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Numero d'incarto:
52.1998.304
Data decisione, Autorità:
23.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00304
52.1998.00305
52.1998.00306
Lugano
23 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
3 novembre 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4701) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 12 settembre 1998 con cui il municipio di __________
gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione
in rete metallica e la costruzione di un pergolato sulla part. no. __________
situata in zona agricola;
b)
3 novembre 1998 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4703) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 20 gennaio 1998 con cui il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ e __________ il permesso di sistemare un muro di
sostegno a secco e di terrazzare il terreno al mapp. no. __________ situato
in zona agricola;
c)
3 novembre 1998 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4707) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 2 luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ il permesso di edificare una cantina vitivinicola al mapp.
no. __________ situato in zona agricola;
viste le risposte:
-
10 novembre 1998 del
municipio di __________,
-
13 novembre 1998 del
consiglio parrocchiale di __________,
-
18 novembre 1998 del
Consiglio di Stato,
-
20 novembre 1998 di
__________,
-
26 novembre 1998 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
al ricorso sub a);
-
10 novembre 1998 del
municipio di __________,
-
18 novembre 1998 del
Consiglio di Stato,
-
19 novembre 1998 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
-
23 novembre 1998 di
__________,
al ricorso sub b);
-
10 novembre 1998 del
municipio di __________,
-
18 novembre 1998 del Consiglio
di Stato,
-
19 novembre 1998 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,
-
23 novembre 1998
__________,
al ricorso sub c);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal giugno
del 1992 __________ e ____________________ sono proprietari in ragione di ½
ciascuno del mapp. no. __________ di __________, un fondo in declivio (da N-O a
S-E) di complessivi 40'987 mq posto in località __________ e così censito a RF:
e) prato mq 10'085
m) bosco mq 1'463
r) vigna mq 29'415
S) fabbricato mq 24
Con risoluzione 22 febbraio 1994 il
Consiglio di Stato ha accertato che la particella è parzialmente di natura
boschiva, segnatamente laddove confina verso S-E con il mapp. __________.
La proprietà appartiene agli "altri
terreni idonei ad un utilizzo agricolo" del PD (scheda 3.2.) ed alla zona
agricola, rispettivamente forestale e improduttiva, del PR di __________
approvato dal Consiglio di Stato il 2 maggio 1984. E' inoltre toccata dalla
zona di protezione I e II della palude di __________, oggetto no. __________
dell'inventario federale delle paludi d'importanza nazionale, definito come
riserva naturale orientata nel PD. Tutto il comprensorio del __________ nel
quale è inserita risulta peraltro censito dal 1977 quale oggetto no. __________
nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza
nazionale (IFP).
B. Il 21
agosto 1992 __________ ha comunicato all'Ufficio federale dell'agricoltura
d'essere intenzionato ad ampliare il vigneto esistente e chiesto l'inclusione
della nuova piantagione nel catasto viticolo. Effettuato un sopralluogo e
suddivisa l'area interessata in cinque sezioni, il 3 febbraio 1993 l'autorità
federale ha evaso la domanda in modo differenziato, ammettendo nel catasto la
vecchia vigna situata all'infuori della zona viticola, escludendo
categoricamente la possibilità di estendere il vigneto nella porzione S del
fondo e lasciando in sospeso la decisione per i tre settori restanti.
C. A dispetto
di questa presa di posizione, __________ ha effettuato diversi interventi sul mapp.
__________ nell'evidente intento di trasformare la proprietà in un vigneto
modello. In particolare, ha installato una canalizzazione nella parte alta del
fondo, ha sviluppato il vigneto a meridione previo disboscamento, livellamento
del terreno e posa di opere volte all'incanalamento delle acque di scolo, ha
terrazzato la parte occidentale impiantandovi nuove viti e riallineato i vecchi
filari contigui, ha rifatto il muro di sostegno a confine con il mapp.
__________, ha collocato una baracca metallica di 24 mq per il deposito degli
attrezzi nell'angolo O, ha completato la recinzione dell'intero fondo con la messa
in opera di una rete metallica dotata di cinque cancelli ed ha costruito un
pergolato di 90 mq nell'estremità orientale del possedimento.
Tutte queste opere, ad eccezione della
baracca metallica, sono state realizzate senza alcun permesso.
