AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.303
Data decisione, Autorità:
23.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00303
Lugano
23 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
risoluzione 20 ottobre 1998 (n. 4815) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 26 giugno 1998 dell'insorgente avverso la deliberazione di data 18
giugno 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha fissato al 70%
della spesa determinante la quota di imposizione dei contributi di miglioria
in relazione alla costruzione della strada di accesso alla zona artigianale;
viste le risposte:
-
11 novembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
17 novembre 1998 del municipio di
__________;
-
24 novembre 1998 del Consiglio
comunale di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio n. 98/06 del
25 maggio 1998 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale
lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 451'000.-- per la costruzione
della strada di accesso alla zona artigianale (dispositivo n. 1 della proposta
di decisione). Il documento proponeva inoltre al legislativo di prelevare
contributi di miglioria nella misura del 70% della spesa determinante
(dispositivo n. 2). Preavvisato favorevolmente tanto dalla commissione della
gestione che da quella edilizia, il messaggio è stato approvato dal consiglio comunale
nella seduta del 18 giugno 1998.
B. Con gravame 26 giugno 1998
l'avv. __________, proprietario di un fondo incluso nella zona artigianale, è
insorto contro il dispositivo (n. 2) della deliberazione con cui il consiglio
comunale aveva fissato la percentuale di prelievo di contributi di miglioria al
70% della spesa determinante. L'insorgente ha sostenuto che la realizzazione in
rassegna costituiva un'opera di urbanizzazione generale ai sensi dell'art. 3
cpv. 2 LCMI, per cui la quota da porre a carico dei privati che beneficiavano
della stessa doveva situarsi tra il 30% ed il 60% (art. 7 cpv. 1 LCMI).
C. Con risoluzione 20 ottobre
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, poiché la realizzanda strada
era classificata dal PR quale strada di servizio: qualifica confermata dalle
caratteristiche intrinseche della stessa.
D. Con ricorso 30 ottobre 1998
l'avv. __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, chiedendo il suo annullamento insieme a quello della deliberazione
del consiglio comunale di __________ che esso ha tutelato. Il ricorrente
contesta la qualifica della realizzazione quale opera di urbanizzazione particolare.
Da un lato perché l'infrastruttura viaria è già esistente e viene semplicemente
migliorata. Dall'altro perché questa non serve solo la zona artigianale ma
anche l'adiacente zona residenziale
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il
presidente del consiglio comunale al momento dell'adozione della deliberazione
impugnata hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
E. Il 2 giugno 1999 il giudice
delegato ha tenuto un'udienza, preceduta da un sopralluogo. Delle relative
risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1
della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i
comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria
per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in
particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e
particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica
(lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione
generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali
degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua,
dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed
accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2
LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli
fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade
di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3
LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di
un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un
vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI):
l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista,
oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a);
la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità
dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione
(lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili
tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art.
5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali
d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari,
le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di
costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art.
6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei
proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere
di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la
distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole,
può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura
dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1
LCMI; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1998 N. 53). Per le opere non
contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio
particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e
sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid.
3.2.).
-
3.1. La zona artigianale di
__________, di poco superiore ai 6'000 mq, è ubicata in località __________. E'
separata dalla zona residenziale, che sale sino alla sovrastante strada cantonale,
da un riale (negli atti pianificatori definito come il riale del campo di
calcio). Per raggiungere la zona artigianale, è necessario - in principio - far
capo alla strada che attraversa la menzionata zona residenziale. Manufatto di
larghezza assai modesta (poco superiore a 3 m), che non permette incroci, la
cui immissione nella strada cantonale non è ottimale (impossibilità di fatto di
svoltare a sinistra, visuale limitata dalla differenza delle quote). L'accesso
a questa strada è stato pertanto vietato ai veicoli pesanti mediante la posa
del segnale "divieto di circolazione per gli autocarri" (art. 19 cpv.
