AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.89
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00089
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 marzo 1998 di
e __________
patrocinati
da: avv. __________
Contro
la
decisione 11 marzo 1998, no. 961, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 4 dicembre
1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di
realizzare un'autorimessa in uno stabile del nucleo (part. no. __________
RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 dicembre 1996 i
ricorrenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________
informazioni circa le possibilità di trasformare in casa d’abitazione il vecchio
edificio scolastico, situato al centro del nucleo di __________, che il comune
stava per mettere all'asta. Il municipio ha comunicato loro che una risposta
precisa avrebbe potuto essere data solo con la presentazione del relativo
progetto. In merito alle possibilità di realizzare un'autorimessa il municipio
ha rinviato i richiedenti alle disposizioni dell'art. 36 NAPR.
Fondandosi su queste informazioni i ricorrenti hanno
acquistato l'immobile, inoltrando poi una domanda di costruzione per destinarlo
ad abitazione. Il progetto allegato prevedeva la formazione di un’autorimessa
interna a pianterreno.
L'8 agosto 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola tuttavia alla condizione che i ricorrenti
rinunciassero all'autorimessa e versassero un contributo sostitutivo di fr.
3'000.-- per due posti auto mancanti. Il rifiuto del permesso per l'autorimessa
si fondava sull'art. 41 NAPR, che esclude in linea di massima la possibilità di
formare posteggi ed autorimesse nella zona dei nuclei.
Ritenendo che il rifiuto del permesso per l’autorimessa fosse
immotivato, con giudizio 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso contro di esso inoltrato dai coniugi __________. Annullate le clausole
con cui il municipio aveva negato la licenza per quest’opera ed imposto un
contributo sostitutivo per posteggi mancanti, il Governo ha quindi rinviato gli
atti al municipio per nuova decisione debitamente motivata.
Con risoluzione 4 dicembre 1997 il municipio si è nuovamente
rifiutato di rilasciare il permesso per l'autorimessa, ribadendo la propria
volontà di escludere queste infrastrutture dal nucleo in quanto suscettibili di
pregiudicarne i valori estetici ed ambientali e sottolineando nel contempo la
posizione pericolosa e conflittuale dell’opera per rapporto alla vicina fermata
del bus ARL ed al traffico proveniente da sud.
B. Con giudizio 11 marzo 1998
il Consiglio di Stato ha confermato il nuovo provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai coniugi __________.
Posto in evidenza che l'art. 41 NAPR di __________ ammette la
possibilità di concedere deroghe al principio che esclude posteggi ed
autorimesse dal nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto che il diniego non
procedesse da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la norma
conferisce all'autorità comunale.
Pur tenendo conto della particolare posizione dell’edificio
dei ricorrenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la volontà di mantenere
inalterate le caratteristiche tipologiche dell'immobile giustificasse il
rifiuto della deroga.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di diniego
della licenza per l'autorimessa.
Gli insorgenti rilevano anzitutto che l’art. 41 NAPR permette
al municipio di concedere deroghe al principio che esclude posteggi ed
autorimesse dal nucleo. Fatta questa premessa, sottolineano poi la particolare
situazione del loro immobile ed evidenziano come l'autorimessa non pregiudichi
la sicurezza della circolazione. La formazione di un androne o di un portone,
soggiungono, non introdurrebbe un elemento estraneo alla tipologia delle
costruzioni della zona. La volumetria dello stabile rimarrebbe peraltro
invariata. La volontà di mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche
della vecchia sede scolastica, allegano, sarebbe d’altro canto pretestuosa, visto
che il municipio era pronto a demolire l’immobile e l’ha poi venduto affinchè
fosse sistemato e trasformato in casa d'abitazione.
L’unico vero motivo del rifiuto, concludono, sarebbe da
ricercare nell’ostinata volontà di vietare tassativamente qualsiasi autorimessa
nella zona del nucleo. Il che sarebbe inammissibile.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni, ed il
municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi degli
insorgenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (testi, nuovo sopralluogo,
interrogatorio delle parti) non appaiono in effetti atte a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Preliminarmente va
respinta, siccome infondata, l'eccezione sollevata dai ricorrenti con
riferimento alle assicurazioni che il municipio avrebbe loro fornito circa la
possibilità di realizzare la controversa autorimessa.