D. Al fine di
regolarizzare la situazione, __________ ha quindi inoltrato al municipio di
__________ una serie di domande di costruzione in sanatoria.
Il 9 ottobre 1993 per il disboscamento e il
livellamento del terreno con relative opere di scolo eseguiti a S-E (1).
Lo stesso giorno, per il muro a secco ed il
terrazzamento realizzati a N/N-O (2).
Il 22 settembre 1997 per il pergolato
insediato a E e la recinzione del fondo con rispettivi cancelli (3).
Nell'aprile del 1998 il comproprietario del mapp.
__________ ha infine chiesto il permesso di costruire una cantina vitivinicola
laddove oggi insiste la baracca metallica per il deposito degli attrezzi (4). I
progetti prevedevano l'edificazione di una costruzione di foggia tradizionale
avente una superficie di circa 200 mq (m 18 x 11.10) nella quale trovavano
spazio, su due livelli, un locale vinificazione di 82 mq e una cantina per
l'invecchiamento di 90 mq (piano interrato), nonché un laboratorio-esposizione
di 28 mq, uno spogliatoio con servizi igienici e un porticato a copertura del
piazzale di caricamento delle botti sottostanti (piano terra).
Alla concessione di tutte le licenze
richieste si è opposta __________, proprietaria del contermine mapp.
__________, la quale ha sollevato diverse censure d'ordine formale e contestato
la legittimità degli interventi dal profilo pianificatorio, ambientale e paesaggistico.
La Parrocchia di __________ ha dal canto suo
sollevato obiezioni riguardo alla cinta, la cui realizzazione avrebbe provocato
lo spostamento di un passo comunale sulle sue proprietà.
Il Dipartimento del territorio si è opposto
invece alla domanda concernente la recinzione e il pergolato (3), preavvisando
per contro favorevolmente tutte le altre.
Con risoluzione 12 settembre 1997 il
municipio di __________ ha dunque negato il permesso per le opere (3) avversate
dall'autorità cantonale. In data 20 gennaio 1998 ha per contro rilasciato le
altre licenze (1+2) postulate in sanatoria il 9 ottobre 1993. Lo stesso dicasi
per il progetto della cantina (4), autorizzato il 2 luglio 1998.
E. Mediante
ricorso 28 novembre 1997 __________ ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato
il diniego del permesso disposto il 12 settembre precedente dall'autorità
comunale, invocando la conformità delle opere realizzate con la destinazione
agricola del mapp. __________ e con la legislazione volta alla protezione
dell'ambiente.
In data 5 febbraio 1998 __________ è insorta
con gravami separati contro le due licenze edilizie rilasciate al vicino il 20
gennaio 1998, ribadendo l'incompatibilità di tutte le opere realizzate con il
diritto pianificatorio, ambientale e di protezione della natura e delle foreste.
Argomentazioni analoghe sono state addotte
il 20 luglio 1998 al fine di contestare davanti al Governo l'autorizzazione
accordata il 2 luglio 1998 per la progettata edificazione della cantina vitivinicola.
F. Il
Consiglio di Stato ha statuito sulle impugnative il 13 ottobre 1998, emanando
quattro giudizi distinti.
Con risoluzione no. 4698 il Governo ha
accolto il ricorso inoltrato da __________ avverso la licenza concernente il
disboscamento e il livellamento del terreno con relative opere di scolo (1),
ravvisando nella mancata acquisizione del necessario preavviso della Sezione
vitivinicola dell'Ufficio federale dell'agricoltura un vizio procedurale
suscettibile di giustificare l'annullamento dell'impugnata licenza in
sanatoria.
Con decisione no. 4701 l'autorità di ricorso
di prime cure ha invece respinto il gravame insinuatogli da __________, poiché
la recinzione ed il pergolato (3) contrastavano insanabilmente con la
destinazione agricola del fondo e non potevano beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 24 LPT.
Con giudicati no. 4703 e 4707 il Consiglio
di Stato ha parimenti respinto le altre due impugnative di __________,
reputando che il muro a secco ed il terrazzamento (2)
erano conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, mentre la
prospettata cantina (4) soddisfaceva tutto sommato i severi requisiti esatti
dall'art. 24 LPT, segnatamente quello del-l'ubicazione vincolata.
