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Numero d'incarto:
52.1999.253
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00253
Lugano
21 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1999 di
__________,
Contro
la
decisione 1°settembre 1999, no 3691, del Consiglio di Stato che ratificato
l’acquisto di un braccio tagliascarpate effettuato dal municipio di
__________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 13 settembre
1997 in occasione dell’ annuale incontro con il municipio di __________, il
municipio di __________ ha manifestato la necessità di acquistare un braccio tagliascarpate;
il comune di __________ ha così effettuato una donazione dell’importo di fr.
30’000.--;
che il municipio di
__________, dopo aver deciso in data 3 marzo 1998 l’acquisto del braccio tagliascarpate,
ha accettato l’offerta della ditta __________ - peraltro unica impresa ad essere
stata interpellata - ammontante a fr. 22’905.--: l’esecutivo ha in seguito
pagato la relativa fattura di fr. 24’505,40.--;
che con messaggio 9
dicembre 1998 (trattanda no 5) il municipio di __________ ha chiesto
all’assemblea comunale la ratifica della donazione di fr. 30’000.- come pure
quella relativa all’acquisto del braccio tagliascarpate;
che la donazione di fr.
30’000.-- è stata ratificata dall’assemblea comunale in data 18 dicembre 1998;
durante la seduta del 25 marzo 1999 è stata per contro respinta, in difetto
della necessaria maggioranza qualificata, la ratifica dell’acquisto del braccio
tagliascarpate;
che, giusta l’art. 206
LOC, la mancata ratifica dell’acquisto in parola è stata portata a conoscenza
del Consiglio di Stato che, quale autorità di vigilanza sui comuni, con
risoluzione 1° settembre 1999 ha ratificato l’acquisto del braccio tagliascarpate;
che con ricorso 20
settembre 1999 __________ si é aggravato contro la menzionata decisione
governativa davanti a questo Tribunale; dei motivi addotti a sostegno dell’impuignativa
si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di
Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1;
inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è
leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al Tribunale
amministrativo è pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di
vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr.
per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la
legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale
amministrativo è data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in
conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);
che, nel concreto caso, il giudizio del Consiglio di Stato
non causa al ricorrente, agente a tutela di interessi generali, alcun pregiudizio
diretto; la sua situazione giuridica rimane immutata;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente;
visti
gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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