AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.208
Data decisione, Autorità:
20.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00208
Lugano
20 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di revisione 27 luglio 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
contro
la
sentenza 2 luglio 1999 con cui il Tribunale cantonale amministrativo, in
terza istanza, ha respinto il ricorso 22 marzo 1999 inoltrato dall'istante
avverso la decisione 25 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un
permesso di domicilio risp. di rinnovo della dimora;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 luglio 1993 la cittadina dominicana __________
(1950) è entrata in Svizzera per sposarsi il 6 agosto successivo con
__________, di nazionalità elvetica;
che a seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di
dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 14 luglio 1998;
che con risoluzione 25 novembre 1998, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda
di __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio, in quanto non
viveva più con il coniuge a partire dall'inizio del 1997 (abuso di diritto);
che la predetta decisione è stata confermata sia dal
Consiglio di Stato il 3 marzo 1999 sia dal Tribunale cantonale amministrativo
il 2 luglio 1999, il quale ha fissato alla soccombente il 31 agosto 1999 quale
ultimo termine per lasciare il territorio cantonale;
che con istanza di revisione 27 luglio 1999, munita di
domanda di effetto sospensivo, __________ chiede a questo Tribunale di rivedere
il predetto giudizio, sostenendo di essere ritornata a vivere insieme al marito
a Viganello a partire dal mese di giugno 1999; a comprova di tale fatto produce
una dichiarazione del coniuge;
che l'istanza non è stata intimata alla controparte;
considerato, in
diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente
o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il
ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione
(RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 48);
che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il rimedio della
revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi
rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire senza sua
colpa nella procedura precedente;
che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità
che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione di cui all'art. 35 lett. d PAmm;
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto
quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere
allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la
parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a
conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Borghi / Corti, op. cit.,
ad art. 35 N 2);
che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, in
principio non sospensivo (art. 38 PAmm),
che la revisione non è data quando il difetto lamentato può
essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso
(RDAT II - 1995, N. 17);
che la sentenza 2 luglio 1999 di questo Tribunale è a
tutt'oggi impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale e di conseguenza l'istanza di revisione si rivela, già per questo
motivo, prematura e dunque irricevibile;
che l'istanza dovrebbe comunque essere dichiarata
irricevibile, perché inoltrata due mesi dopo che è intervenuto il motivo di revisione,
ovvero l'asserita riconciliazione dei coniugi (cfr. istanza, pag. 2, in
ordine), in violazione quindi del termine di 15 giorni fissato dall'art. 36 PAmm;
che la tesi dell'interessata, secondo cui un certo lasso di
tempo era necessario ai coniugi per accertarsi della loro reale volontà di
riconciliarsi non può essere tutelata;
che sarebbe infatti bastato che l'istante informasse il
Tribunale dell'avvenuta riconciliazione una volta che i coniugi avevano ripreso
vita in comune;
che infine l'istanza, fosse stata ricevibile, avrebbe dovuto
essere respinta nel merito;
che l'asserita avvenuta riconciliazione, alla luce di quanto
esposto, avrebbe infatti potuto essere fatta valere tempestivamente,
informandone il Tribunale prima dell'emanazione della decisione: i fatti
addotti dall'istante non costituiscono pertanto dei fatti nuovi ai sensi dell'art.
35 lett. d PAmm;
che stante quanto precede l'istanza di revisione va pertanto
dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti gli art. 31, 35, 36, 48 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L’istanza è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico dell’istante.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster