AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.22
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00022
Lugano
29 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
Contro
la
risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6013) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 febbraio 1997
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
-
21 gennaio 1999 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
3 febbraio 1999 della Sezione
degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione)
richiamata la decisione 29 settembre 1997 della II
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1968), cittadina
dominicana, si è sposata il 23 dicembre 1992 a __________ (__________) con
__________ (1960), cittadino svizzero attinente di __________. E' entrata in
Svizzera il 28 gennaio 1993, beneficiando di un permesso di dimora annuale per
vivere con il marito. Nell'estate 1993 è stata raggiunta dai figli __________
(1988) e __________ (1991), ai quali è stato rilasciato un permesso di dimora
annuale nell'ambito del ricongiungimento familiare. I citati permessi sono
stati regolarmente rinnovati, l'ultima volta con scadenza al 27 gennaio 1997.
Nel 1995 __________ si è trasferito all'estero.
B. Con decisione del 3 febbraio
1997 la Sezione degli stranieri, prendendo atto che il marito risiedeva da
diverso tempo all'estero, ha respinto l'istanza presentata il 21 novembre 1996
da __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora e quello
dei figli in quanto lo scopo per il quale fu accordato, ossia il matrimonio con
coniuge svizzero, era venuto a mancare. Il provvedimento è stato adottato in
virtù degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 9 aprile 1997,
il Governo cantonale ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto
il gravame inoltrato da __________ ed i figli il 14 febbraio 1997, evidenziando
in particolare che i coniugi vivevano separati di fatto dal 1995. Di
conseguenza __________ non aveva più diritto al rinnovo del permesso di dimora,
non potendo più appellarsi all'art. 7 cpv. 1 LDDS. Nemmeno l'art. 8 CEDU troverebbe
applicazione, non essendovi una relazione stretta ed effettivamente vissuta con
il marito.
D. Con ricorso di diritto
amministrativo 15 maggio 1997 __________, agente per sé ed in rappresentanza
dei figli, è insorta contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo -
l'annullamento della decisione querelata e che fosse rinnovato loro il permesso
di dimora. In estrema sintesi, la circostanza secondo cui i coniugi vivevano
separati di fatto, nonché la partenza del marito cittadino svizzero per
l'estero, non evidenziavano una violazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS, tantomemo
un abuso ai sensi del cpv. 2 dell'art. 7 LDDS.
Con istanza pedissequa al gravame, hanno chiesto di essere
posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Con
decisione 20 maggio 1997 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il
gravame.
E. Con decisione 29 settembre
1997 il Tribunale federale ha accolto l'impugnativa presentata il 26 giugno
precedente dagli insorgenti contro il giudicato 20 maggio 1997, che ha
annullato. Fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive,
l'alta Corte federale ha quindi rinviato l'impugnativa a questo Tribunale per
motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. Con decisione 3 febbraio
1998 questo Tribunale ha annullato la risoluzione governativa e invitato
l'Esecutivo cantonale a svolgere esaurienti e aggiornate indagini presso gli
interessati e terze persone a contatto con gli stessi, come pure presso varie
autorità per raccogliere ulteriori indizi onde accertare se l'unione coniugale
non fosse effettivamente vissuta sin dall'inizio, il matrimonio fittizio e il
rinnovo del permesso abusivo.
G. Il 22 dicembre 1998 il
Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto di non rinnovare il permesso di
dimora a __________ e ai figli __________ e __________. Secondo l'Esecutivo
cantonale, i motivi posti alla base della propria precedente decisione sono
stati ulteriormente avvalorati dai nuovi accertamenti esperiti.
H. Contro la predetta pronunzia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio. Sostiene che gli indizi sui quali il Governo ha fondato
il proprio provvedimento apparirebbero insufficienti per determinare
l'esistenza di un matrimonio fittizio o dell'abuso a richiamarsi a tale
connubio. Contesta l'assunzione suppletoria di prove esperita, ritenendola
lacunosa. Notifica diversi testi che non sono stati sentiti dall'autorità
inferiore (genitori del marito, quest'ultimo ed alcuni inquilini), nonostante
l'espressa indicazione in tal senso data dal Tribunale nella sentenza di
rinvio.
Con pedissequa istanza al gravame, chiede di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv.