1 lett. d OSStr, segnale n. 2.07). La zona artigianale poteva altresì essere
raggiunta percorrendo una strada agricola che corre parallelamente al già
citato riale e attraversa il riale __________ per immettersi sulla cantonale
per __________ (direzione __________ risp. __________): il ponticello in loco,
che non reggeva comunque i veicoli pesanti, è tuttavia stato distrutto dal
maltempo durante lo scorso autunno. Una residua possibilità di collegamento
della zona artigianale è costituita dalla strada agricola - anch'essa inagibile
per i veicoli pesanti - che, dopo aver attraversato un bosco, si insinua nei
campi e si collega nuovamente alla cantonale sopra la località __________. Di
tutti gli accessi di cui si è appena riferito il solo tratto pavimentato è
quello che attraversa la zona residenziale e che termina ove questa finisce.
Del pari la strada interna al comprensorio artigianale é in terra battuta.
3.2. Il progetto di costruzione della strada di collegamento
della zona artigianale sfrutta la strada agricola che attraversa il riale
__________. L'opera avrà una lunghezza di 396 m, una larghezza di m 3,50, sarà
interamente pavimentata e comporterà il rifacimento del ponte sul riale
__________: rifacimento, come già è stato spiegato, comunque sia necessario,
poiché quello distrutto non reggeva i veicoli pesanti. Per agevolare lo sbocco
sulla cantonale i progetti prevedono la realizzazione di due carreggiate in
direzione di __________ rispettivamente di __________ di __________. Laddove
necessario saranno posati dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche,
convogliate nel riale __________.
- 4.1. Decidendo di prelevare
contributi di miglioria nella misura del 70% dei costi netti a carico del
comune, il consiglio comunale di __________ ha accettato la proposta del
municipio di considerare la costruzione della strada di accesso alla zona artigianale
quale opera di urbanizzazione particolare. Attraverso la deliberazione impugnata
il legislativo comunale ha pertanto, in primo luogo, accertato che quei lavori
procurano ai fondi adiacenti dei vantaggi particolari ai sensi degli art. 1
cpv. 1 e 4 LCMI, per cui sono date le premesse per imporre ai loro proprietari
dei contributi di miglioria. Il Tribunale condivide questa preliminare, ma
essenziale, conclusione. In effetti la strada interna all'area artigianale è in
terra battuta ed in uno stato di manutenzione carente. L'accesso a tale
comparto è inoltre, in generale, problematico e addirittura precluso per i
veicoli pesanti (cfr. la descrizione di cui sub. 3.1.). Gli interventi divisati
migliorano in misura evidente se non addirittura realizzano per la prima volta
l'urbanizzazione della zona artigianale comunale: requisito, com'é noto, indispensabile
per il rilascio di licenze edilizie (art. 19 cpv. 1, 22 cpv. 2 lett. b LPT; 67
cpv. 2 lett. b, 77 cpv. 1 LALPT). Rimane a questo punto da decidere se i
prospettati lavori costituiscano delle opere di urbanizzazione generale, come
sostiene il ricorrente, oppure particolare, come ha ritenuto il consiglio comunale
dietro suggerimento del municipio, condiviso dal Consiglio di Stato.
