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Numero d'incarto:
52.1999.242
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00242
Lugano
18 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________ e __________, __________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3373, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione
18 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha loro intimato di potare
ad un'altezza di m 1,25 la siepe di tasso posta lungo il confine del mappale
no. __________ di loro proprietà;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RF di __________,
zona __________.
Durante un sopralluogo esperito il 6 aprile
1999, l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che i ricorrenti avevano
sostituito la siepe esistente di edera con piante di tasso alte circa
m 2,50 e poste a 50-60 cm dal confine con la strada comunale.
B. a) Con
decisione 22 aprile 1999 il municipio di __________ ha ingiunto agli insorgenti
di ridurre l'altezza della siepe a m 1,25 conformemente all'art. 41 NAPR
ed all'ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione delle opere
di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali. È dunque stato loro impartito
un termine di quindici giorni per procedere a quanto richiesto. La risoluzione
era sprovvista degli ordinari rimedi di diritto.
b) Il 3 maggio 1999 i ricorrenti hanno
informato il municipio di essere disposti a ridurre l'altezza della siepe a
m 2, ma non oltre, in quanto solo in tale modo verrebbe salvaguardata la
loro sfera privata.
C. Il 18
maggio 1999 il municipio di __________ ha intimato una seconda decisione, che
fissava loro un nuovo termine di quindici giorni per potare la siepe a m 1,25.
L'autorità ha posto in evidenza che la siepe in questione occulterebbe la
visuale, precluderebbe la naturale insolazione e favorirebbe la formazione di
gelo sull'adiacente tratto stradale. L'ordine è stato impartito con la
comminatoria dell'art. 292 CP e munito degli ordinari rimedi di diritto.
D. a) Contro
questa seconda risoluzione __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
b) Con decisione 25 agosto 1999 il Governo
ha respinto l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti. Accertato che l'art. 41
NAPR e la relativa ordinanza costituiscono una base legale sufficiente su cui
fondare l'ingiunzione municipale, in sostanza il Governo ha ritenuto che la
decisione impugnata meritasse tutela in quanto del tutto legittima e proporzionata.
E. Contro la
predetta pronuncia governativa i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con argomentazioni
sostanzialmente identiche a quelle addotte in prima istanza.
Ribadiscono che la siepe ora posata presenta
la stessa altezza della siepe d'edera preesistente e che solo se verrà
mantenuta un'altezza di almeno m 1,8 potrà essere tutelata la loro sfera privata.
Contestano che la siepe in oggetto sia d'ostacolo alla visuale, che precluda la
naturale insolazione o che favorisca la formazione di gelo sull'adiacente
tratto stradale. I ricorrenti censurano il provvedimento anche dal punto di
vista della parità di trattamento, in quanto sul territorio del comune di
__________ molte siepi raggiungono altezze di m 2.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il municipio di __________ con delle argomentazioni che
verranno riprese, se del caso, nel seguito. Ad identica conclusione giunge il
Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 60 cpv. 1
PAmm , 21 LE e 208 cpv. 1 LOC. Il gravame, tempestivo e presentato da persone
legittimate a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Per
principio possono formare oggetto di ricorso solo le decisioni, ovvero provvedimenti
adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire,
modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul
diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A.
Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200).
2.2. In concreto lo scritto 18 maggio 1999
del Municipio di __________ si è limitato a modificare la collocazione
temporale del termine per eseguire l'ordine ricevuto; soltanto entro questi
termini esso costituisce una decisione e poteva dunque formare oggetto di ricorso.
2.3. Per opporsi all'ordine di ridurre
l'altezza della siepe in questione a m 1,25, i ricorrenti avrebbero dovuto
aggravarsi contro la decisione 22 aprile 1999. Tuttavia essi sono insorti al
Consiglio di Stato soltanto il 29 maggio 1999 e dunque tardivamente.
La risoluzione 22 aprile 1999 non era munita
degli ordinari rimedi di diritto e ciò in violazione dell'art. 26 PAmm. Di
principio, decisioni prive di tali indicazioni inibiscono la decorrenza del
termine per impugnarle, in quanto la notificazione difettosa non deve
pregiudicare i diritti di difesa degli interessati (RDAT II-1991, no. 14 lett.
b, sul piano federale cfr. gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA). Ciò vale tuttavia
soltanto nei limiti stabiliti dal principio della buona fede e della sicurezza
del diritto: i destinatari di tali decisioni devono dimostrare di aver curato
la difesa dei loro interessi con la necessaria diligenza, informandosi
tempestivamente sui mezzi e sui termini di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 4 seg. e rimandi).
2.4. Nella fattispecie l'agire dei
ricorrenti va tutelato.
È ben vero che la normativa che regola i
mezzi ed il termine di ricorso nel presente ambito è chiara e comprensibile
anche per una persona non cognita di diritto. Si deve tuttavia considerare che
gli insorgenti, non appena ricevuta la prima decisione, si sono immediatamente
attivati e già con lettera 3 maggio 1999 hanno contestato l'ordine ricevuto
davanti al municipio. Inoltre tosto ricevuta la seconda decisione munita degli
ordinari rimedi di diritto, sono insorti senza indugio davanti al Consiglio di
Stato. In simili evenienze si deve concludere che gli insorgenti hanno agito in
buona fede e che pertanto a giusta ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto
tempestivo il gravame da loro inoltrato.
- Giusta l'art.
46 cpv. 1 e 4 NAPR - e non l'art. 41 - sono vietati tutti quegli ingombri,
manufatti e costruzioni che, impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza
del traffico. Fondandosi sull'ultimo capoverso di tale norma, il quale prevede
che il municipio può stabilire mediante ordinanza disposizioni particolari, è
stata emanata l'ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione
delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali, la quale
alla cifra 1 prescrive quanto segue:
"ogni e qualsiasi opera di cinta (in
particolare siepe viva) non può elevarsi oltre m 1,25 dalla quota del campo
stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli - punti
panoramici - stabiliti in sede del vigente PR."
- Nella
fattispecie il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dagli
insorgenti, argomentando che la siepe in oggetto costituirebbe un ostacolo alla
visuale. Il Governo è giunto a tale conclusione sulla sola base di una
planimetria 1:1000, sulla quale è indicata l'ubicazione della siepe. Agli atti
non figura altra prova atta a dimostrare che la siepe è d'ostacolo alla
sicurezza stradale (ad esempio una documentazione fotografica), né l'Esecutivo
cantonale ha eseguito un sopralluogo per appurarlo.
Dalla mappa in atti risulta che la siepe si
trova su di un tratto di strada in semi curva. Si deve tuttavia dare atto ai
ricorrenti che in quel punto la strada presenta un marcato allargamento. In considerazione
di ciò e delle scarse prove annesse all'incarto, questo tribunale ritiene
impossibile stabilire se la siepe in oggetto rappresenta effettivamente un
ostacolo alla sicurezza della circolazione, come affermato dal Governo. Stando
così le cose, il gravame va accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato,
affinché proceda al sopralluogo sollecitato dagli insorgenti.
- Abbondanzialmente
si osserva che quanto esposto finora non pregiudica un eventuale futuro esame
della legalità della delega legislativa di cui all'art. 46 cpv. 4 NAPR di
__________ e della costituzionalità dell'ordinanza in oggetto con particolare
riferimento alla garanzia della proprietà.
Per questi motivi,
visti gli art. 46 NAPR; ordinanza municipale no. 679
concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade
carrozzabili comunali;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
1.1.
Di conseguenza la
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21. .
1.22.
1.23. .
1.24. -*decisione 25 agosto 1999 del Consiglio
di Stato (no. 3373) è annullata.
1.2. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato,
affinché emani un
nuovo giudizio dopo esperimento di un sopralluogo.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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