G. Contro le
tre ultime pronunzie governative dianzi evocate i soccombenti si sono aggravati
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
a) __________ ha attaccato la decisione no. 4701 del Consiglio di
Stato siccome lesiva della garanzia costituzionale della proprietà, affermando
che la recinzione posata è conforme alla destinazione della zona e necessaria
per evitare pregiudizievoli invasioni del fondo da parte di malintenzionati ed
animali. Quand'anche non fosse conforme, andrebbe comunque autorizzata in base
all'art. 24 cpv. 1 LPT trattandosi di opera ad ubicazione vincolata. L'attuale
attraversamento del riale e del bosco non giustificherebbe d'altronde il
diniego totale della licenza, atteso che in quei punti il tracciato della cinta
potrebbe essere spostato.
Quanto al
pergolato, non soggiacerebbe al rilascio di una licenza edilizia non essendo
qualificabile come costruzione. Ma anche se avesse tale carattere, sarebbe
comunque conforme alla zona agricola e rispetterebbe la distanza dal bosco. Al
pari della recinzione avrebbe dovuto pertanto essere autorizzato in sanatoria.
b) __________ ha avversato la risoluzione no. 4703 del Governo
sostenendo che il muro a secco ed il terrazzamento realizzati a N/N-O del mapp.
__________ non potevano essere posti al beneficio di un permesso a posteriori.
La licenza andrebbe annullata vuoi perché sul formulario di domanda di
costruzione non si accennava al muro di sostegno ed il municipio ha omesso di
decidere entro il termine quindicinale sancito dall'art. 10 LE, vuoi perché le
opere sono volte alla costruzione di un nuovo vigneto per il quale fa difetto
la necessaria autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Gli
interventi eseguiti dal vicino - ha soggiunto la ricorrente - non sarebbero per
nulla conformi alla funzione agricola prevista per la zona di utilizzazione e
contrasterebbero inesorabilmente con le norme federali vigenti in materia di
protezione del paesaggio, delle paludi e delle foreste.
c) La proprietaria del mapp. __________ di __________ ha criticato
la decisione no. 4707 del Consiglio di Stato contestando la sussistenza delle
premesse per concedere al vicino un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT.
A suo parere, l'edificio progettato dal vicino non esige un insediamento accanto
al vigneto, trattandosi di costruzione che potrebbe benissimo essere ubicata
all'interno della zona edificabile. Alla realizzazione della cantina si
opporrebbero d'altronde interessi preponderanti legati alla conservazione della
regione circostante, inserita nell'IFP e nell'elenco delle paludi di importanza
nazionale.
H. Il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno proposto la reiezione di
tutti i gravami senza formulare particolari osservazioni.
Il Dipartimento del territorio si è
riconfermato nelle sue precedenti prese di posizione, pur rimettendosi al giudizio
di questo Tribunale .
Le parti si sono avversate vicendevolmente
con argomenti che saranno ripresi - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti (istante in licenza, opponente) e la tempestività delle
impugnative sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta delle
tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle innumerevoli prove
notificate dalle parti, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La copiosa
documentazione versata agli atti consente senz'altro di rinunciare al
sopralluogo, alle audizioni testimoniali ed agli altri inutili mezzi di prova
(ispezioni a registro, edizioni di documenti, perizie, interrogatori formali,
ecc.) genericamente richiamati nei ricorsi (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv.1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1
LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per
la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. L'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione
prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità
funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nelle zone agricole possono essere
autorizzate solo costruzioni che siano in connessione sufficientemente stretta
con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio
di certe attività agricole o di allevamento (DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273;
DFGP/UPT, Commento LPT, N. 1 ad art. 16; Scolari, Diritto amministrativo, parte
speciale, N. 911 e giurisprudenza ivi citata). Edifici e impianti devono dunque
essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda dimensioni, ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
2.3. Se un'opera destinata alla zona
agricola non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso ordinario,
è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 24 LPT.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle
zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per
la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la
loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere
adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118
Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
p. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere
poste esigenze severe (v. Scolari, op. cit., N. 909 e rinvii). Occorre infatti
che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona edificabile
per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno (DTF 119 Ib 442 consid.
4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni
altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114 Ib 180
consid. 3ca).
L'adempimento del secondo requisito di cui
all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti
che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla
valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai
principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117
Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in particolare, quelli a mantenere per
l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee e a conservare i siti
naturali (art. 3 cpv. 2 lett. a/d LPT).
