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Numero d'incarto:
52.1998.33
Data decisione, Autorità:
10.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00033
Lugano
10 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 febbraio 1998 del
Contro
la
decisione 21 gennaio 1998 del Consiglio di Stato (n. 217) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 ottobre
1997 con cui la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio
(Sezione dell’esercizio e della manutenzione / servizio segnaletica) gli ha
negato l'autorizzazione al ripristino di un passaggio pedonale sulla strada
cantonale;
viste le risposte:
-
18 febbraio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
26 febbraio 1998 del Dipartimento
del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;
esperito un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 29 agosto 1995 il municipio di __________ ha chiesto
alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio il permesso di
ritinteggiare i passaggi pedonali esistenti sulla strada cantonale che
attraversa il paese;
che con decisione del 14 settembre 1995 l'autorità cantonale
ha respinto l'istanza, rilevando che la demarcazione dei passaggi sarebbe stata
autorizzata soltanto dopo la realizzazione di adeguate misure fisiche di
moderazione del traffico;
che nell’ambito della definizione delle misure di moderazione
del traffico l'autorità cantonale ha auspicato la soppressione del passaggio
pedonale esistente in località “__________”, ritenuto inadeguato per rapporto
alle esigenze di sicurezza;
che, realizzate le misure di moderazione del traffico
autorizzate dal Dipartimento del Territorio, il municipio ha fatto demarcare il
passaggio pedonale in questione;
che, constatato che il passaggio pedonale era stato
ritinteggiato, il 9 ottobre 1997 la Sezione dell’esercizio e della manutenzione
/ Servizio segnaletica del Dipartimento del Territorio ha ordinato al municipio
“l’asportazione immediata a mezzo fresatura del passaggio”, entro il 15
seguente, con la comminatoria dell’ese-cuzione d’ufficio a spese dell’obbligato
in caso di inosservanza dell’ingiunzione;
che, preso atto del rifiuto del municipio a dar seguito
all’ordine, il 17 ottobre 1997 la Divisione delle costruzioni ha risolto di non
autorizzare il ripristino del passaggio in oggetto;
che con giudizio 21 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal
comune;
che il Governo ha in sostanza ritenuto pertinenti e fondate
le giustificazioni addotte dai competenti servizi cantonali a suffragio del
rifiuto di autorizzare il ripristino del controverso passaggio;
che contro questo giudizio il comune di __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa risoluzione dipartimentale;
che l’insorgente rimprovera al Consiglio di Stato:
-
di
essere incorso in un diniego di giustizia per aver limitato all’arbitrio il
proprio potere d’esame e per non aver esperito il sopralluogo richiesto,
-
di aver
omesso di considerare che il passaggio esiste da oltre 20 anni e che l’isola
spartitraffico a N che i pedoni dovrebbero utilizzare per attraversare la
strada non è meno pericolosa;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione;
che delle risultanze dell’istruttoria esperita da questo
tribunale si dirà nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall’art. 10 LALCStr (RL 7.4.2.1);
che il comune è legittimato a ricorrere giusta l’art. 3 cpv.
4 LCStr (RS 741.01)
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il sopralluogo esperito da questo tribunale permette di
prescindere da un esame della censura di violazione del diritto di essere
sentito sollevata dall’insorgente con riferimento al rifiuto del Consiglio di
Stato ad assumere questa prova;
che, contrariamente a quanto assume l’insorgente, il
Consiglio di Stato non ha indebitamente limitato all’arbitrio il proprio potere
cognitivo: il Governo ha unicamente evidenziato l’ampia latitudine di giudizio
di cui dispongono i servizi dipartimentali ed il riserbo che l'autorità di
ricorso deve imporsi per non limitare eccessivamente il potere d’apprezzamento
dell’autorità inferiore;
che in limine litis è opportuno ricordare che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro la violazione
del diritto, ovvero contro:
-
l’errata
o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa,
-
l’apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto,
-
l’eccesso
e l’abuso di potere,
-
la
violazione di una norma essenziale di procedura (cfr. art. 61 PAmm);
che ai fini del presente giudizio giova evocare la
consolidata, pluridecennale giurisprudenza elaborata dal Consiglio Federale in
tema di soppressione dei passaggi pedonali, citata dal Consiglio di Stato nella
decisione censurata:
“La LCStr e le relative ordinanze non disciplinano con
maggiori dettagli, a quali condizioni, sia necessario allestire un passaggio
pedonale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi dichiarato
direttive ai sensi dell'articolo 115 capoverso 2 OSStr quelle emanate con norma
640 863a dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e dette di
seguito "direttive". Tali direttive non sono norme legali. Esse
possono però essere prese in considerazione in quanto contengono principi che
riprendono il parere degli specialisti in merito all'interpretazione della
legge; alle autorità cui è affidata l'applicazione della legge esse devono
servire per applicare le disposizioni nel rispetto della parità di diritto e
sulla scorta di criteri appropriati. Siffatte direttive non devono però essere
intese come norme legali e non possono quindi segnatamente essere applicate
schematicamente o vanificare o rendere più gravosa l'interpretazione del
diritto federale, adeguata al singolo caso di cui rispetti le peculiarità.
Devono quindi essere possibili eccezioni anche qualora la regolamentazione che
evidentemente non può andare oltre una concretizzazione delle premesse definite
dal diritto federale, deve però in generale essere designata come oggettiva
(DTF 118 Ib 522, 116 Ib 158 consid. 2b, con rinvii, 102 Ia 67; GAAC S9.40,
57.9).