__________.
I. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, adducendo delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
L. Il 12 marzo 1999 la
ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'attuale contratto di locazione, il
conteggio delle indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 1999, le polizze
di assicurazione cassa malati per sé ed i figli, nonché il certificato municipale
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria preavvisato negativamente dal municipio
di __________ il 4 marzo 1999. Essa ha pure prodotto il decreto 2 luglio 1998
del Pretore del Distretto di Lugano che conferma, a seguito del ritiro
dell'opposizione, il decreto d'accusa (multa di fr. 600.– oltre agli oneri
processuali) pronunciato il 27 aprile 1998 dal Procuratore pubblico nei confronti
di __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e danneggiamento
per fatti avvenuti a __________ il 6, 7 e 23 giugno 1997.
Considerato, in
diritto
- In merito all'ammissibilità
del ricorso si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata
il 29 settembre 1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad un'ulteriore
assunzione di prove e al richiamo dell'incarto penale relativo a __________
sfociato con il decreto d'accusa del 27 aprile 1998. Le testimonianze offerte,
come pure il richiamo degli atti penali citati al consid. L, non appaiono
infatti idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi necessari o di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La ricorrente sembra
dolersi di una violazione del suo diritto di essere sentita (ricorso, ad 5 pag.
8), ravvisandola nella mancata trasmissione della documentazione relativa alla
presunta convivenza del marito con un'altra donna a __________ (dichiarazione
di stato civile, annotazione in fine di istanza e impegno di semiprigionia, entrambe
datate 26 ottobre 1997). Tale censura risulta in tutti i casi infondata. Essa
ha difatti inoltrato il gravame in rassegna senza nemmeno provvedere a
consultare l'incarto a sua disposizione presso l'autorità inferiore. In simili
casi, non avendo agito diligentemente, l'interessata non può ora prevalersi in
questa sede della presunta violazione testé esposta. L'eventuale vizio sarebbe
comunque sanato attraverso il ricorso a questo Tribunale.
-
Giusta l'art. 7 cpv. 1
prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio
è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli
stranieri. L'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid.
2).
3.1. Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti
sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419; da ultima: STF inedita 20
novembre 1998 in re I. consid. 3a), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al
vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di
cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne
che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le
disposizioni in materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in
vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit)
che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna
straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art.
120 n. 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit.
In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7
LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino
svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo
alla moglie straniera di uno svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero
di una cittadina svizzera. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art.
120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto
al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità
poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto
intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre
secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato
per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri
può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II
289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti
dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in
conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di
una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi,
la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione
prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione,
nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo
apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli
interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale.
Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi
abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime,
poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di
trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii
dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
3.2. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato
in caso di abuso di diritto. Il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese
di delucidare il concetto di abuso di diritto in tema di domande volte alla
proroga del permesso di dimora (cfr., per tutte, DTF 121 II 103 e rinvii). Sono
dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di
alcuni indizi di matrimonio fittizio insufficienti per l'applicazione dell'art.
7 cpv. 2 LDDS, non portano necessariamente a considerare che vi sia un abuso di
diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
3.3. Va comunque ricordato che una separazione di fatto dei coniugi
non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF
118 Ib 151 consid. 3d) e, di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del
diritto a un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di
cinque anni (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Il legislatore ha infatti
preferito far dipendere il diritto a un permesso di soggiorno unicamente
dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale
soluzione è stata scelta, al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello
straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo
straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione
di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione
dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il
diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione
dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art.
175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF
inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
- 4.1. Nell'evenienza
concreta, __________ si è sposata con il cittadino svizzero __________ il 23
dicembre 1992 nella __________. Il 28 gennaio 1993 è entrata in Svizzera beneficiando
di un permesso di dimora a seguito di tale matrimonio. Precedentemente, nel
1992, aveva ottenuto vari permessi di breve durata ("permessini"),
ultimo dei quali con scadenza al 30 novembre 1992, per lavorare in qualità di artista
presso vari locali notturni ticinesi. Il marito ha instato il 17 marzo 1995 per
il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo il 5 maggio
seguente. Il termine per avviare la procedura di divorzio o separazione ai
sensi dell'art. 421 cpv. 5 CPC è in seguito decaduto infruttuoso (lettera 20
dicembre 1995 avv. __________ all'Ufficio regionale degli stranieri). Va notato
che risale a quel periodo il trasferimento del marito all'estero, negli
__________. Dal punto di vista dell'attività professionale, __________ ha
alternato momenti di disoccupazione con brevi periodi di lavoro al beneficio
dei relativi "permessini", e segnatamente: gennaio-febbraio 1995, per
pochi giorni per essere in seguito licenziata, quale cucitrice principiante; maggio-luglio
1995 quale operaia; settembre-novembre 1995 quale barmaid per poi vedersi
sciogliere il rapporto lavorativo; maggio-giugno 1996 quale cameriera; ottobre-dicembre
1996 quale collaboratrice di ristorante per poi essere anche qui licenziata.
