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Numero d'incarto:
52.1999.257
Data decisione, Autorità:
02.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00257-259
Lugano
2 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 20 settembre 1999 di
__________,
patrocinato da: __________;
b) 21 settembre 1999 di
__________ e __________,
patrocinati da: avv. __________;
contro
la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di
Stato (n. 3576) che riforma la licenza edilizia 20 aprile 1999 rilasciata dal
municipio di __________ ai ricorrenti __________ e __________ per la costruzione
di un'autorimessa interrata sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
29 settembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
6 ottobre 1999 di
__________ e __________;
-
7 ottobre 1999 del
municipio di __________;
al ricorso di cui sub a;
-
29 settembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
7 ottobre 1999 del
municipio di __________;
-
8 ottobre 1999 di
__________;
al ricorso di cui sub b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
novembre 1998, il municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti
__________ e __________ a ristrutturare uno stabile d'appartamenti situato a
__________ tra via __________ e via __________, su un terreno in pendio, sistemato
a terrazzi (part. n. __________ RFD). Nel corso dei lavori, gli stessi
ricorrenti hanno chiesto il permesso di costruire immediatamente a valle
dell'immobile, a livello del piano cantinato, un'autorimessa seminterrata,
accessibile dall'adiacente via __________ e comunicante con gli appartamenti
sovrastanti attraverso una porta interna. Il manufatto sporgerebbe sino ad
un'altezza di 3.00 m dal terreno sistemato verso valle e disterebbe m 1.50 dal
confine verso la part. n. __________ RFD. Il tetto, in parte lastricato e in
parte ricoperto da un manto erboso, sarebbe accessibile uscendo dal locale
comune (disponibile) situato a pianterreno dello stabile.
Alla domanda si è opposto __________,
proprietario della part. __________ RFD, ritenendo che il manufatto,
utilizzabile come una terrazza, non potesse essere considerato alla stregua di
una costruzione accessoria. A suo avviso si sarebbe trattato di una costruzione
principale soggetta all'ossequio delle distanze prescritte per questo genere di
costruzioni.
B. Con
decisione 20 aprile 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola
alla condizione, proposta dagli stessi istanti, che il tetto dell'autorimessa fosse
reso parzialmente inaccessibile mediante la messa a dimora di una siepe ad una
distanza di m 5.50 dalla facciata a valle.
C. Con
giudizio 1. settembre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dall'opponente contro la licenza, riformandola nel senso di
spostare la siepe a m 2.50 dal filo della facciata, in corrispondenza del bordo
esterno dei balconi degli appartamenti sovrastanti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che "il
carattere praticabile del manufatto in virtù della sua sistemazione a verde ma
avantutto e soprattutto della possibilità di accedervi" dovesse "essere
considerato quale uso assimilabile a quello abitativo, siccome ad esso
strettamente connesso e cagionevole di immissioni del tutto identiche a quelle derivanti
dall'utilizzo di una terrazza o di un giardino pensile".
D. Contro il
predetto giudizio governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo tanto i beneficiari della licenza riformata, quanto l'opponente.
a) __________ e __________ negano che la
praticabilità del tetto dell'autorimessa possa essere assimilata ad un uso
abitativo. Chiedono quindi il ripristino della licenza accordata dal municipio.
b) __________ contesta invece la natura
accessoria della costruzione, sottolineando la possibilità di utilizzare il
tetto a scopo abitativo. Trattandosi di una costruzione principale, l'opera non
potrebbe essere autorizzata, poiché non rispetta la distanza minima di m 4 dal
confine fra i fondi delle parti.
E. Le
impugnative sono avversate dal Consiglio di Stato, che ne ha chiesto il rigetto
senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ si riconferma
nelle tesi addotte in prima istanza, mentre i ricorrenti si avversano
vicendevolmente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, gli uni rilasciatari della licenza
riformata, l'altro opponente, è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione risulta chiaramente dai piani annessi alla domanda di
costruzione. Un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il
giudizio. Del tutto inconferente appare l'assunzione di testi sollecitata dal
ricorrente __________.
- Giusta
l'art. 10 cpv. 2 NAPR di __________:
"si definiscono costruzioni
accessorie quelle che non servono all'abitazione o al lavoro, ma sono al
servizio di una costituzione principale e che non hanno un fine industriale,
artigianale o commerciale (…). Le costruzioni accessorie avranno un'altezza di
m 3 dal terreno sistemato e non dovranno arrecare particolare pregiudizio ai
fondi vicini. Le costruzioni accessore verso fondi privati possono sorgere a
confine oppure arretrare dallo stesso almeno di m 1.50".
