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Numero d'incarto:
52.1998.216
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00216
Lugano
13 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 agosto 1998 di
rappr.
dal padre __________, patr. dall'avv. __________
Contro
la
risoluzione 24 giugno 1998 (n. 2912) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 12 marzo 1998 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto di un permesso di soggiorno (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
-
28 agosto 1998 della Sezione degli
stranieri,
-
31 agosto 1998 del servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
__________, è entrato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale nel 1989.
Nel 1993 ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente
rinnovato. Dal maggio 1996 è al beneficio di un permesso di domicilio con
prossima scadenza fissata al 19 maggio 1999.
La moglie __________, anch'essa cittadina portoghese, è rimasta
nel proprio paese d'origine. Il 25 aprile 1997 è stata autorizzata a
ricongiungersi con il marito, ottenendo altresì un permesso di dimora annuale,
rinnovatole, con prossima scadenza fissata al 24 aprile 1999.
I figli __________, __________ e __________ (entrambe nate il
__________), sono rimasti in __________ presso la madre, e a partire dal
trasferimento di quest'ultima in Svizzera, presso parenti.
B. Il 28 gennaio 1998,
__________ ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di
dimora per vivere con i genitori.
Con decisione 12 marzo 1998 fondata sugli art. 4, 9, 12, 16 e
17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU la Sezione degli stranieri ne ha respinto l'istanza,
constatando nella fattispecie un ricongiungimento famigliare parziale non
giustificato.
C. Adìto da __________,
rappresentato dal padre Ismael, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame
con risoluzione del 24 giugno 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare
giusta quanto previsto dagli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo
cantonale, il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare
l'avvenire professionale del giovane. Ha infine reputato la decisione
dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio
della proporzionalità.
Preso atto dell'esito negativo del gravame, la Sezione degli
stranieri ha fissato al ricorrente un termine scadente il 31 agosto 1998 per
lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________, rappresentato dal padre __________, insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando
il rilascio di un permesso di dimora.
In sostanza, egli sostiene
che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare
sarebbero adempiuti. In particolare egli precisa che con l'arrivo della madre
in Svizzera si voleva ricostituire il nucleo famigliare. A tale scopo osserva
che soltanto dopo l'ottenimento del domicilio nel 1996 il padre era in migliore
situazione per chiedere ed ottenere il soggiorno dei propri famigliari in
Svizzera. L'insorgente sottolinea pure che gli era difficile lasciare anzitempo
il proprio paese d'origine, poiché non aveva terminato la propria formazione
scolastica. A tale proposito informa che fra pochi mesi anche le sorelle
richiederanno di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera quando non saranno
più inserite nell'ambito scolastico obbligatorio, alfine di evitare loro di
perdere inutili anni di scuola.
Il 17 agosto 1998 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con la concessione del gratuito
patrocinio dell'avv. __________.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo
delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In
concreto, il padre del ricorrente beneficia dal maggio 1996 di un permesso di
domicilio in Svizzera. Quando __________ ha richiesto un permesso per vivere
con i genitori, aveva poco meno di 17 anni: conformemente alla norma
menzionata, di principio, esso disponeva dunque di un diritto al permesso
sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse
sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto
amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.
1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10
lett. a LALPS. Il quesito a sapere se il presente gravame è pure ricevibile
sotto l'ottica della citata disposizione convenzionale può tuttavia restare
indecisa, potendo questo Tribunale entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art.
17 cpv. 2 LDDS.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
ha quale scopo permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva
convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib
101 consid. 3a). Questo obiettivo non è ravvisabile nel caso in cui un figlio,
affidato ad un parente oppure a una terza persona, ha vissuto durante numerosi
anni all'estero separato dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitisi in
Svizzera e vuole raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. In
questi casi si presume che lo scopo prefisso non è quello di assicurare una
vita famigliare comune, ma piuttosto di ottenere un'autorizzazione di
soggiorno. Sussiste quindi un diritto incondizionato al ricongiungimento
famigliare in Svizzera, soltanto se nessun abuso di diritto venga messo in atto
da parte del richiedente. Ciò è il caso quando la famiglia ha avuto dei validi
motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Le particolarità
della fattispecie concreta da esaminare sono segnatamente i motivi dell'attribuzione
del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale
paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che
avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. Il permesso
verrà più facilmente concesso se il genitore residente in Svizzera, malgrado
tutti gli sforzi profusi, si è trovato nell'impossibilità giuridica o materiale
di ricongiungersi precedentemente con il figlio. Va anche rilevato che
l'autorizzazione non sarà concessa se lo scopo è quello di terminare la propria
formazione in Svizzera oppure per assicurarsi migliori condizioni economiche
(DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 pagg. 280-281 e rinvii).
