AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.190
Data decisione, Autorità:
01.12.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00190
52.1999.00223
Lugano
29 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 30 giugno e 30 agosto 1999 di
__________, __________,
rappr. da __________,
Contro
le risoluzioni 9 giugno, n. 2482, (a) e 6 luglio
1999, n. 2951, (b) del Consiglio di Stato, che hanno respinto le rispettive
impugnative inoltrate dall'insorgente avverso le decisioni 6 maggio 1999 (a)
e 7 settembre 1998 (b) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora ai figli
__________, __________ (a) e __________ __________ (b) a titolo di
ricongiungimento famigliare;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
(1963), cittadina brasiliana vedova, è entrata la prima volta in Svizzera il 27
marzo 1995 invitata da un cittadino portoghese residente nel nostro Paese con
cui intendeva sposarsi. Essa ha lasciato in __________ presso la sorella i suoi
tre figli __________ (15.4.1984), __________ (31.10.1986) e __________
(20.3.1988), nati dall'unione con il marito connazionale __________, deceduto
il 1° giugno 1993. Il 26 giugno 1995, dopo essere stata interrogata dalla
polizia in merito al suo soggiorno in Svizzera, la ricorrente è stata obbligata
a lasciare il territorio cantonale. Il 17 dicembre 1995 è ritornata nel proprio
paese d'origine. Il 13 maggio 1996 è ripartita dal __________ alla volta
dell'Italia. Il 4 giugno 1996 ha raggiunto nuovamente la Svizzera, mentre nel
corso del mese di settembre si è trasferita nella vicina Penisola. L'8 ottobre
1996 l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) le ha vietato l'entrata in
territorio elvetico dal 15 ottobre 1996 all'8 ottobre 1998, siccome indesiderata
a causa del suo comportamento (dichiarazioni contrastanti sullo scopo del suo
soggiorno). Il 24 febbraio 1997 l'insorgente è potuta rientrare in Svizzera al
fine di sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1940), conosciuto
durante il suo soggiorno a __________ nel 1995. Le nozze sono state celebrate
il 25 febbraio 1997. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di
dimora, regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 24
febbraio 2000. Nel contempo, l'UFDS ha revocato il divieto d'entrata.
B. a) Con
decisione 7 settembre 1998 l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e
immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di
__________ volta ad ottenere un permesso di dimora per la figlia di primo letto
__________, giunta il 13 marzo 1998 in territorio elvetico. L'autorità ha dato
rilievo al fatto che si trattava di un ricongiungimento famigliare parziale.
Inoltre non era dato di sapere quando la madre avrebbe portato gli altri due
figli di secondo letto in Svizzera e come intendesse mantenerli
finanziariamente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9,
12, 16 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
b) Il 23 novembre 1998 sono entrati in
Svizzera i figli __________ e __________. Il 19 gennaio/9 febbraio 1999 la
madre ha chiesto anche per loro il rilascio di un permesso di dimora a titolo
di ricongiungimento famigliare. Il 6 maggio 1999 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ne ha respinto la domanda, in quanto non era stata inoltrata
tramite una rappresentanza elvetica all'estero giusta l'OEnS. L'autorità ha
negato l'effetto sospensivo in caso di ricorso. La risoluzione è stata resa in
applicazione dell'art. 2 cpv. 6 (recte: 4 cpv. 2 lett. a) OEns.
C. Adìto da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto i rispettivi gravami il 9
giugno (__________e ) e 6 luglio 1999 (). Secondo il Governo,
la ricorrente avrebbe in primo luogo dovuto inoltrare una domanda d'entrata in
Svizzera tramite la rappresentanza diplomatica elvetica del luogo di residenza
dei figli. In entrambe le decisioni l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che i
ricorsi fossero comunque da respingere nel merito - nonostante il
ricongiungimento divenuto nel frattempo completo - a seguito della durata
pluriennale della separazione volontaria tra madre e prole nonché della
mancanza di interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni
esistenti. Inoltre non risultava che le autorità avessero ostacolato le
relazioni intrattenute fino a quel momento. Ha quindi considerato abusivo invocare
l'art. 8 CEDU.
D. Contro le
predette pronunzie governative, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame relativo ai figli __________ - l'annullamento e postulando che a
quest'ultimi e a __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera.
Nei rispettivi gravami, critica le autorità inferiori per aver respinto le
rispettive domande in ordine perché essa aveva permesso ai figli di entrare in
Svizzera senza visto. Sostiene in seguito che il legame con i figli sarebbe
intatto ed effettivamente vissuto, che il marito sarebbe intenzionato ad
adottarli e che il ritardo del ricongiungimento con i suoi figli maschi sarebbe
da ricondurre al fatto di aver voluto permettere loro di terminare l'anno
scolastico. Invoca la parità di trattamento con alcuni recenti casi di
ricongiungimento famigliare per i quali il dipartimento e il Governo, nonostante
la decisione negativa del Tribunale federale, ha successivamente rilasciato un
permesso di dimora alla prole separata da tempo dal genitore residente in Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile che regoli in
modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini brasiliani, dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso per ricongiungimento
famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con
quest'ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono
soddisfatte. La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di
domicilio e non risulta che l'Ufficio federale degli stranieri abbia già
fissato la data a contare dalla quale potrà esserle accordato siffatto
permesso. Ne consegue che __________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere
in Svizzera dai figli __________, __________ e __________ in virtù dell'art. 17
cpv. 2 LDDS.
1.5. La ricorrente, a prima vista, può
invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo
straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione
stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in
Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di
un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib
157, consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può
prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze,
lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere
nel nostro Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di
dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente.
Difatti, __________ è sposata con un cittadino svizzero. Conformemente all'art.
7 cpv. 1 LDDS, essa ha il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e
quindi di soggiornare in Svizzera. Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame
di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità
cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e,
di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett.
a LALPS. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia,
in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84
consid. 1c). La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con i
figli un legame vivo e intenso per averli visitati in due occasioni, alla fine
del 1997 per la durata di un mese come pure nel maggio 1998, nonché per aver
versato loro del denaro per il loro mantenimento. Per rendere verosimile
quest'ultima affermazione, produce copia di un estratto conto bancario relativo
al periodo 01.01.1996-10.09.1998 (doc. C relativo all'incarto per i figli
__________ e __________). Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon
conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame
famigliare che lega la ricorrente ai figli. In effetti, per la ragioni che
seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse
ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. I gravami, tempestivi (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentati da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), possono essere senz'altro congiunti (art. 51 PAmm) ed essere
evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è
necessario richiamare dalle autorità inferiori gli incarti relativi a
__________ (figlia di __________), a __________ (figlio di __________) e a
__________ (figlia di __________ __________). Le giustificazioni addotte dal dipartimento
con la risposta di causa e la documentazione annessa è infatti già sufficiente
per l'emanazione del presente giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione famigliare tra genitori e figli minorenni. Non assicura tuttavia alla
persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese
un suo famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di
vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II
392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per
giurisprudenza, il genitore che ha, per propria libera scelta, deciso di
partire per l'estero non può quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun
diritto a fare entrare in Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima
delle relazioni meno strette rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore
e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto,
il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. A tale proposito va detto che, per valutare
questi aspetti, non si deve tenere conto soltanto della situazione passata, ma
anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. In ogni
caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il
figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più
stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica
mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori il
figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento;
se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla
nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato
dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni
famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso
del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale
dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è
trasferita da un genitore all'altro. Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno
alla prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata se la separazione
della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non
sussistono interessi famigliari preponderanti tali da modificare i rapporti
esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e,
da ultimo, se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle
relazioni intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib
81 consid. 4b). I principi testé esposti valgono per analogia anche nei casi in
cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine
in cura ad una terza persona o presso un famigliare che non sia né il padre né
la madre.
2.3. Nel caso concreto nel marzo 1995
__________ si è separata volontariamente dai figli lasciandoli in cura presso
la sorella, allorquando essi avevano un'età in cui necessitavano maggiormente
della presenza della madre (7, 8½ e 11 anni), data pure la precedente morte del
padre. Nonostante il suo ritorno nel proprio Paese d'origine nel dicembre 1995,
essa è nuovamente ripartita da sola per l'Europa nel maggio 1996 sostenendo di
aver affidato i figli all'amica di famiglia __________ (v. ricorso 25 maggio
1999 al Consiglio di Stato relativo ai figli maschi, ad 1.; dichiarazioni 15
aprile 1998 rispettivamente 1° luglio 1998 dell'amica e della ricorrente).
Tornata a suo dire in __________ il 22 ottobre 1996, essa ha comunque lasciato
ancora la propria terra d'origine il 24 febbraio 1997, questa volta
definitivamente. Va osservato al proposito che l'insorgente non è stata
costretta ad allontanarsi da __________, __________ e __________. Risulta
piuttosto che essa ha scelto la via della separazione in più occasioni per
cercare di ricostruirsi una vita all'estero (v. le sue diverse intenzioni di
matrimonio). La separazione dai figli non può essere pertanto considerata
provvisoria. Ma vi è di più. A partire dalle nozze nel febbraio 1997, essa ha
beneficiato di un permesso di dimora annuale ed aveva quindi la possibilità di
richiedere immediatamente il ricongiungimento famigliare con i tre figli; tuttavia
non ne ha fatto richiesta. E' solo un anno dopo, nel marzo 1998, che la
ricorrente ha voluto che __________ entrasse in Svizzera, a sua volta seguita
dal secondo e dal terzogenito nel novembre successivo, a suo dire, per
permettere loro di terminare l'anno scolastico. Durante questi anni,
l'insorgente sostiene di aver comunque mantenuto da sempre i contatti con la
prole tramite i soggiorni testé citati e l'invio di denaro. Sennonché a prescindere
dal fatto che la semplice documentazione prodotta non è ancora atta a rendere
verosimile la tesi della ricorrente, va rilevato che è comunque del tutto
naturale che madre e figli mantengano dei rapporti durante gli anni di
separazione. Ciò non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare
prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la
sorella della ricorrente la quale è certo che si occupava della cura e
dell'educazione degli stessi. Non si può nemmeno sostenere che la madre abbia
dimostrato di essersi assunta la responsabilità dell'educazione dei figli a
distanza. Inoltre, il fatto che suo marito vorrebbe chiedere in adozione i tre
figli di primo letto, è un'affermazione priva di ogni supporto probatorio e rimane
pertanto del puro parlato. Dalle tavole processuali non risulta nemmeno che,
rispetto a quando la sorella e l'amica di famiglia si sono assunte la cura di
__________, __________ e __________, la situazione famigliare di questi ultimi
abbia subìto delle modifiche tali da impedir loro di continuare a vivere al proprio
paese d'origine e costringerli a stabilirsi in Svizzera dalla madre, unico
legame che hanno nel nostro paese. In ogni caso la madre non è stata in grado,
nel corso di tutta la procedura, di dimostrare l'esistenza di circostanze
particolari e plausibili che impongano ciò. Benché la procedura amministrativa
sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale
spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una
parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione
di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente
all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando
i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23
febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Collaborazione che, in
concreto, è mancata da parte dell'insorgente, la quale, malgrado le varie
argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo comunque dimostrare
l'esistenza di interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni
famigliari esistenti, potendo i figli continuare a vivere presso chi se ne
occupava in Brasile, Paese dove hanno frequentato la scuola dell'obbligo,
trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali
legami sociali, culturali ed affettivi. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve
essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la
venuta in Svizzera della prole non poggi in misura preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al
soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori
condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole.
Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno di
aver incontrato ostacoli di rilievo recandosi in Brasile per render visita ai
figli, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare
un'autorizzazione d'entrata a __________, __________ e __________ per stabilirsi
in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU.
-
Il
principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità
di trattamento. Inoltre la parità di trattamento nell’illegalità può essere
invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari: quando venga
dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non
intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 71 B i seg.). A torto la ricorrente pretende lo stesso trattamento
adottato in alcuni casi recenti, ove il dipartimento e il Governo, nonostante
la decisione negativa del Tribunale federale, hanno successivamente rilasciato
un permesso di dimora ai figli separati da tempo dal genitore residente in
Svizzera. Tali decisioni, conformi del resto alla giurisprudenze federale, non
fanno prassi. I casi __________ e __________ non sono, anzitutto, analoghi a
quello dell'insorgente. A __________ è stato infatti rilasciato un permesso di
soggiorno perché era morta la nonna materna dopo l'emanazione della sentenza di
questo Tribunale; a __________ in quanto la separazione si era limitata a soli
quattro mesi (v. documentazione prodotta in sede di osservazioni dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione). Per quanto concerne __________, è vero che
il permesso di soggiorno è stato rilasciato dal Consiglio di Stato nonostante
la separazione pluriennale dal padre, ma è altrettanto vero che le autorità
inferiori non hanno successivamente voluto modificare la loro prassi,
confermata dall'Alta Corte federale.
-
Sulla
scorta di quanto esposto può dunque restare infine indecisa la questione relativa
all'iter procedurale seguito dalla ricorrente per farsi raggiungere dai figli,
in quanto la risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere comunque confermata.
-
Il
ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Visto
l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (15.4.1984),
__________ (31.10.1986) e __________ (20.3.1988), cittadini brasiliani, sono
tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 15 gennaio 2000
notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia per complessivi fr. 1'500.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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