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Numero d'incarto:
52.1999.173
Data decisione, Autorità:
19.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00173
Lugano
19 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 giugno 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 26 maggio 1999, no. 2257, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 novembre 1998, no.
2365, della Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza di
condurre a tempo indeterminato, limitatamente al dispositivo no. 2
concernente le spese peritali;
visti:
-
la risposta 17 giugno 1999 del
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
gli scritti 15 luglio e 10 agosto
1999 del perito lic. psic. __________;
-
le osservazioni 20 agosto 1999 del
ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 agosto 1998 __________
è stato sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrietà (alcolemia:
0.97-1.40 g ‰) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
Preso atto dei contenuti della perizia psicotecnica 3
novembre 1998 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA),
con risoluzione 19 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre
precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio
2000. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame
psicotecnico, nonché alla presentazione di un certificato medico internistico
attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande
alcoliche e di un certificato medico d'idoneità comprovante la mantenuta
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità dipartimentale ha
pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
B. a) Il 2 dicembre 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
postulandone in via principale la riforma nel senso di pronunciare una revoca
ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr (revoca per malattia psichica) senza
subordinare un possibile riesame ad un periodo di prova. In via subordinata ha
chiesto che un riesame della situazione sia concesso già a partire dal mese di
luglio 1999. Egli ha inoltre sollecitato l'allestimento di una perizia
psichiatrica in merito alla sua idoneità caratteriale a condurre veicoli a motore.
b) Il Consiglio di Stato ha dato mandato al lic. psic.
__________ di allestire una perizia psichica, il quale il 5 marzo 1999 ha presentato
il proprio referto. In sostanza il perito ha ritenuto che __________ non era
idoneo alla guida di veicoli a motore.
c) Con decisione 26 maggio 1999 il Governo ha respinto il gravame,
ponendo a carico dell'insorgente il pagamento delle spese peritali ammontanti a
fr. 1'950.-- e fr. 200.-- per tassa di giustizia.
C. Il 15 giugno 1999 il
ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
una riduzione a fr. 200.--delle spese peritali poste a suo carico. Ciò corrisponderebbe
all'importo usualmente fatturato dalla Sezione della circolazione per
l'allestimento di una perizia da parte dello psicologo del traffico lic. psic.
__________ (fr. 350.--), ridotto proporzionalmente in ragione del parziale
accoglimento del gravame. Andrebbe inoltre considerato che il colloquio è
durato poco meno di due ore e le valutazioni, a cui è giunto il perito, sono in
netto contrasto con la diagnosi del dott. med. psic. __________, che segue da
tempo il ricorrente. Considerato infine che egli aveva postulato di essere
sottoposto ad una perizia psichiatrica e non psichica, i costi addebitatigli
sarebbero sproporzionati e lesivi dell'art. 4 Cost.
D. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che si è
riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.
E. a) Su richiesta di questo
tribunale il perito lic. psic. __________ ha precisato di aver fatturato fr.
150.-- per pagina (fr. 150.-- x 13 pagine = fr. 1950.--) e che l'adempimento
del mandato ha comportato un dispendio lavorativo di circa 25 ore.
b) Dal canto suo il ricorrente si è riconfermato nelle sue
precedenti allegazioni, contestando il numero delle ore fatturate, a suo dire
esorbitante per rapporto al referto steso.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 28 PAmm
l'autorità amministrativa può condannare la parte soccombente al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese. Le indennità (…) ai periti sono quelle
previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 29 PAmm), la quale all'art.
33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal giudice
secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della
difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463).
In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria
dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti
dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso
chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese
peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia
esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no.
381).
- Nella fattispecie
__________ contesta l'ammontare delle spese peritali poste a suo carico.
Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie
solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a
fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente
dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel
primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa
un'ora. Nel caso in esame l'onere lavorativo e l'impegno profuso dal perito
sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in
circa venticinque ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato
per stendere il referto.
L'insorgente contesta tale valutazione, definendola
esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, va disattesa.
Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa un'ora per prendere
visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il ricorrente, una nota
d'onorario di fr. 1'950.-- appare tutto sommato ragionevole. Si deve infatti
considerare che il referto peritale conta di 13 pagine, scritte con carattere
minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile che il
perito abbia necessitato 10 ore circa. Fatturando un onorario di fr. 150.--
all'ora, per un totale di circa 13 ore, la nota emessa per l'allestimento della
contestata perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso.
Ciò vale a maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di
aver impiegato circa venticinque ore.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene
che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente
proporzionata al lavoro svolto.
Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46
cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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