2.2. In concreto, __________, padre dell'insorgente, si è separato
nel 1989 dalla famiglia di sua propria volontà per entrare in Svizzera in
qualità di lavoratore stagionale, quando i suoi figli avevano rispettivamente 8
e 6 anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di dimora
nel 1993 e nonostante la possibilità concessagli dagli art. 38-40 OLS, egli ha
manifestato in alcun modo l'intenzione di farsi raggiungere dal figlio. A tale
proposito il fatto che a suo dire l'autorità competente, a seguito delle sue
condizioni economiche, non gli avrebbe per prassi sicuramente permesso il
ricongiungimento famigliare è una circostanza priva di alcun supporto
probatorio. Ma tant'è. Nemmeno con l'ottenimento del permesso di domicilio nel
1996 il padre ha sollecitato il permesso ai sensi dell'art. 17 LDDS per il
figlio, facendosi ricongiungere nell'aprile 1997 soltanto con la moglie, la
quale ha lasciato i figli presso parenti. E' solo poco meno di due anni più
tardi dall'ottenimento del domicilio, con le proprie condizioni economiche a
suo dire a quel momento migliorate con l'arrivo della moglie, che il padre ha
chiesto il ricongiungimento con il figlio, ma con i seguenti scopi:
"(...) Mio figlio terminato gli studi in __________
ha deciso di raggiungerci anche lui per stare in famiglia (fin'ora c'era stata
anche la madre in __________). Visto che mio figlio non ha più intenzione di
inoltrarsi con ulteriori studi desidera poter lavorare in Svizzera, quindi è
con queste motivazioni che facciamo la richiesta per il rilascio di un permesso
a nome di mio figlio __________. Vogliate prendere nota che ho anche altre due
figlie, che sono ancora minorenni, le quali sono rimaste in __________ per non
interrompere i loro studi. Vivono presso una zia alla quale viene versata una
somma di denaro per il loro mantenimento. Non è da escludere che in futuro
scelgano anch'esse a riunirsi alla famiglia in Svizzera". (v.
lettera 28 gennaio 1998 all'Ufficio regionale degli stranieri a Lugano)
Alla luce di queste ed inequivocabili affermazioni, si
constata che lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con
inconfutabile chiarezza che è volto a garantire a quest'ultimo prospettive
professionali ed economiche, finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2
LDDS.
Va infine rilevato che nulla muta nel caso in esame il fatto
che le sorelle __________ e __________, entrambe di 14 anni al momento dello
scritto citato, vogliano chiedere anch'esse di ricongiungersi con la famiglia
in Svizzera avendo terminato i loro studi obbligatori nel giugno di quest'anno
(v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 4 in fondo). Come ha già considerato il
Consiglio di Stato, non si può ammettere un ricongiungimento famigliare parziale
"al contagocce". Il fatto che si volesse evitare alle sorelle di perdere
anni di scuola non è una ragione atta a giustificare il ricongiungimento
postulato dall'insorgente.
Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe
quale risultato di separare senza validi motivi il ricorrente, oltre che dalle
sorelle, dai parenti che con la venuta in Svizzera della madre si occupavano di
lui in __________, paese in cui è nato e cresciuto, dove possiede stretti
legami sociali e culturali e ha ricevuto pure un'istruzione scolastica
(elementari, medie e liceo: v. curriculum vitae 28 gennaio 1998).
- 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia
prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
L'art. 8 CEDU tutela, tra
l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia
alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro
paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione
di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale
principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il
loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a
permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri
obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di
un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU
dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -
in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento
di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo
rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio
di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera
scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi
familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem).
3.2. In concreto, visto quanto precede (consid. 2), e a
prescindere dall'accertamento se il legame di parentela dei famigliari residenti
in Svizzera è intatto ed effettivamente vissuto, il diniego di autorizzazione è
in tutti i casi perfettamente conforme all'art. 8 CEDU, non essendo ravvisabile
alcuna delle eccezioni testé enunciate. Il ricorrente non ha infatti nemmeno
lontanamente reso verosimile - o anche solo affermato - la sussistenza di interessi
familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In
simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta
normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior
ragione se si tiene conto, come visto dianzi, che sussistono più che fondati
motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura
preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al
soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. Va infine
osservato che non vi sono ostacoli di sorta, nell'ambito di permessi di soggiorno
turistici, tali da rendere impossibile le relazioni del ricorrente con i propri
genitori in Svizzera.
- Visto quanto precede, il
ricorso va integralmente respinto.
Quanto alla domanda di effetto sospensivo, essa diviene priva
d'oggetto.
L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta atteso che il gravame era
sin dall'inizio manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art.
30 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (23 febbraio 1981), cittadino
__________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31
dicembre 1998 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli
stranieri.
-
L'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.– è posta a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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