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Numero d'incarto:
52.1999.215
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00215
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 agosto 1999 di
__________, __________,
patr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 30 giugno 1999, no. 2827, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 12 maggio 1999, no. 1140,
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre;
vista la risposta 19 agosto 1999 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13 aprile 1982
__________ (1963) ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria
B. Egli è poi stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre,
segnatamente dal 13 maggio al 12 dicembre 1984 (circolazione in stato di
ebrietà, tasso alcolico dell'1.42 ‰, ed in contromano in autostrada) e dal 14
agosto 1988 al 13 gennaio 1990 (circolazione in stato di ebrietà, tasso
alcolico dell'1.32 ‰).
b) Il 19 dicembre 1998, alle ore 5.45, il ricorrente è stato
sorpreso dalla polizia cantonale, mentre dormiva al posto di guida della
propria autovettura, che si trovava ferma in contromano sulla corsia di
sorpasso a ridosso del guidovia centrale. Viste le sue condizioni fisiche,
l'insorgente è stato tradotto presso la gendarmeria di __________, dove si è
rifiutato di sottoporsi al test dell'alito ed al prelievo del sangue.
Sottoposto a visita medica presso l'ospedale __________, il medico accertava
uno stato medio-grave di ebrietà.
c) Per i fatti in questione il ricorrente è stato ritenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, di circolazione in
stato di ebrietà ed opposizione alla prova del sangue giusta gli art. 26 cpv.
1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 91 cpv. 1 e 3 e 90 cifra 1 LCStr. Egli è stato
condannato a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. La
decisione non è stata contestata.
B. Preso atto della perizia
psicotecnica 25 febbraio 1999 allestita dal Servizio ticinese di cura
dell'alcolismo (STCA) e del rapporto 29 marzo 1999 dello psicologo del traffico
lic. psic. __________, con risoluzione 12 maggio 1999 la Sezione della circolazione
ha revocato ad __________ la licenza di condurre a titolo definitivo giusta gli
art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr. L'autorità di revoca ha
inoltre precisato che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei
termini (5 anni) ed alle condizioni previsti dall'art. 23 cpv. 3 LCStr.
L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
C. a) Il 28 maggio 1999 il
ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
postulandone l'annullamento e chiedendo l'adozione nei suoi confronti di una
misura di revoca per un periodo massimo di 12 mesi ed in via subordinata di una
revoca a tempo indeterminato con un periodo di prova di 12 mesi.
b) Con decisione 30 giugno 1999 il Governo ha respinto il gravame,
confermando la decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione
facendo riferimento alle risultanze del referto peritale. Ha ritenuto il
ricorrente inidoneo caratterialmente a condurre veicoli a motore, lasciando per
contro aperta la questione a sapere se egli è da considerare incorreggibile ai
sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo tale elemento portata propria.
Viste le circostanze e le considerazioni di ordine caratteriale e psicologico
contenute nella perizia, ha infine ritenuto appropriato e giustificato il
periodo di prova di 5 anni.
D. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza.
A mente del ricorrente, l'Esecutivo cantonale avrebbe confuso
i concetti di revoca definitiva, la quale presuppone un'incorreggibilità del
conducente, e di revoca a tempo indeterminato, applicabile in caso di difetto
caratteriale del conducente. Tale differenza sarebbe determinante al momento
della richiesta di riesame giusta l'art. 23 cpv. 3 LCStr. Contesta inoltre che
il periodo di prova fissatogli di cinque anni sia proporzionato alla fattispecie.
I periti non hanno accertato alcun abuso cronico di bevande alcoliche. Inoltre
è ormai trascorso un lungo tempo dall'ultimo provvedimento amministrativo
adottato nei suoi confronti. Contesta infine i risultati del referto peritale
29 marzo 1999.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Secondo l'art. 17 cpv. 2 LCStr
la licenza di condurre dev'essere revocata durevolmente al conducente
incorreggibile.
Il Tribunale federale ha considerato incorreggibile un conducente
che persiste, in un lasso di tempo relativamente breve, nell'infrangere le
norme della circolazione, malgrado le ripetute sanzioni penali ed
amministrative pronunciate a suo carico. La revoca durevole a norma dell'art.
17 cpv. 2 LCStr è volta ad escludere dal traffico quei pochi conducenti,
costantemente recidivi, che sono responsabili di una gran parte degli incidenti
della circolazione. La misura configura una revoca a scopo di sicurezza e trova
fondamento nell'inattitudine caratteriale di detti automobilisti alla guida. L'incorreggibilità
del conducente non costituisce un criterio di revoca con portata propria, ma
presuppone un'inidoneità alla guida per motivi caratteriali o per altri motivi
(DTF 106 Ib 329 consid. a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2188). Tutt'al più, l'incorreggibilità
ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr e della prassi suindicata può costituire un
indizio, affinché l'autorità fissi un periodo di prova relativamente lungo.
-
A norma dei combinati art.
16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata
se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di
osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa
in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a;
in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., n.
2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento
di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le
autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare
circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di
condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,
così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere
ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT
I-1994, n. 64 consid. 4a).
-
Le autorità inferiori hanno
fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia __________ del 9
maggio 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e
l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni.
4.1. Secondo il lic. psic. __________ il ricorrente soffre di
gravi disturbi della personalità in direzione della psicopatia, con elementi di
sfondo di tipo nevrotico. Egli presenta lacune che caratterizzano l'immaturità
della sua personalità e che si traducono nei seguenti tratti:
·
assenza di capacità di autocontrollo ("Haltlosigkeit");
·
incapacità a reagire emotivamente in modo adeguato alla realtà;
·
incapacità razionale di valutare in modo adeguato i suoi comportamenti
negativi, pericolosi per la sicurezza propria ed altrui;
·
incapacità ad assumere fino in fondo la responsabilità del
proprio agire;
·
incapacità grave a trarre insegnamento dalle esperienze fatte;
·
ricerca inconsapevole dell'incidente.
4.2. Le contestazioni sollevate dal ricorrente in merito alle
conclusioni a cui è giunto il perito vanno disattese. Questo tribunale ritiene
infatti che tali conclusioni risultano essere fondate ed attendibili.
Il peritando ha avuto un colloquio di un'ora e mezzo con il lic.
psic. __________, durante il quale è pure stato sottoposto al test di
__________. Svolta l'anamnesi personale del ricorrente, il perito ha analizzato
le circostanze che hanno portato il peritando ad essere oggetto in tre
occasioni di provvedimenti amministrativi da parte della Sezione della
circolazione. Egli ha così potuto formulare la propria diagnosi con particolare
riguardo all'etica della guida. Il procedere del perito appare dunque puntuale,
scrupoloso ed approfondito.
Dagli stralci della conversazione riportati nel referto, si
evince che il ricorrente non si è lasciato intaccare né dal significato delle
sue reiterate trasgressioni, né dalle conseguenze che il suo comportamento
avrebbe potuto comportare. Al contrario, egli sembra banalizzare la gravità
delle infrazioni commesse. Sintomatico è poi che, malgrado sia stato sorpreso
due volte a circolare in contromano in autostrada, si definisca ancora un "ottimo
conducente" e "persona non pericolosa per sé e per gli
altri". Infatti se è stato evitato il peggio, è stato solo per pura
fortuna. Pure il suo ostinato rifiuto ad ammettere di essere stato nuovamente
colto in stato di ebrietà, denota seri problemi caratteriali, l'incapacità ad
accettare la realtà e di assumersi le proprie responsabilità.
Il referto, che verte unicamente sull'idoneità psicofisica
dell'interessato alla riammissione alla guida e meglio sulla sua attitudine
caratteriale, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto
rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa
formulata dal perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza
mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti
della strada.
- Il ricorrente critica
l'agire delle autorità inferiori, anche perché non avrebbero tenuto in
considerazione i referti allestiti dal perito dello STCA e dal dr. med.
__________. A torto.
Entrambi i referti vertono infatti sul problema dell'etilismo
e non sull'inidoneità caratteriale, posta a fondamento del provvedimento
adottato. Infatti la perizia indica espressamente che il vero problema
dell'insorgente non è l'alcool, bensì la debolezza strutturale della sua
personalità.
Va inoltre osservato che, a differenza del referto peritale
dello psicologo del traffico, questi non sono orientati sul comportamento
dell'insorgente nel contesto specifico della circolazione stradale (STF inedita
24 febbraio 1995 in re G., consid. 3c).
-
Da quanto esposto discende
che il referto dello psicologo del traffico, che evidenzia come l'interessato
palesi, soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di infrazione, un
disturbo di fondo nella personalità, è chiaro, approfondito ed è sorretto da una
motivazione coerente. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14
cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per
inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
-
Rimane da esaminare se la
misura concernente il periodo di prova della durata di 5 anni è proporzionata
alla fattispecie.
7.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per
inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre
essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre
essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art.
17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23
cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo
scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima
però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova
fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un
periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il
rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in
particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
7.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di
due misure di revoca della licenza di condurre. Ora, è ben vero che dall'ultimo
provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di tempo
relativamente lungo. Si deve tuttavia considerare che l'insorgente è già stato
colto a circolare in stato di ebrietà in contromano in autostrada. Orbene, già
questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di ricadere nella medesima
infrazione. Tuttavia, malgrado il lungo periodo di revoca che ha dovuto
scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalla vicenda. In definitiva,
le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è
pure confortata dal parere del perito lic. psic. __________, secondo il quale sarà
necessario un lungo periodo prima che l'interessato superi i suoi problemi.
7.3. In simili circostanze, la durata di cinque anni appare
adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato
prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per
raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia
di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva
all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della
misura adottata.
- Sulla scorta delle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 e 3 LCStr; 9 e 33 OAC; 10 LALCStr; 1 segg.
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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