AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.358
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00358
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 dicembre 1998 della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la
decisione 27 novembre 1998 di multa e di radiazione dall'albo delle imprese
disposta dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
visti:
· la risposta 8 gennaio 1999 della Commissione di
Vigilanza LEPIC, Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e
appalti;
· lo scritto 5 marzo 1999 del patrocinatore della
ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Tra giugno 1994 ed agosto
1995 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio
della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (CV) ha inflitto alla
__________ un ammonimento e due multe per non aver presentato la documentazione
comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi relativi agli anni
1993 e 1994.
Il 15 maggio 1996 è seguito un altro ammonimento, non avendo
l'impresa presentato la completa documentazione per gli anni 1995 e 1996.
Il 22 dicembre 1997 la __________ è stata stralciata
dall'albo delle imprese, in quanto al 31 dicembre 1996 essa aveva scoperto
oneri sociali per oltre fr. 600'000.--. Il 25 agosto 1998 la decisione è stata
annullata dal Consiglio di Stato per intervenuto pagamento nelle more del
procedimento ricorsuale.
B. Neppure la documentazione
comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi relativi all'anno
1997 è stata presentata dalla __________ entro il termine legale. Dalla
documentazione raccolta direttamente dalla CV sono risultati scoperti
fr. 167'555,15 verso la SUVA e fr. 176'297.-- verso la Cassa pensioni ed
un arretrato è stato presunto anche nei confronti della cassa malati, in
difetto di comunicazione.
Il 3 novembre 1998 la CV ha fissato alla __________ un ultimo
termine scadente l'11 novembre 1998 per procedere al saldo degli oneri
arretrati con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la ditta sarebbe
stata radiata dall'albo delle imprese.
Con decisione 27 novembre 1998 la CV ha stralciato la ricorrente
dall'albo delle imprese e le ha inflitto una multa di fr. 2'000.--, non avendo
essa provveduto a quanto richiestole.
C. La __________ insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della
risoluzione impugnata.
Sostiene che il ritardo nei pagamenti è stato causato
unicamente da problemi d'incasso, ormai comuni a molte imprese vista l'attuale
situazione economica e congiunturale. Queste difficoltà temporanee sarebbero
però state superate e ciò sarebbe dimostrato dagli ingenti pagamenti che la
ricorrente ha effettuato nel corso del 1998, ammontanti ad oltre 2 mio. La
radiazione dall'albo sarebbe dunque iniqua, sproporzionata ed arbitraria. Le pendenze
relative al 1997 sarebbero state saldate, ad eccezione degli interessi di mora
SUVA da essa contestati. La decisione impugnata sarebbe lesiva del principio
della parità di trattamento, in quanto la CV non avrebbe trattato la ricorrente
al pari delle altre ditte iscritte all'albo ed inoltre violerebbe i suoi
diritti costituzionali, segnatamente gli art. 4, 22, 31, 31bis, 31ter e 34ter Cost.
D. Nella sua risposta 8
gennaio1999 la CV si è rimessa al giudizio di questo Tribunale in merito alla
radiazione dall'albo delle imprese della __________, mentre per quanto concerne
la multa, ne ha chiesto la conferma.
E. Su richiesta di questo
Tribunale il 5 marzo 1999 l'insorgente ha prodotto un conteggio aggiornato al
31 dicembre 1998 in ordine al pagamento dei contributi previsti all'art. 6
lett. e LEPIC per gli anni 1997 e 1998 ed i relativi giustificativi. Delle
risultanze di tali documenti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Giusta l'art. 6 cpv. 1
lett. e ed f LEPIC ogni impresa di costruzione dev'essere adempiente in ordine
al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, AD, LAINF, delle istituzioni sociali
obbligatorie previste dai contratti collettivi di lavoro e degli obblighi in
materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte e di fornirne le prove.
Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai
requisiti di legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre
anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla
Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui
alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
- La ricorrente ha
sostanzialmente ammesso di avere degli scoperti nei pagamenti dei contributi
sociali. Al contrario di quanto essa sostiene, l'ammanco non consiste
unicamente negli interessi di mora addebitatile dalla SUVA di fr. 70'864.--,
bensì vi è un'ulteriore disavanzo di fr. 96'691.15 concernente i premi del 1997
(cfr. doc. D). Per il 1997 sono quindi ancora scoperti fr. 167'555.15.
