AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.63
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00063
Lugano
1° marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 marzo 1998 di
e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 701) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 10 novembre 1997 degli insorgenti contro la deliberazione 30
ottobre 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha fissato al 30%
della spesa determinante la quota di imposizione dei contributi di miglioria
per le opere di sistemazione di __________ e __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con sentenza 25 settembre
1995, rimasta inimpugnata, questo Tribunale ha confermato il rilascio a favore della
__________ dei permessi di costruzione concernenti la realizzazione di un
autosilo sotterraneo per 315 veicoli ubicato sotto __________ a __________, di
proprietà dell'omonimo comune e utilizzata fino a quel momento a posteggio,
alla condizione che fossero soppressi tutti i posteggi pubblici di corta durata
esistenti nel perimetro ristretto di quell'impianto, in numero di 210. I lavori
di costruzione, iniziati nel mese di settembre 1996, sono già stati portati a
termine. L'autosilo é oggetto di un diritto di superficie per sé stante e
permanente della durata di 50 anni, intavolato a registro fondiario il 24 marzo
1998, a favore della __________, con sede a __________.
B. a) Con messaggio n. 2204 del
29 settembre 1997 il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio
comunale un (nuovo) progetto di sistemazione di __________ e dell'adiacente
__________.
b) La proposta contemplata dal messaggio, firmata dall'arch.
__________, costituiva una rielaborazione effettuata con fini di risparmio e in
funzione di un uso polivalente della piazza (possibilità di ospitare spettacoli
all'aperto) del progetto allestito alcuni anni prima dallo stesso
professionista ed approvato dal consiglio comunale il 12 giugno 1989.
L'elemento centrale della nuova sistemazione di __________, affrancata dai
posteggi, era costituito dalla formazione di una superficie piana a forma di quadrato,
di circa una sessantina di metri di lato, pavimentata in cemento corazzato
grigio alternato con lastre di granito della __________. Questo nuovo spazio, illuminato
da un unico grande faro, veniva delimitato, agli angoli, da quattro corpi emergenti
a forma di piramide rovesciata e sezionata, contenenti le scale e gli ascensori
dell'autosilo. Lungo due lati esterni della piazza (nord e, parzialmente, est),
era prevista un'alberatura; questa accompagnava inoltre la rampa d'accesso
all'autosilo. La __________ veniva invece trasformata in area di supporto di
__________, tramite la realizzazione di un viale alberato (in luogo del sedime
stradale) e di giardini serviti da ampie superfici asfaltate.
c) Il messaggio proponeva pertanto al Legislativo di
approvare il progetto (dispositivo n. 1), di stanziare il credito necessario
per la sua realizzazione, di fr. 3'180'000.--, a gravare il conto investimenti
del comune (oltre a fr. 150'000.-- a carico delle aziende municipalizzate,
sezione elettricità, per l'adattamento e l'ammodernamento dell'impianto di
illuminazione in __________; dispositivo n. 2), e di fissare al 30% della spesa
determinante, di fr. 2'368'757.-- per __________ e di fr. 504'403.-- per
__________, ovvero di complessivi fr. 2'873'160.--, il prelievo dei contributi
di miglioria entro due comprensori illustrati in una planimetria annessa al
messaggio stesso (dispositivo n. 4). Nel contempo il consiglio comunale veniva
sollecitato a revocare il credito di fr. 4'242'000.-- concesso sullo stesso
oggetto il 12 giugno 1989 (dispositivo n. 5).
d) Le commissioni dell'edilizia e della gestione hanno preavvisato
favorevolmente l'approvazione del messaggio con rapporti separati di data 20
ottobre 1997.
e) Nella seduta del 30 ottobre 1997 il consiglio comunale ha
approvato il messaggio così come proposto dal municipio.
C. Con ricorso 10 novembre 1997
__________ e __________, cittadini attivi di __________ e nello stesso tempo
comproprietari, in ragione di metà ciascuno, del mapp. __________ di
__________, incluso nel comprensorio A di prelievo dei contributi di miglioria
(annesso al messaggio n. 2204), sono insorti contro il dispositivo n. 4 di quella
deliberazione davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato in via
principale di annullarla ed in via subordinata di ampliare il comprensorio e di
ridurre i costi determinanti.