L'informazione rilasciata dall’esecutivo comunale prima che i
ricorrenti si determinassero ad acquistare l’immobile avvertiva anzitutto che
una risposta precisa avrebbe potuto essere data soltanto previa presentazione
del relativo progetto. I ricorrenti non potevano quindi dedurne che il
municipio si impegnava ad autorizzare l’opera in contestazione. La riserva
apposta toglieva all’informazione qualsiasi carattere di assicurazione
vincolante, suscettibile di condizionare le future decisioni del municipio.
All'informazione, rilasciata all'architetto dei ricorrenti,
era inoltre allegato un estratto delle NAPR del nucleo, ovvero dell’art. 36 di
tali norme, corrispondente all’attuale art. 41. Ai ricorrenti, assistiti da un
valido professionista, non poteva quindi sfuggire che tali disposizioni
consideravano la realizzazione di posteggi ed autorimesse sostanzialmente
contraria alle esigenze di tutela dei valori ed ambientali presenti nei nuclei.
- Controversa in questa sede
è soltanto la formazione dell'autorimessa prevista a pianterreno. Con la nuova
decisione 4 dicembre 1997, qui impugnata, confermativa della risoluzione di
diniego che era stata annullata dal Consiglio di Stato, il municipio ha infatti
omesso di imporre nuovamente anche il contributo sostitutivo di 3’000.- fr. per
posteggi mancanti, che era stato parimenti annullato dal Governo.
Esula inoltre dai limiti del presente giudizio, in quanto
opera non prevista dai piani allegati alla domanda di costruzione, anche la
questione relativa all’ammissibilità di un eventuale posteggio esterno davanti
allo stabile.
- L'art. 41 NAPR,
disciplinante gli interventi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali,
considera la realizzazione di posteggi ed autorimesse sostanzialmente lesiva
dei valori estetici ed ambientali presenti in questi specifici comparti
territoriali. Dipartendosi da questo assunto, la norma precisa pertanto che
"in generale non sono ammessi i posti auto di cui è obbligatoria la formazione
ai sensi dell'art. 44 NAPR".
Scopo implicito ma evidente di questa disposizione è essenzialmente
quello di bandire lo stazionamento dei veicoli all'interno della zona dei
nuclei tradizionali, considerando contrarie alle esigenze di tutela dei valori
estetici ed ambientali le infrastrutture destinate a permetterlo. La norma non
esclude infatti soltanto la costruzione di autorimesse, ma anche la formazione
di posteggi all'aperto. Per principio non lascia quindi spazio alla realizzazione
di opere destinate allo stazionamento dei veicoli.
La norma è sorretta da un importante interesse pubblico. Non
si possono in effetti ignorare le ripercussioni negative che già il semplice
stazionamento di veicoli all’interno dei nuclei produce sul quadro ambientale
ed estetico di queste zone.
Nella misura in cui non si limita a vietare la formazione di
posteggi, ma inibisce pure la costruzione di autorimesse, la norma intende
tuttavia anche proscrivere dal nucleo manufatti e strutture che per la loro
intrinseca natura sono suscettibili di alterarne in modo significativo la
fisionomia e le caratteristiche tipologiche. Sia che vengano costruite come
nuove opere a sè stanti, sia che vengano ricavate mediante opportune
trasformazioni all’interno di stabili esistenti, le autorimesse mal si
conciliano in effetti con la morfologia degli edifici di queste zone.
-
L'art. 41 NAPR non vieta
tuttavia in modo assoluto ed inderogabile la formazione di posti auto
all'interno del nucleo. La norma si limita a decretarne l'inammissibilità in
via di principio, lasciando comunque al municipio la facoltà di concedere
deroghe. Sostanzialmente corrette, oltre che incontestate in questa sede, appaiono
le deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato con
riferimento alla facoltà di deroga che la norma attribuisce all’esecutivo
comunale. Facoltà, che l'autorità comunale ha peraltro rinunciato a contestare
in questa sede.
-
Altrettanto corrette, in
quanto conformi alla dottrina ed alla giurisprudenza, sono pure le esaurienti
considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alle disposizioni
che prevedono la possibilità di concedere deroghe.
In questa sede, è sufficiente ricordare che queste norme si ripropongono
di introdurre nella legge quel margine di flessibilità che necessariamente si
impone al fine di evitare che l'applicazione rigorosa di una prescrizione di
legge porti a risultati insostenibili dal profilo dell'interesse pubblico ad
essa sotteso.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, oltre ad
un'esplicita base legale, la concessione di deroghe presuppone essenzialmente
l'esistenza di una situazione eccezionale tale da giustificare un'inflessione
alla regola. Questione di diritto, che può di principio essere liberamente
esaminata da parte dell'autorità di ricorso, è quella a sapere se sia data una
situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di una
deroga. Questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente - e quindi
verificabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente sotto il profilo
della violazione del diritto per abuso di potere - è invece quella a sapere
quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare le conseguenze derivanti
dall'applicazione rigorosa della regola stabilita dalla legge (cfr. DTF 112 Ib
53, 107 Ib 119; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V
ed., N. 37 B I seg., Scolari, Commentario, II ed., N. 692 seg. ad art. 2 LE)
- Nell'evenienza concreta, il
Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che la situazione dello stabile dei
ricorrenti presentasse connotazioni di eccezionalità tali da giustificare,
almeno in linea di massima, la concessione di una deroga.
La deduzione dell’istanza inferiore non può essere condivisa.
Il fatto che l'edificio dei ricorrenti risulti collocato in
una posizione relativamente isolata nel contesto del nucleo e che due stradine
comunali lo dividano dalle altre costruzioni non costituisce per nulla una
circostanza eccezionale atta a legittimare la concessione di una deroga al
principio sancito dall’art. 41 NAPR. Contrariamente a quanto assume il Governo,
l'immobile non è peraltro separato dal resto del nucleo, ma ne è parte
integrante. Ad esso è anzi assegnato un ruolo importante nella definizione del
tessuto urbanistico di questo comparto. Basta in effetti un semplice esame
cartografico per rendersi conto che l’edificio si situa addirittura in una
posizione centrale per rapporto ai comprensori che formano il nucleo di
__________ (cfr. piano delle zone). Non per nulla i pianificatori incaricati di
elaborare il piano particolareggiato di questa zona ne sottolineano
l’importanza, annoverandolo fra gli edifici significativi (cfr. planimetrie del
piano particolareggiato del nucleo).
Vero è che la posizione dello stabile dei ricorrenti è
comunque singolare. Ciò non basta tuttavia per ravvisarvi gli estremi del caso
eccezionale suscettibile di giustificare la concessione della deroga auspicata.
Per autorizzare in via di deroga la formazione di posteggi od autorimesse nella
zona del nucleo occorre in effetti che la situazione del fondo presenti
connotazioni particolari tali da far apparire ingiustificata, dal profilo
dell’interesse pubblico sotteso, l’applicazione rigorosa del principio sancito
dall’art. 41 NAPR. Condizione, questa, che nel caso in esame non si verifica
affatto.
Il fatto che l’edificio dei ricorrenti si affacci sulla
strada principale che attraversa il nucleo non costituisce di certo una
circostanza eccezionale atta a legittimare la concessione di una deroga.
Numerosi altri edifici si trovano in effetti nella stessa situazione. Tale
circostanza depone anzi contro la concessione di una deroga, poichè lo stabile
dei ricorrenti concorre in misura significativa a determinare l’immagine del
nucleo che si presenta a chi vi transita passando dalla strada principale che
sale verso __________.
Già perchè nella fattispecie in esame non sono ravvisabili
gli estremi del caso eccezionale la deroga non può quindi essere accordata.
A torto reputano poi i ricorrenti che l’apertura di un
portone per un’autorimessa non alteri in misura apprezzabile l’aspetto
dell’edificio. Rapportata alle esigue dimensioni della facciata, la modifica
concretamente prevista appare di primo acchito d’importanza tutt’altro che
trascurabile. Essa è inoltre volta ad inserire nello stabile un elemento
architettonico sostanzialmente estraneo alla tipologia degli edifici del nucleo
e vi introduce - in modo per nulla discreto - un contenuto che contribuisce a
snaturare le caratteristiche morfologiche dello stabile e di riflesso l’aspetto
tradizionale di questo comparto territoriale, sorto e sviluppatosi ben prima
dell’avvento dell’automobile.
Sostanzialmente privo di rilievo è il fatto che alcuni
edifici del nucleo siano stati dotati di autorimesse a pianterreno. Queste trasformazioni
sono comunque state autorizzate prima dell’entrata in vigore del PR. Non
permettono quindi ai ricorrenti di appellarvisi al fine di ottenere altrettanto
per parità di trattamento.
- Sulla scorta di queste
considerazioni, non essendo dati gli estremi del caso eccezionale,
sostanzialmente immune da violazioni del diritto appare di conseguenza la
decisione del municipio di negare la concessione di una deroga per realizzare
la prevista autorimessa.
Seppur per altri motivi il ricorso va quindi respinto,
confermando la decisione governativa impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei ricorrenti in solido che rifonderanno fr. 1'000.-- al
comune a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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