La questione dell'ubicazione di un passaggio pedonale
dipende in modo molto rilevante dalle condizioni locali, quali tipo di strada,
disegno del tracciato, quantità del traffico e condizioni della visibilità e va
quindi esaminata in ogni singolo caso. La lista dei criteri che figura nel
numero 6 delle direttive, con indicazioni in ampia misura quantitative, serve
alle autorità da primo esame di massima dell'adeguatezza di un passaggio
pedonale (direttive, n. 6.c). In tale contesto, le autorità tengono conto della
globalità dei criteri, completata dalle condizioni delle circostanze locali
(Hans Peter Lindenmann, Fussgängerstreifen ja ‑ aber wo und wie?, in:
strasse und verkehr, n. 5 maggio 1989, pag. 261). Le autorità competenti dispongono
quindi di un esteso potere d'apprezzamento. Rilievo determinante in merito
all'allestimento di un passaggio pedonale assume quindi la circostanza che nel
sito di cui si tratta esista o meno un bisogno, per i pedoni, di attraversare
la strada (direttive n. 6.b, in cui la quantità dei pedoni è definito criterio
necessario di valutazione; Bericht von Ernst Basler & Partner del 1983
"Einfluss der Anzahl von Fussgängerstreifen auf das Unfallgeschehen mit
Fussgängern", pag. 71). Le direttive come anche il rapporto menzionato
partono da un minimo di circa 50 attraversamenti neüe ore di punta. Sono dati
minimi ai quali occorre attenersi. Se è ridotta la frequenza dei pedoni che
attraversano la strada considerati sull'arco di una giornata, un conducente che
conosca la località si abitua a una scarsa frequenza dei pedoni sul passaggio
pedonale. Con il tempo egli non tiene quindi più conto del passaggio pedonale:
verranno quindi a mancare la necessaria attenzione e la prontezza a frenare
(Rapporto 25 "Verkehrssicherheit auf Schulwegen" dell'Ufficio
svizzero per la prevenzione degli infortuni, Berna 1994, pag. 60). Eccezioni
sono al massimo possibili per quanto concerne l'accesso alle case per anziani
oppure ‑ come è il caso per il passaggio pedonale n. 4 alle scuole (cfr.
direttive n. 5.b).
Se la demarcazione di un passaggio pedonale muta invero la
situazione quanto alla precedenza, essa non crea tuttavia di per sé nessuna
sicurezza fisica. La presenza di tali demarcazioni in effetti alberga in sé una
certa pericolosità. Quest'ultima va minimizzata. Se il passaggio pedonale non
soltanto ha da modificare la situazione in merito alla precedenza e non
soltanto facilitare al pedone l'attraversamento della carreggiata, bensì anche
contribuire effettivamente alla sua sicurezza, occorre allora rispettare le
regole fissate nelle direttive. Ove manchino le premesse per la realizzazione
di un passaggio pedonale, la sicurezza del pedone è assicurata meglio, ove
questi si risolva ad attraversare la carreggiata con la necessaria cautela e in
piena conoscenza della mancanza di un diritto di precedenza."
(cfr. decisione 26.6.96 del Consiglio Federale in re comune
di __________);
che questo tribunale non ha motivo per scostarsi da tali
considerazioni, che nemmeno l’insorgente peraltro contesta;
che nell’evenienza concreta, la soppressione del passaggio pedonale
decisa dai competenti servizi cantonali non procede da un esercizio abusivo del
potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità decidente;
che la scarsa utilizzazione del passaggio (< 50
attraversamenti all’ora), concentrata nelle ore che precedono l’inizio della
scuola o seguono la fine delle lezioni depone chiaramente a favore della sua
soppressione;
che il fatto che il passaggio si situi sulla continuazione
della strada comunale che collega il nucleo alla parte bassa del paese, abitata
da una cinquantina di residenti, non permette comunque di considerare lesiva
del diritto la decisione di non autorizzarne il ripristino;
che altrettanto dicasi del fatto che non sono mai capitati
incidenti di rilievo nonostante la vicinanza di una curva con visibilità ridotta;
che la presenza di un altro passaggio, protetto da un’isola
centrale, ad una distanza di appena 70 m verso N, depone ulteriormente contro
il suo mantenimento;
che il voto favorevole al suo ripristino, formulato dal
consiglio comunale di __________ è sostanzialmente privo di rilievo ai fini del
presente giudizio, difettando a tale autorità qualsiasi competenza ad esprimere
anche solo un preavviso al riguardo;
che la soppressione del passaggio pedonale, potenzialmente
pericoloso a causa della vicina curva con visuale limitata, si giustifica anche
in considerazione dell’illusione di sicurezza che esso ingenera nei pedoni
intenzionati a servirsene;
che nemmeno le abitudini radicate nei suoi utenti, che stando
al municipio rinuncerebbero a servirsi del passaggio protetto esistente più a N
per continuare comunque ad attraversare la strada in quel punto, costituiscono
una ragione sufficiente a legittimarne il mantenimento;
che per distogliere gli utenti del passaggio dalle loro
inveterate abitudini, spetterà semmai al municipio il compito di adottare i
provvedimenti atti a garantirne l’incolumità (pattugliatori scolastici, catena
o barriera sul lato a valle della strada principale, ecc.);
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso va quindi respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune
da violazioni del diritto segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 3 cpv. 4 LCStr; 10 LALCStr; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano tasse di
giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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