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Numero d'incarto:
52.1998.217
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00217
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 agosto 1998 di
rappr.
da __________
contro
la
risoluzione 24 giugno 1998 (n. 2905) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 27 novembre 1997
con cui il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha negato alla
moglie, dr. __________ l'autorizzazione per esercitare la professione di
medico dentista in qualità di assistente;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1979 __________ ha
conseguito il diploma di medico dentista presso la "Universitad de
__________ " di __________. In seguito, fino al 1981, ha lavorato come
assistente nel reparto di protetica presso la locale facoltà di medicina
dentaria. Dal 1982 al 1986 è stata titolare di uno studio privato nella
capitale cilena, insegnando nel contempo nel citato reparto universitario. Nel
giugno 1989 ha ottenuto il dottorato, presso la Facoltà di medicina della
__________ Universität di __________.
Nel 1989 si è sposata con il dr. __________, titolare di un diploma
federale di dentista con studio ad __________, ottenendo altresì la
cittadinanza svizzera.
B. Il 28 giugno 1994, il
Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha respinto l'istanza del dr. __________
volta ad ottenere in favore della moglie __________ l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di assistente medico dentista presso il suo studio.
La decisione è stata motivata con il fatto che tale attività
è ammessa esclusivamente per professionisti titolari del diploma federale e che
la dr. __________ era titolare di diplomi esteri.
C. Il 25 settembre 1997 il dr.
__________ ha presentato analoga istanza presso la Sezione Sanitaria del DOS.
Raccolto l'avviso negativo dell'Ordine dei medici dentisti
del Canton Ticino il Direttore del DOS l’ha respinta con risoluzione 27
novembre 1997. Dopo aver rilevato che la densità di medici dentisti nel distretto
di __________ è già ampiamente superiore sia alla media ticinese che a quella
svizzera, il Direttore del DOS ha in sostanza ritenuto che non fossero date
circostanze tali da giustificare il rilascio di un’autorizzazione eccezionale
fondata sull’art. 57 LSan.
D. Contro la predetta
decisione, il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio in favore
della moglie dell'autorizzazione a svolgere l'attività di assistente medico
dentista alle sue dipendenze. Con giudizio 3 febbraio 1998 questo tribunale ha
dichiarato irricevibile l’impugnativa e l’ha trasmessa al Consiglio di Stato
per competenza.
Con giudizio 24 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso e ha confermato la decisione del Direttore del DOS, condividendone
l’assunto.
E. Contro la predetta decisione
governativa il dr. __________ insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale
amministrativo riproponendo a giudizio le domande formulate senza successo in
prima istanza.
L’insorgente ritiene in sostanza che l'art. 33 cpv. 2 Cost.
non sarebbe applicabile in specie, ma soltanto ai casi di attività indipendente.
Contesta pure la normativa cantonale posta a fondamento del giudizio impugnato,
considerandola contraria alla Costituzione federale in quanto lesiva del
principio di proporzionalità e finalizzata al conseguimento di obiettivi di
protezione corporativistica piuttosto che di interesse pubblico di carattere medico-sanitario.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il DOS, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in
diritto
Prima di entrare nel
merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
-
Notoriamente, la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma
secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Ciò significa che il ricorso a
questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm,
N. 2 seg.).
-
L'esercizio indipendente o
dipendente della professione di medico è soggetto ad autorizzazione.
L'autorizzazione è di principio rilasciata dal DOS (art. 55 cpv. 1 LSan) ed è
subordinata al possesso “di un diploma, di un attestato o di un certificato
di un istituto universitario o scuola svizzeri riconosciuti” (art. 56 cpv.
1 lett. a LSan). Contro le decisioni del DOS è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 59 cpv. 5 LSan).
-
Dagli art. 55 cpv. 1 e 56
cpv. 1 lett. a LSan discende che i titolari di diplomi esteri non possono per
principio essere autorizzati all’esercizio indipendente o dipendente della professione.
Autorizzazioni in deroga a questa regola possono tuttavia
essere rilasciate dal Consiglio di Stato, “ove le circostanze lo richiedono ed
accertata la mancanza di portatori di diplomi, attestati o certificati di
istituti universitari o scuole svizzeri riconosciuti” (art. 57 cpv .1 LSan).
L'autorizzazione è limitata nel luogo e/o nel tempo.
Le decisioni rese dal Consiglio di Stato in base all’art. 57 LSan
sono definitive. Nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di
impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal
Consiglio di Stato in applicazione della LSan.
- Avvalendosi della facoltà
concessagli dall'art. 4 della legge concernente la delega di competenze
organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928
(RL 2.4.1.6), il Governo ha attribuito al Direttore del DOS la competenza a rilasciare
autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo
di studio svizzero. Le competenze del DOS sono invece state delegate
all’Ufficio sanità (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8).
A norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge in questione, contro
le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato ricorso al Consiglio
di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile non preveda il ricorso
diretto al Tribunale cantonale amministrativo. La norma si limita a stabilire
la possibilità di impugnare direttamente al Consiglio di Stato o al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni rese dalle istanze delegate. Non sovverte
l’ordinamento delle vie ricorsuali di cui si è detto sopra. Contro le decisioni
rese dall’Ufficio sanità in applicazione delle competenze del DOS ad esso
delegate è quindi dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Le
decisioni rese dal Direttore del DOS in base all’art. 57 LSan continuano invece
ad essere impugnabili davanti al Consiglio di Stato, che decide definitivamente,
poiché la LSan non prevede la possibilità di dedurle in seconda istanza davanti
a questo tribunale (STA 19.9.96 in re C.).
- Nel caso in esame, la dr. med.
dent. __________ non è portatrice di un titolo di studio svizzero. Può quindi
essere autorizzata all'esercizio della professione soltanto a titolo
eccezionale a norma dell'art. 57 LSan.
Con la decisione 27 novembre 1997, oggetto del presente ricorso,
il Direttore del DOS ha respinto l'istanza di rilascio di un'autorizzazione
eccezionale all’esercizio dipendente della professione, ritenendo insoddisfatte
le condizioni poste dall’art. 57 LSan. Il Consiglio di Stato, con il giudizio
qui impugnato, ha confermato il provvedimento per gli stessi motivi.
Stando così le cose, l'impugnativa deve necessariamente
essere dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo. Nessuna disposizione della LSan prevede in effetti la
possibilità di impugnare davanti a questo tribunale le decisioni rese dal
Consiglio di Stato, rispettivamente dal Direttore del DOS, agente per delega
del Governo, in tema di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della
professione ad operatori sanitari sprovvisti di titoli di studio riconosciuti
giusta l’art. 56 cpv. 1 lett. a LSan.
L'erronea indicazione dei mezzi di ricorso data dal Consiglio
di Stato nel giudizio impugnato non permette di giungere a diversa conclusione.
La competenza delle autorità di ricorso è infatti stabilita dalla legge.
-
Di transenna, giova
comunque rilevare che nella misura in cui non prevede la possibilità di
impugnare davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale le decisioni rese
dal Consiglio di Stato in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio
di una professione la LSan non è conforme all'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF
15.7.94 in re S. = RDAT 1995 N. 11; DTF 29.3.94 in re B. = RDAT 1994 II N. 24).
Non potendosi sostituire al legislatore e non potendo nemmeno correggere il
difetto mediante un'interpretazione estensiva dell'ordinamento delle competenze
stabilito dalla legge, questo Tribunale deve tuttavia limitarsi a sollecitare
il Governo ed il Parlamento a porvi rimedio con la necessaria sollecitudine
(cfr. in quest'ottica il messaggio 26.6.96, n. 4544, del Consiglio di Stato al
Gran Consiglio concernente la modifica della LSan, in cui si propone di
affidare al DOS anche la competenza a rilasciare l'autorizzazione all’esercizio
della professione ad operatori sprovvisti di titoli di studio riconosciuti).
-
Considerata l’erronea
indicazione dei mezzi di ricorso data dal giudizio impugnato, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 55, 56, 57, 59 LSan; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è dichiarato
irricevibile ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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