D. Con risoluzione 18 febbraio
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui era
ricevibile. Il Governo ha considerato che le censure mosse verso i comprensori
di imposizione non fossero ricevibili, poiché la definizione degli stessi
spettava al municipio, ed ha disatteso tutte le altre, confermando in particolare
che l'opera divisata procurasse dei vantaggi particolari a favore delle
proprietà adiacenti: presupposto fondamentale per legittimare sotto l'aspetto
sostanziale l'avversata imposizione, la cui sussistenza era vivamente
contestata da parte dei ricorrenti.
E. a) Con impugnativa 10 marzo
1998 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale contro il
giudicato governativo appena menzionato.
Gli insorgenti negano, in primo luogo, al comune la
legittimazione a prelevare i contributi di miglioria, per il motivo che l'intervento
di sistemazione della __________ verrebbe realizzato su di un sedime oggetto di
diritto di superficie e diverrebbe automaticamente proprietà della società
superficiaria __________. A loro parere il comune non potrebbe comunque
prelevare i controversi contributi, vuoi perché incassa già dalla
superficiaria, per convenzione, una partecipazione agli utili netti derivanti
dall'esercizio dell'autosilo, vuoi perché al costo della sistemazione eseguita
dal comune deve essere sommato quello dell'autosilo stesso, per cui la
percentuale di imposizione del 30% é ampiamente coperta dagli investimenti
effettuati dalla __________.
I ricorrenti contestano, in secondo luogo, che gli interventi
divisati rappresentino delle opere che danno luogo a contributo ed inoltre che
esse arrechino dei vantaggi particolari. Questi, nella misura in cui possono
essere considerati tali, sono semmai stati procurati dall'autosilo: aumento del
numero dei posteggi, eliminazione dell'inquinamento, pedonalizzazione. Inoltre
il miglioramento sotto l'aspetto estetico dell'area facente capo a __________
/__________, ulteriormente asserito dalle autorità comunali per legittimare
l'imposizione, non sussiste. Fosse comunque il caso, detti vantaggi sarebbero
compensati dagli svantaggi provocati dall'opera: i posteggi messi a
disposizione nel nuovo autosilo saranno più cari ed inoltre la nuova piazza é
concepita appositamente per ospitare manifestazioni all'aperto, atte a cagionare
molestia alle proprietà vicine.
Gli insorgenti sollecitano infine una riduzione dell'importo
della spesa determinante e chiedono un'estensione del comprensorio di
imposizione allestito dal municipio.
I ricorrenti domandano pertanto che la risoluzione
governativa 10 marzo 1998 venga annullata e, di conseguenza, in via principale
1 che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio, in
via principale 2 che il comune di __________ venga dichiarato non legittimato
all'imposizione dei contributi di miglioria, in via subordinata 1 che il
dispositivo n. 4 della deliberazione 30 ottobre 1997 del consiglio comunale di
__________ venga annullato, in via subordinata 2 che il dispositivo n. 4 del
messaggio municipale n. 2204 venga annullato limitatamente all'estensione del
comprensorio, in via subordinata 3 che il comprensorio relativo a __________ venga
esteso e che la spesa determinante venga ridotta ad un massimo di fr.
1'400'000.--.
Essi postulano anche l'assunzione di svariati mezzi di prova.
b) Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 LOC). Il ricorso é dunque
ricevibile in ordine.
-
I ricorrenti hanno
sollecitato il Tribunale ad assumere numerosi mezzi di prova. Richiesta cui il
Tribunale ha aderito in larga misura, richiamando agli atti svariati documenti
(cfr. per il dettaglio lo scritto 4 dicembre 1998 del giudice delegato all'avv.