Nel gennaio 1998 ha iniziato un programma occupazionale quale cucitrice.
In merito all'abitazione, dopo la decisione negativa della
Sezione degli stranieri del 3 febbraio 1997, __________ ha lasciato l'appartamento
familiare di via __________ a ____________________ di 4 1/2 locali con un onere
locativo di complessivi fr. 938.– (v. certificato municipale per l'assistenza
giudiziaria) per trasferirsi a __________, con un contratto della durata di un
anno, in un appartamento di 4 locali destinato ad ospitare tre persone (lei e i
suoi due figli), con una pigione mensile di fr. 900.–, con effetto a partire
dal 29 marzo 1997. Il 1° agosto successivo è giunta in via ____________________
a __________, sottoscrivendo un contratto di locazione unitamente a __________
per una durata indeterminata, in un appartamento di 3 ½ locali destinato ad
ospitare due persone, con un onere di fr. 1060.– oltre alle spese accessorie.
Da via __________, l'insorgente si è trasferita di nuovo. Dal luglio 1998 vive
in un appartamento di via __________, sempre a __________.
Per quanto riguarda i figli della ricorrente, essi sono
attualmente collocati in internato presso l'istituto "__________" a
__________.
4.2. Lo scrivente Tribunale ha rinviato l'incarto
all'autorità inferiore invitandola a svolgere esaurienti ed aggiornate
indagini, tramite interrogatori ed ispezioni, presso i coniugi e terze persone
a contatto con gli stessi come pure presso varie autorità per raccogliere ulteriori
indizi onde accertare se l'unione coniugale non fosse effettivamente vissuta
sin dall'inizio, il matrimonio fittizio e il rinnovo del permesso abusivo.
A seguito di tali accertamenti, l'Esecutivo cantonale ha
constatato che nell'appartamento di via __________ sarebbe esistito un salone
di massaggi. I locali sarebbero stati meta dal 1992 di un andirivieni di
persone. Inoltre dall'arresto del marito, detenuto dal 4 novembre al 16
dicembre 1994, quest'ultimo non sarebbe più stato rivisto presso l'appartamento.
__________ non avrebbe avuto contatti con la moglie nemmeno durante il suo
rientro in Ticino avvenuto nell'autunno 1997 per espiare una pena in semiprigionia.
Il Governo ha concluso che il marito non avrebbe dimostrato in alcun modo un
attaccamento con la moglie, da cui avrebbe addirittura divorziato tramite le
autorità dominicane, e convivrebbe ora con un'altra donna a __________.
-
Il Consiglio di Stato ha
considerato che anche volendo negare la sussistenza di un matrimonio concluso e
vissuto fittiziamente sin dall'inizio, l'unione coniugale è pacificamente
terminata perlomeno dal 1995. Il fatto di richiamarsi a tale connubio sarebbe
dunque abusivo. La ricorrente contesta tali conclusioni, sostenendo che
l'istruttoria non avrebbe dimostrato l'inesistenza di una reale comunione
coniugale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe fondato il proprio giudizio
su indizi insufficienti. Inoltre diverse testimonianze (genitori del marito,
quest'ultimo ed alcuni inquilini) che non sono state raccolte dall'autorità
inferiore, avrebbero confermato che i coniugi avrebbero mantenuto dei contatti.
-
6.1. E' incontestato che
__________ risiede negli __________ dal 1995. L'insorgente ha tuttavia
affermato di ritenere ancora possibile salvare la propria unione coniugale dal
momento che il marito, quando rientra in __________, si manifesterebbe di tanto
in tanto a lei (memoriale ricorsuale 15 maggio 1997, ad 1 pag. 4).
__________ ha abitato a partire dalla sua entrata in
__________ e sino al marzo 1997 in via __________ a __________. Nell'ambito dei
nuovi accertamenti, __________, custode dal 1993 dello stabile, ha avuto modo
tra l'altro di dichiarare alla Polizia cantonale:
"Dopo l'arresto del signor
__________, avvenuto credo verso il 1995, non rammento esattamente la data, la
signora __________ è stata oggetto di molte lamentele. Essa accoglieva nel suo
appartamento diversi uomini, un vero viavai di persone".
