AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.230
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00230
Lugano
25 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1999 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
Contro
la decisione 25 agosto 199 del Consiglio di Stato
(n. 3529) che gli nega l'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario finanziario;
vista la risposta 6 ottobre
1999 della Divisione della giustizia;
preso atto della replica 19 ottobre 1999 del
ricorrente e della duplica 3 novembre 1999 della Divisione della giustizia.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
ottobre 1998 il ricorrente __________, cittadino italiano domiciliato a Coldrerio,
ha chiesto al Consiglio di Stato l'autorizzazione ad esercitare la professione
di fiduciario finanziario. A sostegno della richiesta ha allegato un dottorato
in economia aziendale, conseguito nel 1993 presso l'Università __________ di
Milano, un diploma in "technical analysis", rilasciatogli nel 1996
dalla __________ di __________ e due contratti di lavoro: uno del 24 febbraio
1999 con la __________ di __________ ed uno del 15 settembre di quello stesso
anno con la __________ di __________.
Su richiesta dell'autorità, il richiedente
ha successivamente prodotto un'attestazione della __________ di __________ ed
una dichiarazione di __________, che confermano di essersi avvalsi della sua
consulenza. Il 17 febbraio 1999 ha ulteriormente prodotto una dichiarazione
della __________ volta ad illustrare l'attività da lui svolta nel campo
dell'analisi finanziaria sul mercato dei cambi.
B. Con
decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda, ritenendo
che l'attività svolta dal ricorrente in qualità di dipendente della __________
non rispondesse al requisito della pratica biennale in Svizzera posto dall'art.
8 cpv. 1 lett. c LFid.
C. Contro la
predetta decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente chiede anzitutto di essere
sentito in merito alla sua esperienza ed alle sue conoscenze professionali.
Richiamandosi ad altri casi in cui il Consiglio di Stato avrebbe rilasciato
autorizzazioni al libero esercizio della professione sulla base di esperienze
fatte all'estero, il ricorrente chiede poi che per parità di trattamento gli
venga riconosciuta la pratica svolta all'estero in qualità di dipendente delle
società citate in narrativa.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione
della giustizia, contestando le tesi del ricorrente con argomenti che verranno
discussi nei seguenti considerandi.
In sede di replica e di duplica le parti
sviluppano le rispettive tesi, confermandosi nelle domande di giudizio
formulate in precedenza.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8a LFid, la
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal
provvedimento, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre in particolare procedere al richiamo
degli atti riguardanti le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato ad
altri sei fiduciari, poiché gli estremi di questi casi sono stati adeguatamente
illustrati e commentati dall'autorità in sede di risposta e di duplica. Né
occorre sentire personalmente l'insorgente, poiché l'attività da questi svolta
emerge chiaramente dagli atti, in particolare dalla dichiarazione della
__________. Quanto il ricorrente potrebbe aggiungere in sede d'udienza non
sarebbe comunque atto a documentare lo svolgimento della pratica biennale
mancante. Nessuna norma di legge riconosce peraltro al ricorrente il diritto di
essere sentito oralmente, essendo sufficiente che possa far valere le proprie
ragioni per iscritto (DTF 117 II 137, consid. 3 b; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I, N. 141 e 146).
Tanto meno si rende necessario procedere
all'audizione testimoniale dell'ispettore dei fiduciari o del fiduciario che
l'ha assistito davanti alla prima istanza. Queste testimonianze appaiono invero
del tutto insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio (DTF 109 II 398; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N. 364).
- 1.1.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, l'autorizzazione all'esercizio della
professione di fiduciario presuppone anzitutto il possesso di un titolo di
studio riconosciuto. Sono titoli di studio riconosciuti per l'ottenimento
dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario: a)
la licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'università
svizzera, b) il diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia
e d'amministrazione (SSQUEA) e c) l'autorizzazione di esercitare come fiduciario
commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni
attività nel ramo finanziario (art. 12 LFid).
Il Consiglio di Stato decide sul
riconoscimento dei titoli di studio esteri (art. 13 LFid).
1.2. Nel caso concerto il Consiglio di Stato
ha riconosciuto che il dottorato in economia aziendale conseguito presso
l'Università __________ di __________ è atto ad abilitare l'insorgente al conseguimento
dell'autorizzazione richiesta.
Su questo punto non v'è peraltro
contestazione.
- 3.1. Oltre
al possesso di un titolo di studio riconosciuto, l'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid richiede
"un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel rispettivo
settore". Con questo requisito si è voluto garantire il possesso di
una sufficiente esperienza professionale e di un'adeguata conoscenza della
legislazione commerciale, fiscale ed amministrativa svizzera. Questo requisito
non riserva all'autorità alcun margine d'apprezzamento per quel che concerne la
durata della pratica ed il luogo in cui deve essere svolta.
Ad esso sottostanno anche i portatori di un
titolo di studio estero, che devono inoltre provare di avere buone conoscenze
della legislazione commerciale, fiscale ed amministrativa svizzera: materie
sulle quali il Consiglio di Stato può astringere i richiedenti ad un esame (art.
13 LFid).
Una diversa interpretazione della legge, che
esentasse i portatori di titoli di studio esteri dall'obbligo della pratica
biennale sancito dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, privilegierebbe senza valida
ragione questa categoria di richiedenti rispetto ai portatori di titoli di studio
svizzeri.
3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente
non ha svolto nemmeno un giorno di pratica in Svizzera. Il fatto che abbia
lavorato alle dipendenze di una società che opera come consulente di istituti
di credito svizzeri non può essere considerato alla stregua di una pratica in
Svizzera. E' quindi innegabile che il ricorrente non soddisfa il requisito
della pratica professionale posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid.
Da questo profilo, il ricorso non può in
nessun caso essere accolto.
- Il
ricorrente chiede nondimeno che la pratica svolta all'estero gli venga
riconosciuta per parità di trattamento. A tal proposito si richiama ad altri
casi in cui il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto la validità di
esperienze professionali effettuate all'estero.
4.1. Il principio di legalità
dall'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento.
In linea di massima nessuno può prevalersi di una precedente violazione della
legge per esigere che questa sia nuovamente disattesa a suo favore. Ammettere
il contrario significherebbe indurre l'autorità a perseverare nell'errore. A
meno che interessi preponderanti vi si oppongano, un'eccezione si giustifica
soltanto in casi particolari, quanto l'autorità instaura una prassi illegale,
che non intende abbandonare (DTF 112 Ib 387; 110 II 400; 108 Ia 214.; Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 71 B I seg.; Rhinow Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem; Scolari, Diritto amministrativo,
vol. I, N. 121 seg.).
4.2. Nel caso in esame, il Consiglio di
Stato ha ammesso di aver rilasciato alcune autorizzazioni a richiedenti
(__________), che non avevano effettuato il periodo di pratica biennale in
Svizzera. Queste autorizzazioni, non conformi alla legge e non soltanto
opinabili come ritiene l'istanza inferiore, non permettono tuttavia al
ricorrente di rivendicare il rilascio di un'autorizzazione in difetto del
presupposto in esame. Nella misura in cui la situazione di quei richiedenti può
essere paragonata a quella del ricorrente, le autorizzazioni rilasciate in
difetto del presupposto della pratica biennale in Svizzera, non sono infatti
abbastanza numerose per ravvisarvi l'esistenza di una prassi illegale,
suscettibile di essere invocata con successo per ottenere un identico trattamento.
Il ricorso va quindi respinto, addebitando
al ricorrente le spese e la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 12, 13 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster