AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.119
Data decisione, Autorità:
30.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00119
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
contro
la
risoluzione 31 marzo 1999 (n. 1439) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 luglio 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e
immigrazione, le ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in
seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1938), cittadina
italiana, è domiciliata in Svizzera dal 1963. L'ultimo termine di controllo del
suo permesso è stato fissato al 26 settembre 1998. Nel 1986 essa si è
regolarmente trasferita da __________ a __________ (cambiamento di cantone).
Nel 1987 è andata a vivere con la famiglia ad __________ __________, nel 1989
in via __________. Nel 1995 è rimasta vedova. Il 15 marzo 1997 essa ha
notificato all'Ufficio regionale degli stranieri la modifica dell'indirizzo con
nuovo recapito in via __________ sempre ad __________, il 18 marzo 1998 dal n.
6 al n. 8 con effetto dal 1° aprile 1998. La ricorrente è proprietaria di due appartamenti
in uno stabile di __________ (I).
B. Il 7 aprile 1998 l'allora
Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha richiesto alla
Polizia cantonale di accertare se __________ soggiornasse effettivamente in
modo continuo e regolare ad __________ con il figlio __________ e la nuora
__________. Interrogata il 9 giugno 1998, l'interessata ha in sostanza affermato
di vivere tra __________ e __________ __________ __________ (I), trascorrendo
la maggior parte delle notti in Svizzera e dormendo in un piccolo letto
pieghevole sistemato di volta in volta nella camera del figlio __________. La
polizia ha in seguito trasmesso alla Sezione degli stranieri un rapporto di
segnalazione indicando di non ritenere credibile la versione della ricorrente,
dal momento che il figlio Isidoro __________ e la nuora __________, anch'essi
analogamente interrogati, avevano in precedenza dichiarato che la stessa si era
trasferita in Italia dopo la morte del marito.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 8 luglio 1998 la Sezione degli stranieri
ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per risiedere da
tempo, in maniera stabile, all'estero in un immobile di sua proprietà. L'autorità
ha precisato che il recapito di __________ in via __________ era ed è
unicamente fittizio e la sua presenza in Ticino limitata a pochi giorni l'anno.
La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
D. Adìto dall'interessata, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 31 marzo 1999. Il
Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, in
quanto l'insorgente avrebbe risieduto in modo effettivo all'estero presso la
propria abitazione per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale
ha fondato il proprio giudizio sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla
ricorrente e dalla nuora alla Polizia cantonale, nonché sulle risultanze dei
controlli effettuati dalla Polizia comunale di __________ tra marzo e aprile
1998.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la
validità del suo permesso di domicilio in Svizzera. Contesta in sostanza che
sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso. Sottolinea
come gli accertamenti effettuati dalla polizia si siano limitati nell'arco di
due soli mesi. Ritiene che, in tutti i casi, le diverse dichiarazioni rilasciate
alla polizia siano state mal interpretate dal Governo e non corrispondano alla
realtà. Indica che il centro dei propri interessi personali e famigliari si
trova in Ticino e che la presenza a __________ __________ __________ è anche
dovuta alla necessità di occuparsi della manutenzione e dell'amministrazione
dei due appartamenti di sua proprietà.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del
permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente
sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr.
STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente. Le testimonianze
offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Tuttavia,
se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio
unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso
del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono
sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2
cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a
notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade
immediatamente. Esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce
nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il
termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Ne consegue che, in caso di
trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in
Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad
evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la
presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio
di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg.,
consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più
luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede
maggiormente.
-
3.1. Interrogata dalla
Polizia cantonale il 9 giugno 1998 in merito alla sua residenza regolare e
continua ad __________, la ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Dal 1963 sono a
beneficio del permesso di domicilio. Ho sempre abitato in quel di Agno, dove
abito tuttora in via __________ n. 8. L'appartamento in questione è intestato
ai miei figli __________ ed __________. In precedenza abitavo al n. 6 di via
__________ e lì il contratto di affitto era a mio nome. Poi nel marzo di
quest'anno abbiamo traslocato al n. 8. Sono al beneficio di una rendita AVS e
mensilmente percepisco una rendita di fr. 1'600.– circa. In Italia, a
__________ __________ __________ in __________ sono proprietaria di due appartamenti
che si trovano in una palazzina di due piani. Devo dire che dalla morte di mio
marito avvenuta nel 1995, la maggior parte del tempo lo passo a __________
__________ __________. Qualche volta vengo pure ad Agno nell'appartamento che
divido con il figlio. Non ho a disposizione una camera tutta mia. Dormo con mio
figlio __________ in un piccolo letto, uno di quelli pieghevoli. Come detto la
maggior parte del tempo la passo a __________ ma qualche volta risiedo pure ad
__________. Sono in regola con tutti i pagamenti comprese le imposte. Il mio
medico dentista e il medico di famiglia sono di __________. Posso dire che in
un mese dormirò a Lavena una decina di volte. Le altre notti le passo ad Agno.
E questo dal 95 ad oggi. Le giornate per la maggior parte le passo invece in Italia".
La nuora __________ e il figlio __________ hanno dal conto loro
rispettivamente dichiarato alla polizia:
"Sono coniugata con
__________ dal 17.08.1995. Ci siamo sposati a __________ e io sono rimasta in
paese sino al 1° marzo 1998. Nel periodo citato venivo di tanto in tanto a
trovare mio marito ad __________ in __________. La mia presenza era saltuaria
infatti ci trovavamo circa una volta ogni due-tre mesi. Alle volte veniva lui
in paese e pertanto la mia presenza in Svizzera era limitata. La madre di mio
marito, signora __________, è domiciliata ad __________ al nostro stesso
indirizzo presso il figlio . E' pure proprietaria di una casa a
__________ __________ __________ / in __________. Dalla morte del di
lei marito, avvenuta in data 09.08.1995, la __________ abita per la gran parte
del tempo nella sua casa di __________ anche per poter effettuare lavori di
manutenzione alla stessa. La sua presenza ad __________ è saltuaria. Capita che
delle volte si fermi a dormire ad __________. Io e mio marito di fatto siamo
domiciliati ad __________ presso il fratello __________, __________. E' un
appartamento di 3½ locali con due camere da letto. Il __________ non è sposato.
Una camera è usata da mio cognato e da sua madre mentre l'altra è per noi due.
La nostra presenza ad __________ non è continua. Infatti capita che dormiamo a
__________ e al mattino rientriamo in Svizzera dove mio marito lavora. Nelle
ultime 8 settimane avremmo dormito una decina di volte ad __________ da mio
cognato. Il rimanente lo abbiamo trascorso a __________ __________ __________.
Dopo un momento di riflessione e dopo aver discusso con l'interrogante mi
decido a dire la verità. Mia suocera __________ abita dalla morte del marito,
avvenuta nel 1995, a __________ __________ __________ dove è proprietaria di
due appartamenti. Non viene quasi mai in Svizzera. Dal mio arrivo nel mese di
marzo non sono mai venuta a dormire ad __________. In pratica ho aiutato mio
cognato nel trasloco da via __________ ma di fatto non ho mai abitato ad
__________. Ho preso alloggio unitamente a mio marito nel secondo appartamento
di proprietà di mia suocera. Non paghiamo affitto e quando possiamo aiutiamo la
__________ nel pagamento delle tasse. Mio marito dal 1° marzo 1998 ha sempre
dormito a __________ __________ __________. Al momento è in malattia per
problemi di pelle (allergia) e, a causa di un incidente, riceve un indennizzo
dall'invalidità di circa fr. 1'500.– mensili"
(verbale __________ 9 giugno
1998).
"Sono titolare del
garage __________ di __________ sito a __________ in via al __________. Nel
garage oltre al sottoscritto lavorano un operaio ed un apprendista. Da
settembre del 97 io sono in malattia a causa di una psoriasi alle braccia, alle
gambe ed in altre parti del corpo. Sono domiciliato in Svizzera dal 1964. Mio
padre si trovava in Svizzera già dal 1959 e mia madre vi giungeva dopo la mia
nascita. Io sono sposato dal 1995. Mia moglie ha sempre abitato prima a
__________ e poi a __________ __________ in __________. Dal marzo di quest'anno
si notificava presso il comune di __________. Praticamente veniva ad abitare
con me.
Sollecitato dall'agente interrogante, __________ ha dichiarato:
"Devo dire che dal
1995 le cose presso il garage non funzionano tanto bene. Il lavoro è diminuito
considerevolmente. Da quando sono in malattia mi viene corrisposto un
indennizzo mensile di fr. 1'500.– di media al mese. Per questo motivo, data la
scarsità di soldi, provvisoriamente mi sono trasferito a Lavena __________ __________
in un appartamento di proprietà di mia madre. L'appartamento si trova in una
palazzina di due piani e quattro appartamenti. Due di questi sono di mia madre.
In uno vi abita lei, mentre l'altro me lo ha dato in uso. Qui non pago affitto.
Nell'appartamento di __________, formato da due camere ed un tinello vi abita
mio fratello __________. Devo dire che da marzo ad ora vi avrò dormito una sola
volta. In precedenza ho abitato in via __________ dall'87 all'89. Poi ci siano
trasferiti in via __________ presso la casa __________. Poi, dopo la morte di
mio padre avvenuta nel 95 ci siamo trasferiti in via __________ dove avevamo un
appartamento di 2 camere ed una sala. Qui abitavo con mio fratello __________.
Mia madre __________ invece si trasferiva a __________ __________ __________.
Praticamente viveva un po' là e un po' qua. L'affitto era di 1'200.– al mese.
L'appartamento di via __________ costa fr. 1'150.– (tutto compreso). In detto appartamento
vi è qualche mio indumento, ma nulla di mia moglie. La mia intenzione è quella
di trovarmi un appartamento a buon mercato ad __________, dove andare a vivere
con mia moglie. La residenza di __________ __________ __________ come detto è
provvisoria in attesa che la mia situazione finanziaria migliori. Faccio presente
che ho pure in corso una domanda di naturalizzazione".
(verbale __________ 9 giugno
1998).
Va rilevato che la ricorrente non contesta esplicitamente
tali verbali d'interrogatorio, limitandosi ad indicare che il Consiglio di
Stato li avrebbe solo mal interpretati.
3.2. Alla luce di queste chiare affermazioni, si deve dunque
ammettere che __________ risiede prevalentemente a __________ __________
__________ dal 1995, ossia a partire dal decesso del marito. Tale situazione
porta alla decadenza del suo permesso (DTF 99 Ib 7). Sollecitata dall'agente
interrogante riguardo a quanto dichiarato il figlio e la nuora, la ricorrente
ha invero ribadito di recarsi quotidianamente presso la casa di __________
__________ __________ ma di passare le notti ad __________. Una certa presenza
in via __________ e, successivamente, in via __________ e 8 ad __________
sembrerebbe pure confermata da alcune persone (doc. A-F). Tali constatazioni
non possono tuttavia essere di soccorso alla ricorrente. Difatti, ai fini della
decadenza del permesso di domicilio, se la durata della residenza nei due
luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF
inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b). Orbene, dagli atti risulta che
__________ è proprietaria di due appartamenti in una palazzina di due piani in
via __________ a __________ __________ __________. Essa, a partire dalla morte
del marito, avrà pure dovuto occuparsi della relativa manutenzione e
amministrazione. Tuttavia, la ricorrente non indica che la presenza in Italia
fosse dettata esclusivamente per tale motivo (ricorso ad 4.1. "anche").
Inoltre l'insorgente ha già avuto modo di affermare di aver alloggiato nei
locali a partire dalla morte del coniuge. Va pure rilevato che gli appartamenti
non sono stati dati in locazione a terzi (ricorso al Consiglio di Stato ad 2;
v. anche verbali d'interrogatorio __________, foglio 2, e __________ foglio 1).
Stante quanto precede, il Tribunale ritiene che vi siano elementi sufficienti
per concludere che la ricorrente, a seguito del decesso del marito avvenuto nel
1995, si è trasferita in Italia negli appartamenti di cui è proprietaria con lo
scopo di risiedervi. Non è dunque necessario prendere in considerazione il
fatto che gli accertamenti sull'assenza dell'insorgente sono stati effettuati
dal comune di __________ limitatamente al periodo marzo-aprile 1998 e non
sull'arco di sei mesi. Del resto le precedenti risultanze sono pure avvalorate
dalla dichiarazione della nuora e dal figlio, nonché dal fatto che essa non ha
nemmeno a disposizione una camera tutta sua nell'abitazione in via __________
tanto da dover - a suo dire - dormire con il figlio __________ in un piccolo
letto pieghevole. Mal si comprenderebbe infatti come mai essa abbia preferito
optare per questa scomodissima soluzione quando ha a disposizione ben due
appartamenti a __________ __________ __________. Tale dichiarazione sembra
piuttosto sia stata rilasciata al fine di evitare la decadenza del suo
permesso. Anche il certificato AIRE, tra l'altro prodotto per la prima volta
solo in questa sede, non porta a diversa conclusione (doc G). Esso indica
l'indirizzo in __________ ad __________, allorquando essa non vi abita più sin
dal 15 marzo 1997. Inoltre, il fatto di avere i figli e i propri medici di
fiducia in Svizzera, di tenervi delle relazioni bancarie e assicurative nonché
di farvi pure la spesa non sono ragioni atte ad impedire il provvedimento
adottato dal dipartimento. Tali relazioni possono essere mantenute anche dalla
località di confine italiana, come del resto essa sta già facendo. Va ricordato
che il permesso di domicilio decade anche se il centro dei propri interessi non
è stato trasferito al di fuori della Svizzera (v. consid. 2).
3.3. Va infine sottolineato che nell'applicazione dell'art. 9
cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi.
Determinante è unicamente il quesito a sapere se lo straniero abbia risieduto
all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono
di conseguenza irrilevanti le argomentazioni della ricorrente volte a ritenere
sproporzionato il provvedimento adottato a seguito della lunga durata della sua
presenza in Svizzera quale domiciliata.
-
Sulla scorta di quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Il ricorso è pertanto respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________,
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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