La norma, come giustamente rileva il
Consiglio di Stato, riprende la nozione di costruzione accessoria comune a
molti ordinamenti edilizi, sottolineando il rapporto di subordinazione
funzionale che deve caratterizzarare questo genere di manufatti rispetto all'edificio
principale al quale sono annessi. Per essere considerata accessoria la
costruzione deve in particolare servire una costruzione principale. Non deve
perseguire finalità proprie.
La costruzione accessoria può anche sorgere
in contignità con la costruzione principale. Deve tuttavia distinguersi da
quest'ultima tanto dal profilo strutturale, quanto dal profilo funzionale (cfr.
Scolari, Commentario, ad art. 11 LE, N. 849 seg.).
La minor distanza dal confine prescritta per
le costruzioni accessorie è giustificata dal ridotto ingombro e dal modico
disturbo che queste opere edilizie arrecano al fondo contermine.
- Dal
profilo strutturale e funzionale, la controversa autorimessa, costruita in
contiguità, a livello del piano interrato dello stabile dei ricorrenti __________,
presenta di per sé le caratteristiche di una costruzione accessoria. Lo
stazionamento sotto tetto di veicoli privati costituisce invero
un'utilizzazione subalterna alla destinazione abitativa che caratterizza lo
stabile sovrastante. Considerata la conformazione dell'opera, qualsiasi uso
abitativo o lavorativo dei vani destinati al ricovero dei veicoli appare a
priori escluso. Sotto quest'aspetto, sono senz'altro date le premesse per
configurare l'opera alla stregua di una costruzione accessoria. Nemmeno i
ricorrenti sollevano peraltro obiezioni al riguardo. Rispettata è pure
l'altezza massima di 3.00 m dal terreno sistemato, prescritta dall'art. 10 cpv.
2 NAPR.
Oggetto di contestazione, in concreto, è
unicamente la questione a sapere se l'agibilità e la praticabilità del tetto
piano dell'autorimessa incida sulla sua qualifica giuridica, facendole assumere
le connotazioni di una costruzione principale soggetta alle normali distanze di
PR.
Orbene, il semplice fatto di poter accedere
al tetto dell'autorimessa uscendo dal locale ad uso comune situato a
pianterreno dell'immobile (cd. disponibile) non basta, a mente di questo tribunale,
a conferire una destinazione abitativa alla superficie in esame. L'uso che può
essere fatto di questa superficie, in parte lastricata ed in parte erbosa, non
è sostanzialmente diverso da quello che può essere fatto di un qualsiasi
giardino di una casa d'appartamenti. La superficie non è posta al servizio esclusivo
di un'unità abitativa. Il tetto dell'autorimessa non presenta alcuna sovrastruttura
che permetta di farne un uso particolare, riconducibile alle attività che
caratterizzano la funzione abitativa. Nemmeno la fascia lastricata che ricopre
il tetto dell'autorimessa a ridosso dello stabile, permette di trarre
conclusioni più favorevoli alle tesi dell'insorgente. Considerato che comunica,
attraverso una stretta porta, con un piano che accoglie i servizi degli appartamenti,
l'utilizzazione che può esserne fatta non presenta alcuna analogia con l'uso
che può essere altrimenti fatto di una terrazza direttamente collegata ad
un'unità abitativa e formante un corpo sporgente di una costruzione principale.
Sotto questo profilo, le deduzioni del ricorrente e del Consiglio di Stato, non
confortate dalle risultanze degli atti, non possono essere accreditate.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso del vicino opponente va
quindi respinto, mentre quello dei proprietari dell'immobile va accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza
rilasciata loro dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'opponente in quanto totalmente soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 cpv. 2 NAPR di Lugano; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
di __________ è respinto.
Il ricorso
di __________ e __________ è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1. settembre 1999 del
Consiglio di Stato (n. 3576) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 20 aprile 1999
rilasciata in variante dal municipio di __________ a __________ e __________
per la costruzione di un'autorimessa sulla part. n. __________ RFD è
confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente __________, che rifonderà fr.
1'200.-- ai ricorrenti __________ e __________ a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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