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Numero d'incarto:
52.1998.295
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00295
52.1998.00298
52.1998.00299
Lugano
21 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di
____________________rappr. da: __________
contro
la
risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il
dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro
rispettiva proprietà ai mapp. __________ (__________), __________ (ing.
__________), __________ (dott. __________) di __________ alla fognatura
comunale;
ritenuto, in fatto
che, con lettera 7 giugno
(recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere
dalle impugnative;
che essi hanno inoltre
chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la
tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr.
50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei
confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione
di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni
sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in
via __________, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto
1999;
considerato, in diritto
che il ritiro dei ricorsi
impone lo stralcio delle relative procedure;
che chi recede da
un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese,
quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali
oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern
1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________
e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re
__________ e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);
che i ricorrenti non
possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal
Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);
che la concessione loro
fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione
delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto
della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti,
che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato;
che, dovendosi limitare a
stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione
di una tassa di giudizio per questa sede (art. 28 PAmm);
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Le procedure sono stralciate
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese per questa sede.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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