AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.23
Data decisione, Autorità:
17.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00023
Lugano
17 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 dicembre 1998 (no. 5806) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 16 settembre 1998 con la quale il municipio di
__________ gli ha negato il permesso di posare un'antenna per radioamatore
con relativo sostegno al mapp. __________ RT in località __________
viste le risposte:
-
26 gennaio 1999 del
Consiglio di Stato;
-
27 gennaio 1999 di
__________;
-
27 gennaio 1999 di
__________;
-
27 gennaio 1999 di
__________;
-
1° febbraio 1999 di
__________;
-
1° febbraio 1999 di
__________;
-
3 febbraio 1999 di
__________;
-
10 febbraio 1999 del
municipio di __________;
-
16 febbraio 1999 di
__________;
-
18 febbraio 1999 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 giugno
1998 __________, ingegnere alle dipendenze delle __________ ed appassionato
quanto rinomato radioamatore, ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di posare un'antenna sul mapp. __________ RT, posto nella zona collinare R2 del
comune. I progetti prevedevano di appoggiare al lato E della casa bifamiliare
in costruzione un traliccio telescopico a sezione tetraedrica alto m 11, sormontato
da un'antenna composta da più elementi orizzontali lunghi fino a m 12.60 e dotata
di un motore per la sua rotazione (raggio = m 6.95).
Alla domanda si sono opposti otto
proprietari di fondi situati nelle vicinanze, contestando l'impianto
soprattutto dal profilo della sua integrazione nel paesaggio circostante
protetto dal __________.
A dispetto del preavviso favorevole espresso
dall'autorità cantonale, con risoluzione 16 settembre 1998 il municipio di
__________ ha rifiutato all'istante la chiesta licenza edilizia ritenendo che
l'antenna non si sarebbe inserita adeguatamente nell'ambiente come prescritto
dall'art. 46 NAPR.
B. Con
giudizio 15 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del
permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In
sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato che l'antenna sarebbe
risultata incompatibile con la funzione residenziale della zona ed avrebbe
perturbato il paesaggio.
C. Avverso la
predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione
di diniego della licenza edilizia resa dal municipio di __________.
Il ricorrente ribadisce che l'ingombro
dell'antenna, attualmente installata a ridosso della sua abitazione di
__________, è talmente modesto da non provocare inconvenienti di sorta per il
paesaggio circostante, prova ne sia il fatto che la __________ ha approvato
senza riserve il progetto. Riportati ampi stralci di giurisprudenza federale e
cantonale, l'insorgente sottolinea peraltro che la posa di antenne può essere
vietata solo a tutela di zone protette ai sensi dell'art. 17 LPT e che le norme
volte a disciplinare l'installazione di simili impianti devono conciliarsi non
solo con la garanzia costituzionale della proprietà ma anche con la libertà
d'espressione assicurata dall'art. 10 CEDU. Posto che al contrario di quanto
sostiene il Governo l'attività di radioamatore è senz'altro compatibile con la
funzione abitativa delle zone residenziali, nulla osterebbe alla posa
dell'antenna ed alla concessione della relativa licenza edilizia.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
resistenti, i quali avversano compatti le tesi del ricorrente con argomenti che
saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Anche il municipio di __________ postula la
reiezione dell'impugnativa, annotando in specie che il permesso è stato
rifiutato in base ad una norma del diritto comunale autonomo la cui applicazione
era di sua esclusiva competenza.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'esperimento del
sopralluogo, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge
peraltro con sufficiente chiarezza dalla planimetria e soprattutto dalle
fotografie prodotte dall'insorgente (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2
lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità
della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi
in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne
l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da
concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2
dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465;
DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad
art. 67 LALPT).
Le zone residenziali sono essenzialmente
riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa
funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le
attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni
incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che
ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle
finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.
2.2. Nell'evenienza concreta, l'autorità di
ricorso di prima istanza ha ritenuto che l'antenna non poteva essere
autorizzata siccome incompatibile con la destinazione residenziale della zona
R2 nella quale è incluso il mapp. __________. L'impianto - ha soggiunto il
Consiglio di Stato - andrebbe installato in una zona industriale, artigianale o
mista.
Tale assunto non può essere condiviso.
