AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.316
Data decisione, Autorità:
04.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00316
Lugano
4 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 novembre 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4942) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1945), cittadino
italiano celibe, è entrato la prima volta in Svizzera nel 1964 proveniente da
__________ per lavorare in qualità di stagionale nel ramo alberghiero. Nel 1976
ha ottenuto un permesso di dimora in virtù del vigente accordo italo-svizzero
in materia. Dal 1981 è titolare di un permesso di domicilio, con prossimo
termine di controllo fissato al 15 settembre 1999. Lavora attualmente in
qualità di cameriere presso il ristorante "__________".
B. Il 6 maggio 1997 la Sezione
degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________
soggiornasse effettivamente in Ticino a __________ in modo continuo e regolare.
Interrogato il 21 luglio 1997, l'interessato ha in sostanza
affermato di rientrare regolarmente da due anni in Italia e ritornare
nuovamente la mattina in Svizzera per riprendere la sua attività lavorativa.
Tali risultanze hanno pure avuto riscontro nei controlli doganali effettuati
dalla guardia di confine di __________.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 7 agosto 1997 la Sezione degli stranieri
ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per aver
risieduto per oltre sei mesi in __________ a __________. Il provvedimento è
stato adottato in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
L'autorità di prime cure ha precisato che il recapito di
__________ era ed è unicamente fittizio e che la sua presenza in Ticino era
limitata a pochi giorni all'anno. L'interessato è stato nondimeno informato che
la decisione non gli pregiudicava l'eventuale rilascio di un permesso di lavoro
per confinanti, previo avviso dell'Ufficio della manodopera estera della
Sezione per il promovimento economico e del lavoro.
D. Adìto dall'interessato, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 28 ottobre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio, perché il ricorrente ha risieduto all'estero per un periodo
superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha considerato che lo straniero da
anni entrava in Svizzera principalmente per motivi di lavoro alla stregua di un
frontaliero, mantenendovi una residenza fittizia. Al proposito, ha dato
rilevanza al verbale d'interrogatorio dell'interessato, ai controlli doganali e
allo scritto della precedente convivente __________ di __________.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli
stranieri ha ordinato all'interessato di lasciare il territorio cantonale e di
cessare l'attività lucrativa entro il 30 novembre 1998.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo -
l'annullamento e postulando che gli sia riconosciuta la validità del permesso
di domicilio in Svizzera.
Giustifica il proprio rientro quotidiano in Italia con il
solo scopo di pernottare per via della relazione con una signora di __________
e su pressioni di quest'ultima, senza tuttavia mai manifestare di voler
trasferirvi il domicilio. Sottolinea come il centro dei suoi interessi sia
stato riportato in Svizzera a partire dalla fine di tale relazione. Ritiene di
non aver mai interrotto i suoi contatti con il paese ospitante per avervi sempre
lavorato, passandovi pure di tanto in tanto la notte. Dà rilevanza al suo comportamento
esemplare tenuto da quasi 20 anni di residenza in __________. Contesta che
l'attestato rilasciatogli dall'autorità amministrativa di __________
certificante di non risiedere in tal comune sia stato allestito su sua richiesta.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid.
1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a
LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
La possibilità del ripristino del permesso di domicilio
postulato dal ricorrente è dunque vincolata dal quesito a sapere se esso non
abbia perduto di validità. Occorrerà pertanto accertare se egli non ha risieduto
all'estero per oltre sei mesi oppure se entro tale periodo ha eventualmente
richiesto un permesso di assenza dalla Svizzera. In caso negativo, egli non
potrà richiedere con successo il permesso sollecitato. Tuttavia, abitando
all'estero nella zona di confine e adempiendo ai relativi requisiti, gli sarà
comunque riservata la possibilità di essere posto al beneficio di un permesso
quale frontaliero.
- Come ha giustamente
rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per
residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la
permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo
criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto
il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede
effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al
di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi; tuttavia, se ciò
avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio unicamente se
torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine
previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS: semplici soggiorni d'affari o a scopo
di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma
dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è
tenuto a notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non
decade immediatamente, nondimeno esso perde ogni validità se l'interessato non
stabilisce nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva
entro il termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato
che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello
in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due
luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20
ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
Da rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di
chinarsi sul caso di uno straniero domiciliato che entra in Svizzera principalmente
per motivi di lavoro alla stregua di un frontaliero mantenendovi una residenza
fittizia (STA 26 ottobre 1997 in re P. consid. 4): tale modo di agire porta
alla decadenza del permesso.