Poste queste premesse d'ordine generale,
occorre ora esaminare se le opere realizzate o previste sul mapp.__________ di
__________ sono conformi alla destinazione agricola del fondo e possono quindi
beneficiare di un permesso di costruzione ordinario. Caso contrario, se possono
essere autorizzate in via eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
- Recinzione
e pergolato
__________ ha chiesto a posteriori
l'autorizzazione di completare la recinzione del mapp. __________ mediante la
posa di una rete metallica alta 1.50 ml dotata di 5 cancelli manuali. Nel contempo
ha domandato il permesso in sanatoria per il pergolato di 90 mq costruito
nell'estremità orientale del possedimento.
3.1. Sono considerati edifici le costruzioni
o simili manufatti di superficie o sotterranei come pure le costruzioni
mobiliari e provvisorie (DFGP/UPT, op. cit., N. 7 ad art. 22). Contrariamente a
quanto sostiene l'insorgente Pasta, anche il pergolato eretto nella parte più
orientale del mappale è una costruzione soggetta a licenza edilizia (cfr. pure
art. 4 cpv. 1 RLE). D'altra parte, ogni intervento effettuato al di fuori della
zona edificabile soggiace al rilascio di un permesso in procedura ordinaria
(art. 5 cpv. 3 RLE).
3.2. Il mapp. __________ di __________ è
incluso in zona agricola ed è in gran parte vignato. Questa utilizzazione non
giustifica tuttavia la recinzione perimetrale di tutta la particella, trattandosi
di opera non strettamente connessa con lo sfruttamento agricolo del podere. Nel
processo produttivo che caratterizza la viticoltura, il recingimento integrale
del terreno non appare invero come un elemento necessario ed insostituibile.
Una cinta di tale ampiezza, ancorché munita di cancelli manuali, contrasta insanabilmente
con la politica pianificatoria intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso
il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 2.5.1984, dall'autorità
comunale di __________. Il fondo in questione fa parte infatti degli altri
terreni idonei all'utilizzazione agricola del PD (scheda 3.2.), che "rappresentano
la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e
per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". L'art.
29 cpv. 1 e 2 NAPR dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i
terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione
agricola e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se
indispensabili per l'attività agricola. La recinzione metallica non risulta per
nulla indispensabile dal profilo agricolo. Il fondo può essere tranquillamente
coltivato anche in assenza di una simile chiusura. D'altro canto, un tratto
della recinzione invade l'area boschiva (v. ris. gov. no. 1438 del 22 febbraio
1994) ed è quindi incompatibile con gli art. 14 LFo e 10 LCFo.
La realizzazione del pergolato a E del
mappale sembrerebbe consona alla funzione agricola del fondo. La costruzione,
pur erigendosi in un comparto attualmente escluso dal catasto viticolo,
potrebbe ancora rientrare nel novero delle costruzioni indispensabile per
l'utilizzazione del suolo come fattore di produzione. Dubbiosa appare per
contro la sua adeguatezza, per quanto concerne l'ubicazione e la destinazione,
ai bisogni oggettivi dell'attività vitivinicola svolta dal ricorrente. La
questione non necessita tuttavia di maggiori approfondimenti, poiché la pergola
non può essere in ogni modo autorizzata dato che viola la distanza minima di 10
ml dal bosco sancita dalla legge (art. 17 cpv. 2 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR di
__________).
A dispetto di quanto afferma il ricorrente,
le opere dedotte in licenza non possono essere quindi approvate mediante il
rilascio di un permesso di costruzione ordinario. I contrattempi di cui si
duole l'insorgente al fine di giustificare gli interventi operati, in
particolare la recinzione dell'intera particella, non consentono di pervenire a
conclusione diversa. Il fatto che l'opera di cinta sia stata posata nel
comprensibile intento di proteggere l'integrità del fondo non consente ancora
di considerarla siccome ammissibile dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 LPT.
3.3. Resta da esaminare se la recinzione,
perlomeno laddove non tange la zona di natura boschiva, adempie i requisiti per
il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT.
Ponendo mente a quanto esposto al consid.
2.3., non si può certo sostenere che il manufatto sia ad ubicazione vincolata.
