AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.181
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00181
Lugano
10
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 giugno 1999 di
__________, __________,
patr.
da: Studio legale __________,
contro
la
decisione 2 giugno 1999, no. 2399, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 18 marzo 1999, no. E
130, della Sezione degli stranieri in materia di rifiuto del rilascio del
permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
brasiliana nata l'11 gennaio 1967, divorziata, è madre di quattro figli,
segnatamente: __________ (1983), __________ (1985), __________ (1991) e
__________ (1993), che risiedono tutti in __________ con il padre di questi
ultimi due.
Essa ha soggiornato in Svizzera una prima volta dal 13
gennaio a maggio 1997 ed in seguito da settembre 1997 a gennaio 1998. La
ricorrente ha poi fatto ritorno nel nostro paese nell'aprile 1998 per unirsi in
matrimonio con il cittadino svizzero __________. Le nozze sono state celebrate
solo il 3 novembre 1998, in quanto da luglio ad ottobre __________ è stato
incarcerato nell'ambito di un'inchiesta penale. All'insorgente è dunque stato
rilasciato un permesso di dimora annuale, valido fino al 25 ottobre 1999.
Dopo la celebrazione del matrimonio il signor __________ è
nuovamente stato tradotto in carcere presso il penitenziario La Stampa.
B. Il 25 novembre 1998
__________ è stata raggiunta dall'ultimogenito __________. Con istanza 30
novembre l'insorgente ha postulato il rilascio di un permesso di dimora annuale
in favore del figlio, precisando nel contempo di non avere alcuna intenzione di
richiedere un permesso di soggiorno per gli altri suoi tre figli.
Il 18 marzo 1999 la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei
permessi e dell'immigrazione) ha respinto la richiesta, osservando che
__________ non aveva alcun diritto ad ottenere un siffatto permesso e che
inoltre la madre non disponeva di sufficienti mezzi finanziari per far fronte
al suo mantenimento.
C. Contro tale risoluzione
__________ si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, postulando il suo annullamento
ed il rilascio del permesso richiesto.
Con decisione 2 giugno 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto
il gravame. A mente del Governo non sarebbero dati i presupposti per
richiamarsi all'art. 8 CEDU, in quanto le circostanze non giustificano un
ricongiungimento parziale. L'autorità cantonale ha inoltre messo in evidenza
che __________ è entrato nel nostro paese senza essere in possesso del relativo
visto giusta l'art. 4 cpv. 2 OEntr e che, di principio, non è rilasciato alcun
permesso in mancanza di tale visto.
D. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate
in precedenza. Afferma che è stato un impiegato dell'ufficio stranieri di
__________ ad indicarle l'iter procedurale da seguire per ottenere il rilascio
del permesso, senza peraltro informarla che era pure necessario richiedere un
visto. Non le si può dunque rimproverare ora di aver violato la legge.
Asserisce inoltre di essere aiutata finanziariamente dai suoceri e che a
partire dal 1. giugno 1999 essa lavora presso una casa per anziani in qualità
di ausiliaria di pulizie. Inoltre a partire da luglio il marito riprenderà
l'attività lavorativa, provvedendo in questo modo alla sussistenza della
propria famiglia. Sostiene di aver chiesto di poter tenere presso di sé soltanto
uno dei suoi quattro figli, in quanto solo __________ ha vissuto in modo
traumatico la lontananza dalla madre, cadendo in uno stato di apatia, mentre
ora si è integrato molto bene nel seno della nuova famiglia e si è ripreso.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato, delle cui argomentazioni se ne dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a della LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il
coniuge ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.
Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha
alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dal figlio in virtù dell'art. 17
cpv. 2 LDDS. Infatti il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38
ss. OLS che, tuttavia non conferiscono alcun diritto alla ricorrente (DTF 115 Ib
3 consid. 1b).
1.4.
Non esiste alcun trattato tra la Svizzera ed il Brasile, dal quale scaturisca
un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può
invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre - in particolare - che il membro della famiglia, con il quale lo straniero
afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario
che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda
la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di
un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è
consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un
permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la
certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid.
1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un
cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il
diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il
diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b no. 3 OG (DTF
122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, a questo Tribunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a
LALPS. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia,
in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid.
1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere
mantenuto con il figlio un legame vivo ed intenso. Per la soluzione della
vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e
l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente al figlio. Infatti il
ricorso va comunque respinto nel merito per le ragioni che seguono, nella
misura in cui esso è ricevibile.
1.6. Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può essere
decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Questo tribunale non ritiene infatti di dover sottoporre __________ ad una
perizia psicologica, in ogni caso non espressamente richiesta dalla ricorrente,
in quanto non porterebbe alcun nuovo elemento di giudizio.
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (no. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non quando questa intromissione
è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (no. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 II 385
consid 4b, 119 Ib 81 consid. 2c) il genitore che si è separato di sua spontanea
volontà dalla propria famiglia per risiedere in un altro paese, non può dedurre
dall'art. 8 CEDU alcun diritto assoluto volto ad ottenere un'autorizzazione di
soggiorno in favore della propria prole, se ha dei rapporti meno stretti
rispetto a quelli intrattenuti con l'altro genitore o con la persona affidataria
e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Il
ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli ha intrattenuto le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti, non si deve tener
conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti
intervenuti e delle prospettive future. Pertanto, l'autorizzazione di soggiorno
in favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, quando
sono adempiuti i seguenti presupposti (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid.
4b, nonché 118 Ib 153 consid. 2b per quanto concerne l'art. 17 cpv. 2 LDDS):
-
la
separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore
residente in Svizzera;
-
non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa;
-
la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità.
- L'insorgente sostiene, a
torto, che le condizioni per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiute.
3.1. Si deve innanzitutto considerare che __________ si è separata
volontariamente dalla propria prole, che ha lasciato in __________. La
ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi dai propri figli, bensì ha
scelto la via della separazione per cercare di ricostruirsi una vita
all'estero, dopo aver avuto dei legami affettivi non duraturi, tra i quali vi è
da annoverare un matrimonio sfociato in un divorzio (cfr. ricorso 18 giugno
1999, cifra 12.2).
3.2. Non è inoltre stato dimostrato che durante tale periodo
essa abbia mantenuto contatti intensi con i quattro figli, o quantomento con
__________. Infatti a partire dalla sua prima venuta in Svizzera nel gennaio
1997 essa li ha rivisti solo per brevi periodi: tre-quattro mesi nel 1997 e
solo altri due mesi nel 1998, rispettivamente tre per __________. Durante tali
periodi i ragazzi sono stati accuditi dal padre dei due più piccoli. Dal canto
suo la madre non se ne è occupata, lasciando la loro cura, educazione e
mantenimento per intero nelle mani del padre. Infatti non solo agli atti non
figura alcuna prova in tal senso, ma anche la ricorrente non lo ha mai sostenuto.
Ciò dimostra che il legame tra l'insorgente e la sua prole, ed in particolare
con __________, non è così strettamente vissuto come essa asserisce. Neppure la
dichiarazione sottoscritta dal padre di __________, che acconsente a lasciar
risiedere il figlio presso la madre, è atta a provare che la relazione tra
questi è preponderante.
A mente della ricorrente l'aver richiamato a sé soltanto il
più piccolo dei propri figli sarebbe dettato da problemi psico-fisici avuti dal
bambino a seguito della lontananza. Ora è risaputo che soprattutto nei primi
anni di vita di un bambino, il rapporto con i genitori è molto importante.
Sulla scorta delle tavole processuali non si può tuttavia trarre la conclusione
che una nuova separazione dalla madre possa nuocere in maniera rilevante al
bambino. Lo stesso medico che ha visitato __________ ha sì asserito che il
bambino "mostra uno stato di salute psicofisica nettamente migliorato
rispetto al momento del suo arrivo in Svizzera". Egli non si è
tuttavia espresso né sullo stato di salute che il bambino aveva in __________
ed eventualmente sulle cause di tale stato, limitandosi a riportare che il
bambino era caduto in uno stato di apatia rilevante "secondo quanto
asserito dalla madre", né in merito ai motivi dell'asserito susseguente
miglioramento. Egli ha infatti solo avanzato l'ipotesi che il miglioramento sia
dovuto al nuovo ambiente familiare ("Sembra che (…).").
Inoltre va considerato che la prima separazione dalla madre risale al
gennaio-maggio 1997. Se il bambino avesse vissuto così male la lontananza,
l'insorgente non si sarebbe certamente più separata dal figlio oppure avrebbe
ridotto al minimo indispensabile i periodi di lontananza. I ritorni in patria
sono invece stati sporadici rispetto al tempo trascorso in Svizzera. Nel
periodo in cui __________ si trovava in carcere, nulla la tratteneva in
Svizzera. Appare infatti logico ritenere che se __________ avesse mostrato
problemi dovuti alla separazione, essa avrebbe fatto ritorno in __________ per
stare con lui fino alla celebrazione del matrimonio.
Non risulta pertanto che rispetto al passato l'attuale
situazione famigliare di __________ abbia subìto delle modifiche tali da
impedirgli di continuare a vivere nel proprio paese d'origine e costringerlo a
stabilirsi in Svizzera dalla madre, unico legame che ha nel nostro paese.
Quest'ultima non è stata in grado, nel corso di tutta la procedura, di
dimostrare l'esistenza di circostanze particolari e plausibili che impongano
ciò. Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare
d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque
ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel
suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima
è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo
informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue
allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a).
Collaborazione che, in concreto, è mancata da parte dell'insorgente, la quale,
malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo comunque
dimostrare l'esistenza di circostanze atte a giustificare l'accoglimento della
domanda di ricongiungimento con il figlio.
Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non
adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli di rilievo nel recarsi in Brasile,
si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare
l'autorizzazione d'entrata ad __________ per stabilirsi in Svizzera, non hanno
violato l'art. 8 CEDU.
Sulla scorta di quanto esposto può dunque restare indecisa la
questione relativa all'iter procedurale seguito dalla ricorrente per farsi
raggiungere dal figlio, in quanto la risoluzione del Consiglio di Stato
dev'essere comunque confermata.
- Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.
Visto l'esito del gravame la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 4, 7 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LDDS; 38
segg. OLS; 10 lett. a della LALPS 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di
30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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