La vocazione specifica delle zone
residenziali non esclude affatto la possibilità di insediarvi antenne per la
radiocomunicazione. Basta che questo genere di attività risulti connesso alla
funzione abitativa e si ponga in posizione subalterna rispetto alla destinazione
principale attribuita alla zona. Tale è il caso se viene svolta a titolo accessorio,
senza alcuna finalità commerciale, durante il cosiddetto tempo libero. Posto
che l'attività di radioamatore viene notoriamente esercitata per puro diletto o
a titolo di privata sperimentazione e non provoca immissioni pregiudizievoli
per il vicinato (cfr. a questo specifico riguardo la documentazione tecnica
versata agli atti), non v'è dubbio che simile occupazione sia conciliabile con
la destinazione abitativa delle zone residenziali (BVR 1994 p. 20). Di certo
non si può pretendere che i radioamatori abbiano a coltivare la loro passione
nelle zone artigianali o industriali riservate per definizione all'insediamento
di attività produttive di beni relativamente moleste.
Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT,
nulla si oppone dunque al rilascio del controverso permesso.
- 3.1. Le
condizioni di edificabilità della zona R2 di __________, comprendente la
regione collinare e la porzione di espansione di , sono definite
dall'art. 46 NAPR. Giusta la cifra 2 di questo disposto, ogni nuova costruzione
deve tener conto dell'esigenza di un valido inserimento nell'ambiente. Trattasi
di una prescrizione estetica di diritto comunale che non va confusa con il
divieto di deturpazione sancito dal diritto cantonale (). Le
prescrizioni che vietano la deturpazione si limitano infatti ad impedire che il
paesaggio venga imbruttito, mentre quelle che esigono un corretto inserimento
della costruzione nel contesto ambientale esistente mirano ad ottenere un
effetto favorevole sul quadro del paesaggio e quindi hanno carattere positivo
(Scolari, op. cit., N. 209 ad art. 28 LALPT e giurisprudenza ivi citata).
Il concetto di "valido inserimento
nell'ambiente" di cui all'art. 46 NAPR di __________ è di natura
indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.,
N 66 B I seg.). In quanto tale, esso riserva all'autorità comunale una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto
precettivo. Nella misura in cui è riferito ad una norma del diritto autonomo
comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine
d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio
soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o
lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile
violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una
decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un
potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF
96 I 369 consid. 4; STA 17.1.2000 in re __________).
3.2. Nel caso di specie, il municipio di
__________ ha deciso di non concedere la chiesta licenza edilizia ritenendo che
l'antenna non si sarebbe inserita adeguatamente nell'ambiente circostante come
imposto dall'art. 46 NAPR.
La valutazione negativa operata
dall'autorità comunale, per quanto opinabile, resiste alle critiche
dell'insorgente. In effetti, se si pon mente alla natura estremamente tecnologica
dell'impianto, alle sue ragguardevoli dimensioni - vuoi per l'altezza del solo
traliccio, vuoi per l'ingombro complessivo dei sovrastanti elementi che
incrociandosi vanno a comporre l'antenna vera e propria - ed alla manifesta
sproporzione che intercorre tra questo corpo tecnico e la casa che lo supporta,
non appare per niente fuori luogo ritenere insoddisfatto il requisito estetico
posto dall'art. 46 NAPR. Considerando una simile antenna alla stregua di un
fattore di disturbo nel contesto della circostante zona residenziale pregiata e
reputando l'impianto siccome contrastante con ogni elemento naturale esistente,
il municipio non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va
riconosciuta nell'interpretazione del concetto giuridico indeterminato
contenuto nell'art. 46 cifra 2 NAPR. L'effetto disarmonico che l'impianto, nonostante
la sua linea snella e leggera, produrrebbe sul quadro dell'ambiente circostante
è invero di immediata evidenza. Basta dare un'occhiata all'insieme della documentazione
fotografica agli atti per convincersene.
Invano il ricorrente si appella alla
garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 nuova Cost.) ed alla libertà
d'espressione di cui all'art. 10 CEDU per spuntare il permesso sin qui
negatogli. A prescindere dal fatto che il diniego si fonda su una prescrizione
di natura estetica afferente alla sola zona R2 e non su un divieto indistinto
di posare antenne sul territorio comunale, i diritti deducibili dalle norme
invocate devono in concreto soccombere a fronte della necessità di
salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio collinare di __________ da un
intervento insuscettibile di integrarvisi adeguatamente. L'interesse pubblico
alla protezione della natura ed al mantenimento di insediamenti accoglienti, obbiettivi
irrinunciabili della sistemazione del territorio (cfr. art. 1 e 3 LPT), prevale
infatti nettamente sull'interesse privato del ricorrente all'installazione di
un'antenna per l'esercizio di un'attività che per quanto utile, educativa e
scientifica possa essere, resta pur sempre confinata entri i limiti dello svago
personale e della mera occupazione del tempo libero.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto confermando, seppur con altre
motivazioni, la decisione governativa impugnata.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 CEDU; 26 Cost.; 1, 3, 22 LPT; 67
LALPT; 1, 21 LE; 46 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster