AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.291
Data decisione, Autorità:
22.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00291
Lugano
22 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 1998 di
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 30 settembre 1998 (n. 4460) del
Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata da __________ e
__________ avverso la decisione 11 giugno 1997 con cui il municipio di
__________ aveva rilasciato all'insorgente la licenza edilizia per la
formazione di un muro di cinta sul lato est del fondo n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
27 ottobre 1998 del
comune di __________,
-
28 ottobre 1998 del
Consiglio di Stato,
-
16 novembre 1998 di
__________ e __________,
-
30 novembre 1998 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
settembre 1996/21 marzo 1997 l'arch. __________ ha presentato al municipio di
__________ la notifica volta a ottenere il permesso di costruire un muro di
cinta, perpendicolare alla riva del lago e alla strada cantonale, lungo 15 m e
alto 1.50 m sul lato Est della particella n. __________ RFD di proprietà
__________ ed addossato a quello esistente alto 57 cm. Il fondo confina con il
mappale n. __________ di __________ e __________. La notifica di costruzione è
stata pubblicata dal 26 marzo al 9 aprile 1997.
B. Il 21
maggio 1997 la Sezione della pianificazione urbanistica del Dipartimento del
territorio ha comunicato all'Esecutivo comunale che l'opera non interessa il
diritto di competenza cantonale.
Con decisione 11 giugno 1997 il municipio di
__________ ha quindi rilasciato all'istante la licenza edilizia richiesta, "impregiudicati
eventuali futuri interventi pianificatori", il fondo in questione essendo
incluso in zona posteggi del PR.
Nel contempo ha respinto l'opposizione
interposta dai vicini __________.
C. Contro la
predetta risoluzione municipale __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato.
Hanno sostenuto che il nuovo muro
contrasterebbe con la destinazione data dal PR alla zona. Inoltre il manufatto
violerebbe le NAPR in ordine all'altezza massima, le distanze verso la strada
cantonale e la protezione della riva del lago. L'opera sarebbe pure in
contrasto con il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e
del paesaggio e il relativo regolamento di applicazione.
D. Con
decisione 30 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed annullato
la licenza edilizia.
Il Governo ha dapprima lasciato irrisolto il
quesito a sapere se la licenza si ponga in contrasto alla zona di
utilizzazione. Ha in seguito osservato che il parapetto potrebbe essere
edificato a confine perché rispetta l'altezza massima prevista dall'art. 134
LAC. Ha tuttavia accolto il gravame dopo aver assunto il preavviso mancante
della __________, perché il manufatto viola il DLBN, il R__________N e l'art. 7
NAPR. In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha considerato che il muro è da
considerare quale elemento deturpante. In contrasto quindi con il carattere,
l'armonia e i valori dell'ambiente circostante.
E. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza edilizia.
Lamenta una violazione del suo diritto di
essere sentita. A suo dire, le argomentazioni governative non sarebbero
desumibili né dai piani compiegati alla domanda di costruzione né dalla documentazione
fotografica. Critica inoltre la decisione perché emanata sulla sola scorta
della presa di posizione della __________. Chiede pertanto che venga esperito
un sopralluogo e che essa possa esprimersi presso la __________, affiché si
proceda all'emanazione di un giudizio rispettoso del principio di proporzionalità.
A suo avviso, una limitazione troppo severa alle concessioni edilizie non si
giustificherebbe, segnatamente se legata a fattori estetici. Sostiene pure che
la prevista realizzazione di attrezzature pubbliche nella zona non sarebbe
suscettibile di impedire la costruzione del muro. Secondo la ricorrente, la
condizione posta nella licenza edilizia sarebbe infatti sufficientemente
precisa per vincolare il proprietario e obbligarlo a demolire l'opera in caso
di espropriazione senza pretendere un'indennità. Chiede infine che si tenga
conto, nell'ambito degli oneri processuali e delle ripetibili,
dell'accoglimento della domanda di costruzione da parte del municipio.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone, senza formulare particolari osservazioni, il Consiglio
di Stato. __________ e __________, come pure il dipartimento, propongono
anch'essi la reiezione del gravame adducendo delle argomentazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Il municipio di __________, dal canto suo,
si limita in sostanza a confermare la concessione della licenza edilizia.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa
discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente è
pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). La ricerca postale ha accertato che
il ricorso è pure tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). Esso è dunque ricevibile in
ordine.
- L'insorgente
lamenta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita,
ravvisandola nel mancato sopralluogo e al rifiuto di un colloquio presso la
Commissione bellezze naturali.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il
diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che
sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di
partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse,
di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118
Ia 17). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve
accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed
assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di
procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a
quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad
alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio.
In base alla valutazione anticipata delle
prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio
(RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In esito all'apprezzamento anticipato
delle prove offerte, il Governo cantonale ha ritenuto che il gravame "può
essere evaso sulla base della documentazione fotografica e degli atti acquisiti
all'incarto, che consentono una chiara visione della fattispecie e sono
sufficienti alla resa del presente giudizio, senza dover procedere ad ulteriore
istruttoria". Siffatta motivazione basta a giustificare il mancato
sopralluogo e il colloquio richiesto. Questo Tribunale rinuncia al sopralluogo
per le stesse ragioni. Inoltre la Commissione delle bellezze naturali e del
paesaggio ha una funzione meramente consultiva (art. 1 cpv. 1 RBN) ed un
colloquio presso la stessa, come si vedrà in seguito, non appare necessario.
- Edifici o
impianti possono essere costruiti o trasformati solo dietro il rilascio di una
licenza edilizia. La stessa si rende necessaria in particolare per la costruzione,
la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la
demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche
alla configurazione del suolo (art 1 cpv. 1 e 2 LE).
La licenza edilizia va concessa solo se i
progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di
polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre
norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
La procedura della notifica è applicabile ai
lavori di seconda importanza, tra cui le opere di cinta (art. 11 cpv. 1 LE).
- Il
Consiglio di Stato ha annullato la decisione del municipio di rilasciare la
licenza edilizia, dopo la pubblicazione della notifica, in quanto il manufatto
deturperebbe il paesaggio pittoresco in cui è inserito il fondo
dell'insorgente.
La ricorrente critica tale conclusione,
lamentando una violazione del principio di proporzionalità. A suo dire, i
fattori di ordine estetico non giustificano una severità tale nell'ambito del
rilascio di una licenza edilizia. Dà pure rilevanza al fatto che il fondo è attualmente
usato come deposito di materiale vario.
- I paesaggi
e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di
vista e direttamente mediante provvedimenti che ne impediscano le deturpazioni
evidenti (art. 2 cpv. 2 DLBN). I paesaggi e i panorami pittoreschi protetti
sono estese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori
caratteristici dell'ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi
insediamenti (art. 2 lett. d RBN). Strumento predisposto per la relativa
protezione è la delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi nell'ambito
dei piani regolatori comunali (cfr. art. 5 RBN). Tale delimitazione costituisce
una semplice restrizione formale della proprietà (Scolari, Commentario, II ed.,
n. 203-204 ad art. 28 LALPT).
L'art. 7 NAPR n. 1 dei comuni del __________
dispone che i siti e i paesaggi pittoreschi protetti dal cantone sono definiti
nel relativo piano scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.
In concreto, la particella n. __________ di
__________ è compresa nel "paesaggio pittoresco" ai sensi del DLBN e
del relativo regolamento di applicazione (cfr. risoluzione governativa, n.
4004, del 12.7.1985).
- Le
costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non
alterare i siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi (art. 7 n.
2 NAPR).
L'art. 3 RBN prevede che i provvedimenti di
protezione devono essere adeguati all'importanza dei valori da proteggere (cpv.
1). In linea di principio i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere
deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da
compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio, e in particolare le
costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di
mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i lavori
dell'ambiente circostante in genere (cpv. 2 lett. d).
Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, la deturpazione presuppone un effetto notevolmente
sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione progettata
non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto
notevolmente molesto con ciò che esiste. Nell'interpretazione di questi
principi l'autorità competente deve essere in grado di fondarsi su criteri
oggettivi e sistematici, dimostrando che la loro applicazione ad una
determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione di
costruire. La situazione dei luoghi costituisce un importante fattore di
giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o di altre particolari
caratteristiche può, secondo le circostanze, essere deturpato da una costruzione
che non sarebbe necessariamente deturpante in altro luogo (per tutte: DTF 100 Ia
87, citata in: Scolari, op. cit. n. 208 segg. con numerosi rinvii).
- 7.1.
Secondo il Governo, il muro di cinta in mattoni di cemento a vista o in calcestruzzo
di un'altezza di 1.50 m e addossato a quello esistente, sarebbe deturpante ai
sensi del DLBN e del relativo regolamento. L'opera, soprattutto dal profilo
architettonico, non sarebbe in equilibrio con la situazione preesistente.
Tali considerazioni possono essere condivise
anche da questo Tribunale. Dalle fotografie versate agli atti si constata come
il fondo in rassegna sia costituito da una superficie piana posta tra la strada
cantonale e il lago. Il terreno risulta attualmente delimitato da muretto
sovrastato da ringhiera, e verso il lago da semplice parapetto. Orbene, questi
manufatti sono frequentemente presenti nelle aree arredate a lago, conferendo
al fondo e al sito un aspetto di un certo carattere e pregio. L'opera litigiosa
si porrebbe quindi, dal punto di vista architettonico, in contrasto con il
carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante deturpandolo.
L'autorità inferiore, raccolto il preavviso
mancante della __________ (art. 1 cpv. 1 e 15 lett. f RBN), non si è del resto
limitata ad enunciare genericamente le ragioni del diniego della licenza. Essa
ha fornito una valutazione sulle caratteristiche della fattispecie, indicando
qual è l'aspetto che in concreto si è inteso salvaguardare e precisando gli
elementi e le ragioni per cui l'opera progettata arrecherebbe deturpamento.
Essa ha quindi ponderato gli interessi in presenza e rispettato il principio di
proporzionalità.
7.2. A torto la ricorrente si duole di non
aver potuto far valere le proprie ragioni davanti alla __________. Il preavviso
della citata commissione, composta da esperti, non è infatti equiparabile a una
perizia bensì a un rapporto ufficiale (Scolari, loc. cit.). Un intervento
contro il parere di simili esperti si giustifica solo se la loro opinione si
fonda su un'errata interpretazione della legge, se contiene accertamenti
errati, lacune o contraddizioni, oppure se può essere fatto valere un interesse
pubblico prevalente, ciò che non è ravvisabile nella fattispecie.
Infine, il fatto che la particella sia
attualmente usata anche come deposito di materiale vario non ne esclude la tutelabilità,
a maggior ragione dal momento che la situazione esistente non ha leso in
maniera irreversibile il paesaggio originario.
- Sulla
scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata siccome immune da violazioni del diritto. Con il che il ricorso è
respinto e non necessita ulteriore disamina.
La tassa di giustizia segue la parte
soccombente (art. 28 PAmm), la quale rifonderà ai resistenti che hanno
presentato osservazioni assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 11, 21 LE; 2 DLBN; 1, 2, 3, 5, 15
RBN; 7 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
-
rifonderà fr. 600.– a __________ e __________ a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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