In effetti, nulla esige che la cinta sorga fuori della zona edificabile e la
sua destinazione non esclude affatto la possibilità di realizzarla all'interno
delle zone edificabili. Le motivazioni addotte dall'insorgente non consentono
di ritenere soddisfatte le esigenze richieste dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
(DTF 118 Ib 19 consid. 2b; 117 Ib 267 consid. 2, 505 consid. 5a con rinvii).
Al rilascio di un permesso eccezionale si
oppongono d'altronde interessi preponderanti legati ad esigenze di protezione
della natura e del paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più
possibile l'integrità del territorio e la sua pianificazione. L'opera litigiosa
si trova infatti in una zona che interessa biotopi degni di protezione,
segnatamente la palude __________ oggetto no. 2499 dell'inventario federale
delle paludi di importanza nazionale tutelato ai sensi dell'art. 24 sexies cpv.
5 Cost. e dell'Ordinanza federale sulle paludi (art. 1). Contrasta in
particolare con gli art. 5, 6 e 18 ss. LPN, con l'OIFP (Monte San Giorgio, no.
1804) e con i principi di protezione stabiliti dal PD (zona protetta e riserva
naturale orientata; v. rappresentazione grafica n. 15). Ma non solo. La
recinzione si pone in urto con la politica agraria che vuole i fondi agricoli
liberi da ostacoli in modo da poter essere coltivati e sfruttati razionalmente.
Anche l'interesse al mantenimento dell'integrità di una superficie agricola di
primaria importanza si oppone dunque al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Se ne deve concludere che in quanto volta a
contestare il diniego della licenza in sanatoria per il pergolato e la
recinzione l'impugnativa di __________ si avvera infondata.
- Muro a
secco e terrazzamento
__________ avversa il permesso rilasciato al
vicino per il muro a secco ed il terrazzamento eseguiti a N/N-O del mapp.
__________, mettendo l'accento su presunti vizi procedurali suscettibili a suo
parere di invalidare la licenza in sanatoria.
4.1. La descrizione delle opere, sia nella
domanda di costruzione che nell'avviso di pubblicazione, deve essere il più
possibile precisa, in modo da consentire un accertamento corretto dei fatti,
un'esatta applicazione diritto materiale e la salvaguardia del diritto di
essere sentito di potenziali opponenti. L'indicazione è sufficientemente chiara
quando è idonea ad attirare l'attenzione degli interessati e a indurli ad esaminare
gli atti in vista di un eventuale opposizione. La disattenzione di queste
esigenze di precisione e chiarezza può incidere sulla validità della procedura
solo se ha impedito agli interessati di far valere i propri diritti (cfr.
Scolari, Commentario, N. 732 ad art. 4 e 782/83 ad art. 6 LE).
La domanda di costruzione presentata il 9
ottobre 1993 da __________ concerneva il terrazzamento della parte nordoccidentale
del fondo, il riallineamento dei vecchi filari colà esistenti e la sistemazione
del vecchio muro di sostegno a confine con il mapp. __________. Lo si desume
con assoluta certezza, al di là delle imprecisioni contenute nel formulario
ufficiale, da tutta la documentazione che vi era allegata (planimetria,
sezioni, fotografie, relazione tecnica, ecc.). Questi atti permettevano di definire
chiaramente la natura e l’estensione delle opere dedotte in licenza, nonché il
loro impatto sul fondo. La ricorrente ha peraltro avuto modo di opporsi alla
domanda in modo congruo e completo previa consultazione del relativo incarto.
Le sterili censure sollevate dalla
ricorrente in ordine a gravi carenze formali della domanda di costruzione
devono essere pertanto disattese.
4.2. La domanda di costruzione in oggetto e
l'opposizione 2 novembre 1993 inoltrata da __________ sono state decise dal municipio
ben oltre i 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione del
Dipartimento previsti dall'art. 10 cpv. 1 LE. In effetti, raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale (del 4 agosto 1995), l'esecutivo comunale ha
rilasciato la chiesta licenza e respinto l'opposizione in data 5 febbraio 1998.
A dispetto delle critiche avanzate dalla
ricorrente, il ritardo accumulato dal municipio nell'evasione della pratica non
è tuttavia suscettibile di invalidare il permesso. Il termine di cui all'art.
