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Numero d'incarto:
52.1998.57
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00057
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 marzo 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 febbraio 1998 (n.13) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa 16 gennaio 1998 dell'insorgente avverso la risoluzione 30
dicembre 1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 5 marzo 1998 del
Consiglio di Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, il 22 marzo 1997
verso le 15.30, alla guida dell'autovettura "Renault" targata
__________, in territorio di __________, ha urtato un ragazzo in sella alla sua
bicicletta che si apprestava ad attraversare la strada sul passaggio pedonale,
facendolo cadere.
A seguito di questi fatti, con risoluzione 13 giugno 1997, il
Dipartimento delle Istituzioni Sezione della circolazione gli ha inflitto una
multa di fr. 500.-- oltre a tasse e spese.
Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
La stessa Sezione, con decisione 30 dicembre 1997, ha anche
disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre per un periodo
di sei mesi, considerando che già in passato è stato oggetto di cinque misure
amministrative analoghe.
B. Con ricorso 16 gennaio 1998,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale
il rinvio degli atti al Dipartimento per un nuovo esame ed in via subordinata
la limitazione del periodo di revoca a 2 mesi.
Ha contestato che i fatti si siano svolti come descritto sul
rapporto di polizia ed ha perciò chiesto che l'esecutivo esperisse
un'istruttoria per appurare l'esclusiva responsabilità del ragazzo investito
oppure rinviasse gli atti all'autorità inferiore affinché procedesse a questi
complementi.
Ha anche criticato le risultanze della perizia specialistica
allestita dallo psicologo del traffico dott. __________.
C. Con giudizio 11 febbraio
1998, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, senza procedere ad
ulteriore assunzione di prove, sottolineando come l'insorgente, incorso in una
nuova violazione della LCStr, non avesse dato prova di avere recepito gli ammonimenti
insiti nei precedenti provvedimenti di revoca. Ha reputato adeguata alle
circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della
misura fissata dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo le censure già sottoposte all'istanza precedente.
Siccome la condanna alla multa non è stata pronunciata al termine
di un procedimento penale ordinario, nell'ambito del quale vi sia stata
pubblica udienza e assunzione di testi, l'autorità amministrativa non sarebbe
di principio vincolata agli accertamenti di fatto del giudizio penale, che egli
non ha impugnato soltanto perché riteneva che, una volta pagata la multa,
l'intero procedimento a suo carico sarebbe stato concluso, non immaginando che
gli sarebbe pure stata revocata la licenza di condurre.
Siccome né la Sezione della circolazione, né il Consiglio di
Stato hanno dato seguito alla sua richiesta di procedere ad ulteriori
accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, la risoluzione
impugnata sarebbe da annullare con il rinvio degli atti alle precedenti istanze
o, quantomeno, questo Tribunale dovrebbe procedere ad assumere tali prove,
prima di decidere.
Sottolinea che il Consiglio di Stato non è entrato nel merito
delle sue censure specie di quelle relative ai rilevamenti peritali dello
psicologo del traffico dott. __________.
__________ ha chiesto anche che sia presa in considerazione
la sua necessità professionale a disporre della licenza, dato che esercita la
professione indipendente di venditore di veicoli usati.
E. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente è sicuramente legittimato a ricorrere, essendo
gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm).
1.2. L'autorità amministrativa competente ad ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve anche
attenervisi qualora lo stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura
sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un rapporto di
polizia e i testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in
assenza del prevenuto. Ancora l'interessato non può pretendere che in sede
amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti di fatto quando sapeva o
poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati,
che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre
e, ciò malgrado, ha omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere
i suoi diritti o vi ha rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996
pag. 698).
Nel caso di specie questi presupposti si sono pienamente
verificati. Gli agenti di polizia hanno infatti già proceduto ad assumere le
testimonianze rilevanti per ricostruire i fatti, che rettamente l'autorità
penale ha fatto propri senza procedere ad ulteriori accertamenti, la
fattispecie essendo chiara. Sulla base delle medesime prove, alle quali
peraltro è vincolata, anche l'autorità amministrativa può pronunciarsi.
Il ricorrente ha dichiarato di avere pagato la multa credendo
che con ciò la questione sarebbe stata chiusa, poiché non supponeva che avrebbe
potuto anche incorrere nella revoca della patente. Tale affermazione è del
tutto pretestuosa e proposta con il solo intento di motivare la richiesta di
ulteriore istruttoria.
Vero è invece il contrario: egli poteva e doveva sapere,
anche per le analoghe esperienze avute in passato, che un'infrazione alla LCStr
può portare seco oltre che una sanzione penale anche una misura amministrativa.
Del resto davanti allo psicologo del traffico che lo ha visitato ha
espressamente paventato di incorrere nella revoca e ha affermato di
interrogarsi sulla possibile durata.
__________, non avendo impugnato presso le istanze superiori
la decisione di multa, ne ha riconosciuto il contenuto, motivo per cui, alla
luce della predetta giurisprudenza, di principio gli è qui preclusa ogni
possibilità di mettere in questa sede nuovamente in discussione fatti già
definitivamente accertati in sede penale.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che nell'ambito dei provvedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog,
art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- La licenza deve essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv.2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC).
- 4.1. Le fattispecie
contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il
conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle
regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo
potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un
veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, deve essere
valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto
piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Non v'è dubbio che nel caso concreto il ricorrente ha violato
le norme della circolazione, omettendo di prestare attenzione al passaggio
pedonale e di dare la precedenza ai ragazzi che stavano transitando, in
dispregio delle più elementari norme di prudenza.
Ha ammesso di avere notato sulle strisce pedonali un primo ragazzino
attraversare la strada in sella alla sua bicicletta, seguito da un secondo, il
quale, volto lo sguardo verso di lui, si è fermato in mezzo alla strada. Pur
avendo frenato non ha potuto evitarlo, andando anzi ad invadere la corsia di
contromano, sulla quale, contrariamente a quanto ha dichiarato, sopraggiungeva
un motociclista, non coinvolto nell'incidente.
Il ragazzo ha ricordato
che dopo essersi accertato con l'amico che lo precedeva, che non
sopraggiungevano veicoli, ha deciso di attraversare la strada, ma quando il
compagno aveva già raggiunto l'altro capo, spaventato dal rumore di una brusca
frenata, guardò a destra e vedendo improvvisamente la vettura del ricorrente si
bloccò. Queste circostanze di fatto sono state pienamente confermate dal
motociclista assunto quale teste.
__________, pur avendo avvistato i ragazzi che attraversavano
la strada, non ha dunque ritenuto di dovere rallentare o di doversi fermare
dando loro la precedenza, ma ha calcolato di potere passare, confidando che
entrambi raggiungessero l'altro ciglio della strada.
Siccome il ragazzino investito proseguiva dietro un compagno
che è passato senza essere investito, si deve concludere che non si sia immesso
imprevedibilmente sul campo stradale, trovandosi anzi, circostanza che rafforza
la sua posizione, sulle strisce pedonali. Se infine la velocità tenuta dal
ricorrente fosse stata adeguata, avvistati i pedoni e presa coscienza del potenziale
pericolo, avrebbe di certo potuto frenare tempestivamente, ciò che invece non
ha fatto.
4.2. La situazione di pericolo, con effettivo investimento di
una persona, per fortuna senza gravi conseguenze, si è dunque in concreto
manifestata. La revoca della licenza di condurre è giustificata, visti i
precedenti del ricorrente, che non beneficia di buona reputazione quale
conducente, essendo recidivo, in quanto già incorso, dal conseguimento della
patente nel 1984 ad oggi, ad intervalli di tempo relativamente brevi, in cinque
provvedimenti di revoca e in un ammonimento per violazioni della LCStr e più
precisamente:
-
revoca
della licenza di condurre nell'ottobre 1985 per la durata di due mesi per aver
circolato con un motoveicolo sprovvisto di targhe ed essere incorso in un incidente;
-
revoca nel
febbraio 1986 della durata di tre mesi per avere eseguito alla guida di una
vettura a due riprese negligenti manovre di inversione di marcia sulla
semi-autostrada,
-
revoca per
la durata di due mesi e mezzo nell'agosto 1987 per un eccesso di velocità;
-
revoca per
la durata di cinque mesi e mezzo nel maggio 1989 per aver circolato a velocità
eccessiva ed inadeguata, ed aver perso la padronanza di guida,
-
revoca
della durata di otto mesi nel maggio 1993 per aver circolato in stato di ebrietà,
perso la padronanza di guida, ed essersi dato alla fuga;
ammonimento nell'ottobre 1996 per aver perso la padronanza di guida.
4.3. __________ critica anche le conclusioni alle quali è
pervenuto lo psicologo del traffico dott. __________, che avrebbero motivato la
Sezione della circolazione alla revoca. A torto.
Indipendentemente dall'esito della perizia, le numerose e
oggettivamente incontestabili infrazioni da lui compiute sono indicative della
necessità di un nuovo provvedimento amministrativo nei suoi confronti. I
rilevamenti peritali evidenziano semmai quei tratti caratteriali e psicologici
che hanno determinato il periodico manifestarsi di queste violazioni.
- 5.1. La durata della
revoca, considerati i precedenti del ricorrente, appare adeguata e rispettosa
del principio della proporzionalità. Semmai pecca per eccessiva mitezza.
5.2 Rimane da ultimo da analizzare la necessità professionale
del ricorrente a disporre della licenza di condurre.
La giurisprudenza
riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il
mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per
l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì ecc.) o
quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti
o costi rilevanti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 283 e segg, nota 2441 e
segg.).
__________ è venditore d'auto in proprio. Dalla perizia
emerge che è associato con un collega.
Orbene, per quanto nella sua professione sia necessario di
tanto in tanto provare i veicoli, questo occupazione costituisce solo parte
dell'attività di compravendita. Il ricorrente, avendo un collega, può
senz'altro far capo a lui per le prove della vetture.
Se necessità professionale sussiste, essa è limitata e non prevale
di certo sulla necessità di sanzionare il ricorrente, che le precedenti revoche
non sembrano avere indotto al ravvedimento.
Anche da questo profilo il
provvedimento amministrativo appare giustificato (art. 33 cpv. 2 OAC).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1, 27 c pv. 1, 31 cpv. 1,
33 cpv. 1 e 2, 90 LCStr, 3 cpv. 1, 6 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10
cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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