4.2. Il comune ticinese dispone di una grande libertà
nell'ambito dell'applicazione della LCMI, che gli é affidata dal legislatore
cantonale, e pertanto di autonomia protetta (RDAT II-1996 N. 52 consid. 4 in re
comune di Morbio Inferiore; I-1996 N. 49 consid. 4 in re comune di Lugaggia;
1987 N. 75 consid. 4 in re comune di Pregassona, quest'ultima relativa all'or
abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non solleva però il comune dall'obbligo
di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni
contenute nella legislazione cantonale. Per quanto qui interessa, l'art. 3 LCMI
definisce i concetti di urbanizzazione generale (cpv. 2) e di urbanizzazione
particolare (cpv. 3), impiegando gli stessi termini utilizzati dal legislatore
federale all'art. 4 della legge federale che promuove la costruzione
d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione
generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami
principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte
dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché
a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3
cpv. 2 LCMI = art. 4 cpv. 1 LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende
invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle
canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge
cantonale definisce pertanto in maniera completa e precisa i concetti di
urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare. Essa indica altresì il
metodo che le autorità comunali devono seguire per procedere alla classificazione
di determinate opere nell'una o nell'altra di queste due categorie: bisogna far
capo, in principio, alle scelte effettuate in sede di piano regolatore (art. 7
cpv. 1 ultima frase LCMI). Quando questo strumento non fornisce una risposta,
la determinazione della natura dell’urbanizzazione deve essere effettuata sulla
scorta delle caratteristiche intrinseche dell’opera (RDAT I-1998 n. 53; inoltre
art. 7 cpv. 2 LCMI). L'art. 7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza
ipotesi: quella in cui la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e
opere di urbanizzazione particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di
singole, specifiche fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione
generale e di urbanizzazione particolare oppure nella categoria delle opere di
incerta classificazione, il comune non dispone pertanto di importanti spazi di
determinazione. E' solo dopo l'accertamento della natura dell'opera di
urbanizzazione rispettivamente della difficoltà a determinarsi per l'una o per
l'altra categoria che l'autorità comunale può effettivamente e pienamente
disporre di quella notevole libertà decisionale che le è riconosciuta dalla
prassi in questa materia e che è caratteristica dell'autonomia, fissando - in
applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria
tra il 30% ed il 60% nel caso di opere di urbanizzazione generale, tra il 70%
ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare, oppure adottando una
percentuale media nel caso in cui la distinzione tra le due categorie non apparisse,
malgrado tutto, agevole.
-
Il piano viario comunale
non opera ancora una suddivisione delle strade secondo quanto previsto dall'art.
6 Lstr. Il PR comunale, approvato dal Governo il 14 febbraio 1984, è difatti
stato elaborato prima dell'entrata in vigore della Lstr, 1 luglio 1983. Nemmeno
la variante promossa dalle autorità comunali per realizzare la strada così come
presentata, approvata dal Consiglio di Stato il 26 maggio 1999, assegna una
specifica qualifica all'opera viaria. Trattasi pertanto di deciderne l'indole
sulla scorta delle sue caratteristiche intrinseche. Al riguardo la risposta appare
agevole per il tratto di strada di circa 220 m all'interno dell'area
artigianale. Questo tratto serve rispettivamente si presta oggettivamente solo
a servire quale accesso ai fondi adiacenti, per cui deve necessariamente essere
qualificato come opera di urbanizzazione particolare. Il residuo percorso,
ovvero la frazione compresa tra l'attraversamento del riale del campo di calcio
e la cantonale, permette invece di raccogliere anche il traffico motorizzato
proveniente dalla finitima, sovrastante zona residenziale: secondo il catasto
allestito a titolo orientativo da parte dei rappresentanti del comune durante
lo svolgimento del sopralluogo una decina di costruzioni e quattro fondi ancora
inedificati (di cui 2 gravati a tutt'oggi da un vincolo AP per la costruzione
del campo di calcio, frattanto realizzato altrove) potrebbero in futuro far
capo a quel tronco stradale per raggiungere la strada cantonale. Nel contempo
questo nuovo tronco stradale permette di sgravare a titolo definitivo la zona
residenziale dal traffico pesante diretto verso la zona artigianale. Queste
caratteristiche non permettono però di definirlo quale opera di urbanizzazione
generale. Intanto, ancorché non decisivo in concreto, anche per questo tratto,
che presenta una lunghezza relativamente modesta, viene mantenuta la larghezza
di m 3,5. Ma sopratutto, in secondo luogo, i suoi elementi caratterizzanti sono
tutti previsti in funzione di servire la zona artigianale: anzitutto è stato
previsto l'allargamento della curva a gomito sopra il riale del campo di calcio
per permettere la svolta dei mezzi pesanti; il ponte sul riale Molgé è stato
concepito per sopportare carichi pesanti; tanto l'andamento planimetrico (raggi
di curvatura ecc.) che quello altimetrico (pendenze ecc.) della strada sono
stati particolarmente approntati in funzione del transito di veicoli pesanti;
la posa di mocche ai bordi della carreggiata pavimentata, la cui rinuncia
avrebbe comportato un risparmio significativo, è volta a garantire la solidità
del ciglio stradale, evitando la formazione di crepe dovute soprattutto ai
carichi pesanti (cfr. relazione tecnica e preventivo, maggio 1998, pag. da 2 a
7). Anche questo seconda frazione di strada è pertanto finalizzata, in primo
luogo, a servire la zona artigianale. Si può anzi affermare che, oggettivamente,
si tratta della parte più importante, poiché è quella che realizza finalmente
un collegamento adeguato della zona artigianale con la strada cantonale. Il
fatto che la sua costruzione produca degli effetti benefici anche nei confronti
di un manipolo di proprietà incluse nell'adiacente zona residenziale non permette
di mutarne la natura, ovvero di riqualificarla quale opera di urbanizzazione
generale. Per decidere in merito non è determinante il numero di fondi che
possono usufruire dell'infrastruttura pubblica - che nel caso di specie rimane
comunque sia molto contenuto - bensì il genere e l'entità dei vantaggi che essa
procaccia agli stessi rispettivamente alla collettività. Ora, il tratto ricompreso
tra l'attraversamento del riale del campo di calcio e la cantonale costituisce
una valida alternativa per accedere a quest'ultima partendo dalle costruzioni
residenziali sorte in zona Costa e poste nelle immediate vicinanze se non, in
buona parte, direttamente a confine con quel tratto stradale. Se quindi, da un
lato, vengono arrecati dei benefici specifici sia a favore delle proprietà
poste nella zona artigianale che di quelle poste nell'adiacente zona
residenziale, è però altrettanto certo che tali benefici sono e rimangono immediatamente
circoscritti al ristretto perimetro di proprietà costituito dalle due
menzionate zone. Non si manifestano anche sotto una forma più generale, in modo
tale che anche ulteriori aree fabbricabili più discoste o addirittura la
collettività locale ne possa beneficiare simultaneamente, per cui non é lecito
parlare di urbanizzazione generale di quelle zone e tantomeno pretendere di
caricare al comune una quota superiore al 30% della spesa, pena la violazione
degli art. 3 cpv. 2 e 3 e 7 LCMI. Il ricorrente mal interpreta poi la portata
degli atti pianificatori che hanno condotto alla variante di PR 26 maggio 1999,
quando pretende che il fine principale della realizzazione sia costituito
dall'allontanamento del traffico pesante dalla zona residenziale in località
__________ (cfr. il rapporto pianificatorio dell'ottobre 1996 e la risoluzione
di approvazione del PR 26 maggio 1999, quest'ultima pag. 3): dalla lettura di
quei documenti si desume a chiare lettere che lo scopo primo dell'opera é
costituito dall'urbanizzazione delle zona artigianale. D'altra parte, la
deliberazione impugnata del consiglio comunale dovrebbe essere tutelata
comunque sia, per lo meno nel risultato, anche se si volessero riconoscere al
tratto in discussione (dall'attraversamento del riale del campo di calcio alla
strada cantonale) alcune caratteristiche proprie di un'urbanizzazione generale,
come ad esempio una concomitante funzione di strada di raccolta del traffico
(limitato però a quello intenzionato a raggiungere la zona artigianale e
l'adiacente zona residenziale), oppure il fatto che serve un comprensorio più
ampio rispetto alla sola zona artigianale. In effetti in simile ipotesi l'art.
7 cpv. 1 ultima frase LCMI conferisce all'autorità decidente la facoltà di
adottare una percentuale media (cfr. consid. 4.2.): orbene, stabilendo la
percentuale di prelievo di contributi nella misura del 70% della spesa
determinante, alla luce delle premesse fattuali testé descritte il consiglio comunale
di __________ non avrebbe disatteso quell'ampio margine di apprezzamento che l'art.
7 cpv. 1 ultima frase LCMI gli conferiva all'uopo in simile ipotesi. Il ricorrente
non può infine essere ascoltato quando afferma che il miglioramento di un'opera
esistente può ricadere solo tra le opere di urbanizzazione generale: in effetti
al di là della fondatezza della premessa fattuale da cui si diparte, la
suddivisione tra opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione
particolare non dipende dal genere di interventi che l'ente pubblico intende
realizzare sulle stesse.
-
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. La tassa di
giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e la
spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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