È ben vero che venuta a conoscenza della decisione di radiazione
dall'albo degli impresari costruttori, la __________ ha fatto fronte
(parzialmente) agli importanti impegni finanziari derivanti dal pagamento dei
contributi sociali per l'anno 1997. Infatti il 31 dicembre 1997 i crediti che
gli istituti di previdenza sociale vantavano nei suoi confronti ammontavano
addirittura a fr. 1'601'687.45. Nel corso del 1998 sono poi stati versati
contributi o premi per circa un milione di franchi ed il restante
(fr. 613'573.90) è stato pagato tra metà novembre e metà dicembre 1998. Lo
sforzo profuso dall'insorgente è da ricondurre alla lettera 3 novembre 1998
della CV, con la quale era stato fissato alla __________ un ultimo termine per
procedere al saldo degli oneri arretrati con la comminatoria dello stralcio
dall’albo in caso di mancato pagamento.
Malgrado tali versamenti, la situazione finanziaria in cui
versa la ricorrente presenta prospettive di costante deterioramento, come
affermato dalla CV. Da indagini esperite da questo Tribunale risulta che anche
per il 1998 i contributi sociali non sono stati pagati in larga misura. Dai
documenti in atti emerge che per il 1998 sono stati versati fr. 684'398.80.
Ora, considerato che nel 1997 il solo scoperto (e non già la totalità dei
contributi dovuti!) ammontava a fr. 1.6 mio, ciò significata che anche per il
1998 vi sarà un grosso deficit, ritenuto che le basi di calcolo per i premi
dovuti è restata pressoché invariata (137 impiegati). D'altronde che la
__________ versi in una situazione finanziaria critica è pure dimostrato dalle
innumerevoli esecuzioni di cui è stata oggetto per un totale di oltre 5
milioni, in seguito ridotto a 3.5 mio a seguito di parziale adempimento. Ora,
quantunque la fondatezza di taluni crediti non è ancora certa, il numero delle
esecuzioni promosse, il loro ammontare complessivo ed il fatto che in svariati
casi si è ormai giunti alla fase della concreta realizzazione dimostrano la
precaria situazione in cui versa l'insorgente.
La situazione non muta neppure, tenuto conto del difficile momento
congiunturale invocato dalla ricorrente. È risaputo che il settore
dell'edilizia è particolarmente toccato dalla crisi economica che perdura ormai
da alcuni anni. Tuttavia l'insorgente non è la sola a dover far fronte a queste
difficoltà congiunturali ed a problemi d'incasso, né d'altronde può essere
tollerato che un'impresa non versi i contributi sociali a causa del difficile
momento economico.
In considerazione di quanto fin qui esposto, la questione a
sapere se la __________ vanta effettivamente un credito verso la SUVA, può
restare indecisa, essendo stata la sua situazione finanziaria sufficientemente
chiarita.
Infine si osserva che la fondatezza dell’accenno agli art.
22, 31, 31bis, 31ter e 34ter Cost non viene approfondita da questo Tribunale,
ritenuto che la ricorrente non ha minimamente illustrato i motivi per cui
queste garanzie costituzionali sarebbero state lese.
Visto che la ricorrente è stata più volte richiamata a far
fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle
imprese, che le sono già stati inflitti un ammonimento e due multe quali
sanzioni disciplinari, che attualmente non offre alcuna garanzia quanto a
solvibilità, la radiazione pronunciata dalla CV appare del tutto idonea e
proporzionata. Va infine considerato che la tutela dell'ordine professionale e
pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del singolo impresario.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto
e rispettosa del principio della parità di trattamento nei confronti delle
altre imprese radiate dall'albo per gli stessi motivi.
Per il che, il ricorso è respinto. Tasse e spese seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost.; 6 cpv. 1 lett. e ed f, 13, 15, 16 LEPIC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster