.
- Il ricorrente ha infine
marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di condurre
pregiudica la possibilità di conseguire un guadagno e quindi le sue possibilità
economiche.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere
esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo
nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non
viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a
scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno
di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et
retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 17 cpv. 1 bis e cpv.3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18,
28, 60, 61, 62, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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