- 4.1. Interrogato dalla
Polizia cantonale il 21 luglio 1997 in merito al suo rientro quotidiano in
Italia e di risiedere raramente sul nostro territorio__________ ha dichiarato:
"(...)R.: Confermo questo dato di fatto
anche perché in quel di __________ convivo con una donna: __________, 1947. Di
conseguenza rendo visita alla stessa.
D.: Ci risulta che lei, come già detto, da anni a
questa parte, giornalmente rientra in Italia. Conferma questo fatto.
R.: Devo ammettere che effettivamente malgrado
tenga una camera a __________, giornalmente rientro in Italia a passare le
notti. Il mattino poi rientro regolarmente in Svizzera per svolgere la mia
attività lavorativa presso l'E.P. già precisato (...)".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni,
che l'insorgente non ha mai ritrattato, si deve dunque ammettere che al 21
luglio 1997 egli si era stabilito all'estero già da oltre sei mesi, rientrando
in Svizzera unicamente per motivi di lavoro.
4.2. Il ricorrente non contesta in sede di ricorso di aver
pernottato in Italia almeno tra il 1995 e il 1996, durante la sua relazione con
la persona domiciliata a __________, e di rientrare in Ticino per lavorare.
Sottolinea tuttavia di non aver mai espresso la volontà, pur avendone la
possibilità, di trasferire il proprio domicilio in Italia e che quindi la
decadenza del suo permesso di domicilio sarebbe ingiustificata. Sennonché egli
ha pacificamente affermato che il centro dei suoi interessi è stato riportato
in Svizzera con la fine della relazione (ricorso ad 2). Egli ha pure asserito
di aver mantenuto la camera a __________, dove di tanto in tanto soggiornava, a
causa della predetta relazione, che definisce estremamente turbolenta, nonché
densa di controversie e di discussioni. Ciò dimostra ancora una volta come egli
rientrava in Ticino unicamente per lavorare alla stregua di un frontaliero,
fintanto che durava la sua relazione amorosa.
__________ non può del resto fondarsi sulla decisione 6
ottobre 1997 del comune di __________ di iscriverlo all'anagrafe. L'Ufficiale
ha infatti attestato unicamente che egli non vi dimora abitualmente. Orbene
dallo scritto 15 aprile 1997 di __________ di __________, precedente convivente
dell'insorgente per quasi 20 anni, si evince che l'interessato in precedenza
alloggiava a __________ durante il periodo lavorativo ed a __________ nel corso
dei mesi invernali. Viste inoltre le sue dichiarazioni rilasciate davanti alla
polizia, la citata decisione dell'Ufficiale di anagrafe non confuta quanto
emerge dagli atti e non esclude che il ricorrente fosse presente a __________
durante le ore notturne. Egli ha d'altronde ancora riconosciuto nel proprio
gravame (ad 3 pag. 4) che durante il periodo in cui aveva la relazione amorosa
con la donna di __________ la sua presenza sul territorio italiano è stata segnalata
con una certa regolarità e frequenza.
L'interessato ha dichiarato alla polizia che l'assenza
all'estero è durata per anni, quindi in tuttti i casi per più di sei mesi. Dato
che il termine semestrale è imperativo, non possono dunque essere di soccorso
all'insorgente le sue successive argomentazioni volte a dimostrare che la
propria residenza principale è in Svizzera da quando ha troncato la relazione
con la donna di __________.
Va infine osservato come sia irrilevante, sempre in virtù
delle vincolanti condizioni sancite dalla legislazione federale in materia di
domicilio degli stranieri, il fatto che lo straniero abbia tenuto un
comportamento ineccepibile durante la ventina d'anni di residenza trascorsa in
Svizzera.
4.3. Va pure sottolineato che l'insorgente non ha mai
presentato, prima della scadenza dei sei mesi di assenza all'estero (art. 9 cpv.
3 lett. c ultimo periodo LDDS), una domanda volta a ottenere il permesso di
assenza dalla Svizzera.
Ne consegue che il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente
ogni validità.
-
Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la
decadenza del permesso di domicilio rilasciato a __________. Per il che il
ricorso è respinto e non merita ulteriore disamina.
-
Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione,
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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