__________), sui quali i ricorrenti hanno potuto prendere posizione. In
applicazione dell'art. 18 cpv. 1 PAmm il Tribunale non ha tuttavia ritenuto di
acquisire nell'incarto, poiché non necessari ai fini del giudizio, gli atti
concernenti la costruzione e l'esercizio dell'autosilo né, per lo stesso
motivo, di far allestire una perizia attestante i costi di puro ripristino di
__________ e, più in generale, a quanto assommi la spesa determinante sulla
quale potranno essere prelevati i contributi di miglioria. Del pari il Tribunale
non ha dato seguito alla richiesta di esperire un sopralluogo, il quale non
avrebbe condotto a nessun utile nuovo chiarimento.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della
legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM) il cantone, i comuni
ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le
opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare
(art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni
particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento
di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono
direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione
particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali
degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al
pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo é
imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente,
esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare
é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l'opera serve
all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure
l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la
redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei
fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione
(lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili
tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare
(art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese
totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni
necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di
costruzione (art. 6 cpv. 1 LCM); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art.
6 cpv. 3 LCM). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei
proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere
di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la
distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole,
può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCM). La natura
dell'urbanizzazione é di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1
LCM). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota é fissata in
base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM). La
determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al
Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
-
4.1. Gli insorgenti negano,
in primo luogo, al comune la legittimazione a prelevare i contributi di
miglioria, per il motivo che l'intervento di sistemazione della __________
verrebbe realizzato su di un sedime oggetto di diritto di superficie e diverrebbe
automaticamente proprietà della società superficiaria . A loro parere
il comune non potrebbe comunque prelevare i controversi contributi, vuoi perché
incassa già dalla superficiaria, per convenzione, una partecipazione agli utili
netti derivanti dall'esercizio dell'autosilo, vuoi perché al costo della sistemazione
eseguita dal comune deve essere sommato quello dell'autosilo stesso, per cui la
percentuale di imposizione del 30% é ampiamente coperta dagli investimenti
effettuati dall'. In relazione a queste prime censure, già sollevate
innanzi alla prima sede ricorsuale, i ricorrenti si dolgono anche del fatto che
il Consiglio di Stato non le abbia esaminate, ledendo l'obbligo di motivare le
decisioni. Per questo motivo essi pretendono in primo luogo che il Tribunale
annulli semplicemente il giudicato governativo e retroceda gli atti al
Consiglio di Stato per rimediarvi.
4.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere
motivata per iscritto (cfr. inoltre l'art. 53 PAmm). Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, é di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della
decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una
giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo
effettivo (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, n. 166; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2c ad art. 26
PAmm). La prassi ammette eccezionalmente la possibilità di riparare il difetto
di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo
alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione
mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra
successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa
(cfr. Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., N. 439; Borghi/Corti, ibidem).
4.3. Nel concreto caso il Consiglio di Stato, che ha effettivamente
omesso di esaminare la censura in rassegna nella decisione impugnata, non ha
rimediato all'accennata omissione in sede di risposta. Per questo motivo il
Tribunale gli ha fissato un nuovo termine all'uopo. Sulle relative
osservazioni, del 25 novembre 1998, i ricorrenti hanno potuto prendere
debitamente posizione. In questo modo il vizio sollevato dai ricorrenti ha potuto
essere sanato. Invano essi contestano la possibilità di una sanatoria a motivo
del potere cognitivo limitato del Tribunale amministrativo. E' ben vero che -
come essi assumono - questo potere é circoscritto alla sola violazione del diritto
(art. 61 seg. PAmm) ed é pertanto più ristretto di quello di cui fruisce il
Consiglio di Stato, che esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di
diritto (art. 56 PAmm). Tuttavia, le censure di cui il Governo ha omesso
l'esame non presupponevano l'esercizio di potere d'apprezzamento, per cui la
loro verifica rientra nell'ambito della violazione del diritto e può pertanto
essere effettuata da parte del Tribunale con pieno potere cognitivo (RDAT
I-1997 N. 21 consid. 3.3.). Gli insorgenti non possono quindi conseguire
l'annullamento puro e semplice della risoluzione impugnata.
4.4. Ciò premesso, la prima censura ricorsuale deve essere disattesa.
Non appare anzitutto necessario disquisire, come hanno voluto le parti, circa
la proprietà della __________. In effetti, comunque sia, la sua sistemazione
viene realizzata dal comune per essere utilizzata quale piazza pubblica con
l'esplicito accordo della __________, come risulta dal patto 4 della
convenzione conchiusa il 24 giugno 1987, il cui contenuto é stato ribadito
dalle parti al patto 3.1. del rogito n. 474 di data 23 marzo 1998 del notaio
__________, alla base della costituzione del diritto di superficie per sé
stante e permanente, di cui essa costituisce l'inserto D. E' vero, come
obiettano i ricorrenti, che il patto 4 della convezione 24 giugno 1987 é stato
parzialmente modificato alla cifra 5 del menzionato istromento: ma la modifica
operata in quella sede non metteva in discussione quel principio. Ciò basta a
legittimare l'imposizione dei contributi di miglioria da parte del comune per
l'opera in rassegna (art. 1 cpv. 1 LCM). Questo diritto non é menomato dal
fatto che il comune incassa, quale indennità per la concessione del diritto di
superficie, una partecipazione all'utile netto d'esercizio dell'autosilo e in
ogni caso degli importi minimi (cfr. patto 10 della convenzione succitata 24 giugno
1987): gli avversati contributi non vengono difatti prelevati per la
costruzione di quell'impianto. Tantomeno, per lo stesso motivo, i costi di
sistemazione di __________ e quelli della costruzione dell'autosilo vanno
sommati.
- 5.1. I ricorrenti
contestano, in secondo luogo, che la sistemazione di __________ e
dell'adiacente __________ costituisca un'opera che possa dar luogo a contributo
di miglioria ed inoltre che essa arrechi vantaggi particolari. Anche questa
censura deve essere respinta.
5.2. Intanto é necessario rilevare che, contrariamente
all'assunto dei ricorrenti, __________ e l'adiacente __________ costituiscono
indubitabilmente delle opere di urbanizzazione generale ai sensi dell'art. 3
cpv. 2 LCM. Poste nel centro della città, dopo la sistemazione alla base del
controverso prelievo di contributi esse svolgeranno difatti una doppia
funzione: esse permetteranno da un lato la circolazione pedonale lungo le
stesse ma nel contempo serviranno da accesso (sempre pedonale) per le proprietà
adiacenti. Il loro rifacimento, che segna nel contempo un profondo mutamento
circa le possibilità di loro fruizione (eliminazione del traffico veicolare e
dei posteggi lungo le stesse), giustifica pertanto l'imposizione di contributi
di miglioria. La sistemazione prospettata dal comune non costituisce difatti
manifestamente un intervento di manutenzione (art. 4 cpv. 4 LCM): né i ricorrenti
lo pretendono.
5.3. Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano
sotto diverse forme. Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opere di urbanizzazione
generale, le piazze in rassegna servono per l'accesso ai fondi confinanti o
comunque posti nelle immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Questa
prima constatazione basterebbe già di per sé a legittimare la controversa
imposizione a seguito di rifacimento delle opere in rassegna. In secondo luogo
la loro pedonalizzazione, previa eliminazione dei posteggi in superficie,
permette un sicuro miglioramento ambientale dell'area circostante sottoforma,
soprattutto, di minor inquinamento fonico, a tutto vantaggio della
tranquillità, salubrità e redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett.
b e c LCM). Da ultimo, l'esecuzione parziale della pavimentazione con materiale
naturale (granito) é suscettibile di conferire maggior pregio a questi ultimi,
incrementandone il valore (RDAT I-1998 N. 53 consid. 4.2. in fine).
A torto i ricorrenti pretendono che l'eliminazione dei
posteggi in superficie e del relativo inquinamento, così come la pedonalizzazione
delle piazze in rassegna siano in realtà conseguenti alla (sola) costruzione
dell'autosilo. Quest'ultima realizzazione - per la quale non viene prelevato
nessun contributo - ha senza ombra di dubbio costituito una irrinunciabile
premessa a questo scopo. Tuttavia per potere beneficiare pienamente dei
predetti, menzionati vantaggi - che, come detto, rimangono comunque subordinati
rispetto a quelli derivanti dal rifacimento di dette opere di urbanizzazione
generale - si é resa necessaria anche la sistemazione di __________ e di
__________.
Pure a torto i ricorrenti eccepiscono che la nuova __________
é concepita appositamente per ospitare manifestazioni all'aperto, atte a
cagionare molestia alle proprietà vicine. A prescindere dal fatto che i
proprietari dispongono di adeguati mezzi legali per tutelarsi da eventuali
immissioni eccessive, la finalità principale - per non dire esclusiva - di
__________ é quella di rimanere sempre aperta al libero accesso pedonale, senza
restrizioni, tutto l'anno: il fatto che essa possa ospitare spettacoli é fenomeno
contingente, circoscritto ad un numero limitato di giorni, ed é pertanto
insuscettibile di menomare i vantaggi dalla stessa arrecati, già peraltro
compressi entro il minimo legale del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).
Irricevibile appare infine la censura secondo cui i posteggi
nel nuovo autosilo sono più cari di quelli in superficie eliminati a seguito
della pedonalizzazione di __________ e __________. In effetti, essa avrebbe
semmai potuto essere presa in considerazione se si fossero prelevati dei
contributi di miglioria per quell'impianto; ciò che non é però il caso. Del
resto la presente, controversa imposizione é fondata sull'eliminazione di
posteggi (in superficie).
- 6.1. I ricorrenti chiedono,
da ultimo, una riduzione dell'importo della spesa determinante per
l'imposizione dei contributi di miglioria e un'estensione del comprensorio
allestito dal municipio. La presentazione di queste censure deriva molto
probabilmente dal fatto che, adottando la deliberazione impugnata 30 ottobre
1997, in accoglimento delle proposte formulate nel messaggio n. 2204 il
consiglio comunale ha precisato l'importo della spesa determinante sul quale
dovevano essere prelevati i contributi di miglioria ed ha inoltre autorizzato
il municipio a procedervi entro due comprensori illustrati in una planimetria
annessa al messaggio (dispositivo n. 4 della deliberazione 30 ottobre 1997).
Nessuna di queste due censure é però ricevibile in questa sede. Le due
precisazioni in rassegna sono difatti sprovviste di indole costitutiva, ma
hanno un valore puramente orientativo. Esse non costituiscono pertanto
decisione, non sono cioè vincolanti, per cui non sono nemmeno impugnabili (art.
208 cpv. 1 LOC, 1 cpv. 1 e 43 PAmm).
6.2. Come é stato spiegato nelle premesse di diritto (sub 3
in fine), la decisione sul principio e sulla percentuale di imposizione spetta
al legislativo. In una recente sentenza inedita del 24 giugno 1997 (in re S.P.
SA e llcc, consid. 3.1.) questo Tribunale ha avuto modo di precisare che,
nell'ipotesi di prelievo, la percentuale di imposizione stabilita dal
legislativo costituisce anche il solo elemento di computo definitivo, e
pertanto, impugnabile. Per l'imposizione effettiva dei proprietari, ovvero per
la ripartizione tra di essi della quota dei costi posta a loro carico, sono invece
determinanti i costi contemplati all'art. 6 LCM, che potranno però essere
accertati nel dettaglio, in via definitiva, solo nella fase esecutiva, di
competenza del municipio (art. 11 cpv. 1, 2 lett. c e 3 LCM; RDAT I-1994 N. 7
consid. 3). La contestazione dell'inclusione di singole posizioni di spesa nel
calcolo dei costi che legittimano l'imposizione dei contributi di miglioria
deve pertanto essere effettuata in quella sede, mediante l'impugnazione del
prospetto dei contributi (art. 11 segg. LCM). Identica soluzione, per lo stesso
motivo, si impone per quanto concerne la domanda di estensione del comprensorio
di imposizione. L'allestimento del prospetto dei contributi, di cui il perimetro
di imposizione costituisce un elemento costitutivo (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. b
LCM), é difatti di competenza del municipio (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3). La
sua contestazione deve dunque avvenire proponendo reclamo contro il menzionato
prospetto, quando il municipio lo avrà pubblicato (art. 11 segg. LCM).
- Sulla scorta delle
considerazioni appena sviluppate il Tribunale respinge il ricorso. La tassa di
giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, LCM, 1, 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di
fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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