Alla domanda se aveva notato il signor __________ dopo il suo
arresto, l'interrogata ha risposto di non averlo più visto.
(verbale 11 maggio 1998, foglio 2).
__________, che ha affittato alla __________ la villetta a
schiera in via __________ a __________ dal marzo al luglio 1997, ha avuto modo
di ribadire alla Polizia cantonale di non aver mai visto il marito da quando
conosce la ricorrente, ossia dal 1995, tanto che il marito avrebbe trovato nel
frattempo un "sistema" per divorziare (verbale d'interrogatorio 11
maggio 1998, pagg. 1 e 2).
__________, custode dello stabile di via __________, ha avuto
modo dal canto suo di dichiarare alla Polizia che:
"(...) nell'appartamento della
signora __________ vive un uomo (detiene una macchina color rosso). Pernotta
quasi sempre nell'appartamento della signora __________ ed ha le chiavi di casa
(quindi si muove come vuole)".
Sollecitato dall'agente interrogante, egli ha pure aggiunto
che:
"(...) non conosco suo marito
o comunque il papà dei bambini. Nemmeno sono al corrente se questa signora sia
svizzera o meno. Chi la frequenta attualmente viaggia con una macchina rossa
con targhe ticinesi".
(verbale 8 maggio 1998, pagg. 2 e 3)
Tale persona appare essere __________, il quale aveva sottoscritto
il contratto di locazione insieme all'insorgente, conosciuta nel giugno 1997.
Analogamente interrogato, quest'ultimo ha invero dichiarato
di essere stato unicamente garante del pagamento della pigione
dell'appartamento di via __________. Ai fini del giudizio è tuttavia
irrilevante accertare se il coinquilino dell'insorgente fosse effettivamente il
__________. Quest'ultimo ha avuto modo di aggiungere:
"Nel corso di questo periodo
tra di noi non è nata nessuna relazione sentimentale. Ci siamo sempre ed
unicamente frequentati come semplici amici. Ci siamo spesso visti a casa sua,
senza comunque che vi fossero degli intrattenimenti amorosi.(...). In modo
molto sommario la nostra relazione è rimasta sempre al livello di confidenza
personale, senza comunque un intervento affettivo. Ci troviamo molto bene
assieme. Confermo all'interrogante di non aver mai pensato ad un matrimonio con
__________, né tantomeno, considerato oltremodo quanto dichiarato, non ne ho
assolutamente l'intenzione (...)".
(verbale 15 settembre 1998)
Da tale dichiarazione è fondamentale rilevare come persista
l'assenza di __________ nella vita della ricorrente.
Tali risultanze denotano quindi con tutta evidenza che non vi
è una reale unione coniugale tra __________ e la ricorrente, almeno dal 1995.
Ciò è pure suffragato da altri elementi raccolti dall'autorità inferiore.
Il 23 giugno 1997 __________ ha chiesto alla Sezione dell'esecuzione
delle pene e delle misure del Dipartimento delle istituzioni di voler rientrare
in Svizzera per passare le festività in famiglia ed espiare nel contempo la
pena di 90 giorni di detenzione dedotti 42 giorni di carcere preventivo sofferto
inflittagli dal Ministero pubblico il 26 febbraio 1996. La condanna, per
infrazione alla LDDS, è stata espiata in regime di semiprigionia dal 26 ottobre
al 13 dicembre 1997. Risulta che durante questo periodo __________ ha lavorato
presso il __________ a __________. Risulta pure che egli ha chiesto ed
ottenuto, durante la semiprigionia (il 30 novembre 1997 dalle 09.00 alle
21.00), un permesso di congedo: non per stare con la moglie, bensì per recarsi
presso il fratello residente a __________. Dopo l'espiazione della pena egli è
rientrato a __________ (v. ordine di scarcerazione 13.11.97: recte 13.12.97).
Dagli atti sembrerebbe che egli si sia addirittura risposato con una persona di
nome __________ la quale evidentemente non è la ricorrente (v. istanza e
impegno di semiprigionia; dichiarazione di stato civile, entrambe del 26
ottobre 1997).
6.2. Stante quanto precede ben si può concludere che la tesi
dell'insorgente, secondo cui il marito si manifesterebbe di tanto in tanto e
che l'unione coniugale potrebbe essere ricomposta, è smentita dalle risultanze
dei citati verbali di interrogatorio che non riferiscono in nessun modo
dell'esistenza di una reale, durevole comunione coniugale voluta tra i coniugi
__________. La ricorrente aveva già avuto modo di indicare alla polizia, in occasione
di un suo interrogatorio, di essere separata (v. verbale 5 agosto 1997). Il
fatto che non è stata avviata una procedura di separazione o di divorzio dopo
il fallimento del tentativo di conciliazione esperito il 5 maggio 1995 è irrilevante
ai fini del presente giudizio. Va d'altronde ricordato che è proprio in quel periodo
che il marito se ne è andato all'estero senza più far ritorno presso
l'abitazione coniugale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare
che l'art. 7 cpv. 1 LDDS ha quale chiaro e preciso scopo quello di permettere
al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro coniuge svizzero
domiciliato in Svizzera e non certo quello di semplicemente consentire al
coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché l'altro
partner svizzero risiede di fatto all'estero, rientrando anche solo
episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K. C., consid. 4c; cfr. anche
Direttive e commentario UFDS agosto 1998, n. 611.14). Del resto, visto quanto emerge
dagli atti, anche se le presunte brevi apparizioni del marito esistessero, non
sarebbero quindi sufficienti a sovvertire tale conclusione (cfr. DTF 121 II 1 consid.
2b). Sono oramai passati 4 anni da quando egli se ne è andato all'estero e ben 2
dal provvedimento adottato dalla Sezione degli stranieri. La separazione appare
dunque definitiva. Ne consegue che il diritto a richiamarsi ancora a tale
connubio esistente solo formalmente risulta manifestamente abusivo, dal momento
che l'unico intento è quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno (STF
inedita 16 febbraio 1999 in re S.P. consid. 3).
6.3. A torto la ricorrente si duole del fatto che l'autorità
inferiore non ha provveduto ad accertare tutto quanto richiestole dallo
scrivente Tribunale nella sentenza di rinvio onde ravvisare una violazione dell'art.
7 LDDS.
Innanzitutto va rilevato che a fondamento del presente
giudizio non è il carattere fittizio del matrimonio, quesito che può tuttavia
rimanere aperto, bensì l'abuso di diritto che è sufficientemente stato
accertato dai successivi indizi raccolti dall'autorità inferiore.
L'interessata adduce che, vista l'assenza di relazione
sentimentale con un'altra persona e di non vivere di prostituzione, non sarebbe
ravvisabile l'esistenza di un suo matrimonio dal solo profilo meramente
formale. Contesta al proposito le testimonianze __________, __________ e
__________ nella misura in cui vertono rispettivamente sul presunto divorzio
pronunciato dalle autorità dominicane, la costante presenza presso l'abitazione
di via __________ di un'autovettura rossa con targhe ticinesi, e l'andirivieni
maschile da e per l'appartamento di via __________, dove sarebbe esistito un
salone per massaggi. Sennonché tali contestazioni sono irrilevanti ai fini del
presente giudizio. Determinante è il fatto che le testimonianze raccolte non
hanno dimostrato quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la relazione con
il marito sarebbe ancora intatta. A tale proposito, come già indicato in
precedenza, importa poco se dei contatti - nemmeno dimostrati dall'interessata
- sono stati mantenuti con lo stesso. Risulta pertanto ininfluente raccogliere
la testimonianza di __________ a __________. Inoltre, come ha già avuto modo di
osservare l'autorità dipartimentale, il fatto che egli non si sia mai adoperato
attivamente a favore della consorte non fa che confermare le deduzioni
dell'autorità. La ricorrente, pur potendo esprimersi liberamente, non adduce
nemmeno che la comunione coniugale si sarebbe ristabilita con certezza. Per di più
essa non ha mai preteso che il coniuge si comportava in maniera scorretta nei
suoi confronti tanto da necessitarne la separazione.
- La ricorrente non può
nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora.
Sennonché, per appellarsi
alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra
lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib
145). Orbene, come testé evidenziato, non si può ritenere che esista un legame
familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre
non viene rinnovato il permesso di soggiorno, di riflesso nemmeno i figli
__________ e __________ possono prevalersi di tali permessi in quanto erano
stati a suo tempo autorizzati ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi
con la madre.
- Sulla scorta di quanto
precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno l'inesigibilità di
un rientro in Patria suo e dei suoi figli, il ricorso deve essere pertanto
respinto. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria con conferimento del
gratuito patrocinio, va respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio.
La tassa di giustizia e le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza i cittadini dominicani __________ (17 gennaio
1968), __________ (1988) e __________ (1991) sono tenuti a lasciare il
territorio cantonale entro il 31 maggio 1999 notificandone la
partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria e conferimento del gratuito patrocinio è respinta.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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