10 cpv. 1 LE non è di natura imperativa; trattasi invero di un semplice termine
d'ordine la cui eventuale disattenzione non inficia il procedimento di rilascio
del permesso (Scolari, op. cit., N. 818 ss. ad art. 10 LE). Se il Municipio omette
di pronunciarsi sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni contro di essa
inoltrate entro un lasso di tempo ragionevole, può essere tutt'al più convenuto
innanzi all'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 45 PAmm).
A dipendenza delle circostanze, può inoltre incorrere in una responsabilità
civile per atto illecito giusta l'art. 5 LResp (cfr. Scolari, La nuova
procedura della licenza di costruzione, RDAT II-1991 p. 419). Nella
fattispecie, il ritardo accumulato dal municipio di __________ era peraltro
dovute alle fondate ragioni illustrate nel giudizio governativo impugnato, cui
si può senz'altro rinviare per brevità d'esposizione.
4.3. Richiamandosi nuovamente all'art. 22
cpv. 2 lett. a LPT, la ricorrente ritiene che le opere non sono conformi alla
funzione agricola assegnata al mapp. 148. A torto, tuttavia.
Non v'è infatti chi non veda come il
restauro del vecchio muro a secco confinante con il mapp. __________ della
Parrocchia ed il terrazzamento del pendio N-O del fondo, entrambi operati con
cura e discernimento, siano volti a migliorare le possibilità di coltivazione
della proprietà favorendo il suo sfruttamento agricolo.
Sotto questo aspetto, l'insorgente non può
seriamente misconoscere la compatibilità degli interventi avversati con la
destinazione agraria del terreno. Né può sostenere con successo che le opere
eseguite necessitano dell'autorizzazione della Sezione vitivinicola
dell'Ufficio federale dell'agricoltura, trattandosi con ogni evidenza di
sistemazioni che giovano alla lavorazione della terra ed alla produzione del
suolo indipendentemente dal genere di coltura effettivamente piantata. A
prescindere dal fatto che interessano un'area già censita nel catasto viticolo
e non abbisognano quindi dell'avallo delle autorità federali, verranno utili a
fini agricoli anche nel caso in cui il proprietario del fondo dovesse rinunciare
a sfruttarlo come vigneto.
Quanto alla presunta incompatibilità degli
interventi con le norme che mirano alla tutela del bosco, del paesaggio e delle
paludi, basti osservare che l'area boschiva si trova esattamente dalla parte
opposta del fondo e che nessun disposto delle leggi genericamente invocate
dall'insorgente proibisce l'insediamento di opere conciliabili con
l'agricoltura come quelle eseguite dal resistente (cfr. art. 23d LPN).
L'assodata legittimità dell'autorizzazione
in sanatoria concessa a __________ per il muro a secco ed il terrazzamento
eseguiti a N/N-O del mapp. __________ trae seco la reiezione del gravame
insinuato avverso quel provvedimento da __________.
- Cantina
vitivinicola
La ricorrente __________ osteggia pure la
licenza rilasciata per la costruzione della cantina vitivinicola, edificio che
dovrebbe sorgere laddove oggi insiste la baracca metallica utilizzata come deposito
degli attrezzi.
5.1. Stando al progetto presentato
nell'aprile del 1998, la cantina troverebbe spazio in una costruzione di foggia
tradizionale avente una superficie di circa 200 mq (m 18 x 11.10). Al piano
interrato verrebbero realizzati un locale vinificazione di 82 mq e un vano per
l'invecchiamento di 90 mq. Al piano terra, un laboratorio-esposizione di 28 mq,
uno spogliatoio con servizi igienici e un porticato a copertura del piazzale di
caricamento delle botti sottostanti.
Un edificio è conforme alla funzione
prevista per la zona agricola, definita all'art. 16 cpv. 1 LPT, quando il suolo
costituisce il fattore di produzione essenziale per l'attività che viene
esercitata nello stesso. Non vi è quindi utilizzazione agricola quando si ottengono
dei frutti indipendentemente dal suolo (RDAT I-1996 N. 57 consid. 2b; II-1996
N. 32 N. consid. 3.3.; Scolari, op. cit., N. 490 ad art. 67 LALPT). Ora, la lavorazione,
lo stoccaggio e la commercializzazione di frutta e uva, così come dei loro
succhi non partecipano direttamente alla produzione agricola nel senso appena descritto.
Trattasi piuttosto di attività che possono essere praticate indipendentemente
dal suolo. I locali che devono essere approntati per questo scopo non possono
pertanto essere considerati conformi alla funzione assegnata alla zona agricola
(cfr. in particolare STA 7.4.1999 in re __________; Keller, Neubauten in der Landwirtschaftszone,
1987, p. 74; inoltre Bandli, op. cit., N. 224 p. 179 e relativi rinvii alle
note 220 e 225; Schürmann/Hänni, op. cit., p. 149).
5.2. Il progetto può pertanto essere
approvato solo se soddisfa i severi requisiti d'applicazione dell'art. 24 cpv.
1 LPT.
Come è stato appena spiegato, la
lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di frutta, uva e dei loro
succhi costituiscono delle attività che possono essere praticate
indipendentemente dal suolo. I locali approntati per questo scopo devono
pertanto trovare posto nella zona edificabile e difettano, di conseguenza, del
requisito dell'ubicazione vincolata sancito alla lett. a della predetta
disposizione legale (cfr. i riferimenti di cui al considerando 5.1. in fine;
inoltre, sul concetto di ubicazione vincolata RDAT I-1998 N. 55 consid. 6 e N.
69 consid. 3). Questa constatazione basta già in quanto tale all'accoglimento
del ricorso ed al conseguente annullamento della licenza accordata a suo tempo.
Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato
è nondimeno pervenuto a deduzioni opposte sulla scorta di una prassi adottata
dall'autorità cantonale, la quale ispirandosi ad una sentenza del TF (DTF 117 Ib
270) è solita concedere autorizzazioni per la costruzione di cantine di
vinificazione fuori zona edificabile a condizione che si tratti di un'azienda
vitivinicola vitale di tipo famigliare, organizzata in modo razionale e con a
disposizione vigneti di dimensioni proporzionate. Nella citata pronunzia la Corte
federale ha ammesso - attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di
ubicazione vincolata ancorato all'art. 24 cpv. 1 LPT - la possibilità, per
un'azienda agricola dipendente in misura preponderante dal suolo, di aggiungere
un settore di produzione non dipendente dallo stesso, se ciò serve ad
assicurare la sopravvivenza dell'azienda attraverso un incremento del suo
reddito. In casu il quesito a sapere se la giurisprudenza federale abbia trovato
una corretta applicazione nella prassi instaurata dall'autorità cantonale può
restare indeciso, poiché quand'anche la risposta fosse positiva nulla muterebbe
ai fini del presente giudizio. La fattispecie all'esame non adempie infatti
neppur lontanamente le condizioni fissate a livello cantonale per autorizzare
l'insediamento di una cantina di vinificazione fuori zona edificabile.
__________ ha sempre operato nel ramo automobilistico e da qualche anno si occupa
di viticoltura unicamente a titolo accessorio ed amatoriale. Non è un contadino
che gestisce un'azienda agricola di stampo famigliare. Non è neppure un imprenditore
del ramo che trae dalla vitivinicoltura una fonte indispensabile di sostentamento.
In simili evenienze, l'edificazione della cantina sul mapp. __________ non può
essere ammessa in via eccezionale sulla base dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Il ricorso della proprietaria del mapp.
__________ dev'essere pertanto accolto, con il conseguente annullamento del
giudicato governativo impugnato e della licenza edilizia 20 luglio 1998.
- La tassa
di giustizia viene ripartita tra le parti in funzione dell'esito delle
rispettive impugnative (art. 28 PAmm).
Lo stesso dicasi delle ripetibili, assegnate
solo laddove non possono ritenersi compensate per reciproca soccombenza dei contendenti
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost.; 1 ss. LPN; 16, 22, 24
LPT; 14, 17 LFo; 67 LALPT; 1 , 2, 10, 21 LE; 4, 5 RLE; 6, 10 LCFo; 3, 18, 28,
43, 46, 51, 60 e 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4701, del Consiglio di
Stato è respinto.
-
Il ricorso
di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4703, del Consiglio di
Stato è respinto.
-
Il ricorso
di __________ avverso la decisione 13 ottobre 1998, no. 4707, del Consiglio di
Stato è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate:
3.1. la
decisione 13 ottobre 1998, no. 4707, del Consiglio di Stato;
3.2. la
licenza edilizia 2 luglio 1998 che il municipio di __________ ha rilasciato a
__________.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono a carico di __________ nella misura di
fr. 1'000.- e di __________ per la differenza.
-
verserà a __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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