AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.279
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00279
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________;
Contro
la decisione 29 settembre 1999, no. 4048, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la
risoluzione 20 maggio 1999 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato
ad __________, la licenza edilizia in sanatoria per la chiusura tramite la
posa di vetri asportabili e di una porta vetrata, della terrazza coperta
dell'esercizio pubblico sito al mappale no. __________ di tale comune
(osteria __________);
viste:
-
la risposta 9 novembre
1999 di __________;
-
la risposta 18 novembre
1999 del municipio di __________;
-
la risposta 24 novembre
1999 del Consiglio di Stato;
-
la replica 4 gennaio
2000 della ricorrente;
-
la duplica 10 gennaio
2000 del municipio di __________;
-
la duplica 14 gennaio
2000 del Consiglio di Stato;
-
la duplica 20 gennaio
2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mappale no. __________ di __________, mentre il fondo
contermine no. 1998 è di proprietà di __________.
Il 7 febbraio 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la riattazione,
con ripristino dell'esercizio pubblico, della costruzione esistente sul suo
fondo, dopo che __________ aveva ritirato la propria opposizione al progetto.
Le parti avevano infatti sottoscritto una convenzione regolante le emissioni
foniche prodotte da tale attività, le cui condizioni sono poi divenute parte
integrante della licenza edilizia.
B. Nel
settembre 1996, senza aver preventivamente ottenuto alcuna autorizzazione,
__________ ha chiuso la terrazza dell'esercizio pubblico mediante la posa di
vetri asportabili e di una porta vetrata. Dopo ripetuti interventi da parte di
__________, il 15 marzo 1999 la proprietaria ha inoltrato la domanda di
costruzione. Nella "relazione tecnica e descrizione" allegata, la
proprietaria ha precisato che l'intervento era volto a "consentire la
chiusura della terrazza coperta esistente in caso di cattivo tempo, durante la
stagione d'apertura". La domanda è stata pubblicata dal 18 marzo al 1.
aprile 1999. Il 1. aprile 1999 __________ ha formulato opposizione al rilascio
della licenza edilizia. Il 7 maggio 1999 il Dipartimento del territorio, al
quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza, ha
formulato preavviso favorevole, ponendo tuttavia alcune condizioni, di cui si
dirà all'occorrenza. Con decisione 20 maggio 1999, il municipio di __________
ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria, subordinandola all'adempimento
di diverse condizioni tra le quali figuravano pure quelle formulate dal
dipartimento.
C. a) Con
ricorso 7 giugno 1999 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato contro
il rilascio del permesso di costruzione, postulandone l'annullamento e chiedendo
in via principale di ordinare il ripristino della situazione precedente ed in
via subordinata di anticipare la chiusura serale dell'esercizio pubblico alle
22.00. La ricorrente ha sostenuto che con la chiusura della terrazza sarebbe
stato creato un nuovo locale, raddoppiando così la capienza dell'osteria con
conseguente aumento delle immissioni foniche moleste. Ciò si porrebbe in
contrasto con l'art. 43 NAPR, con le condizioni poste al rilascio della licenza
edilizia del 7 febbraio 1996 e con i disposti di protezione fonica stabiliti
dal diritto federale.
b) Con risoluzione 29 settembre 1999 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Accertata la conformità di zona
dell'opera, il Governo ha ritenuto che la chiusura della terrazza avesse
ridotto le emissioni foniche provenienti dall'esercizio pubblico o che comunque
non fossero aumentasse, anche considerando le emissioni esterne prodotte dal
maggior numero di avventori annuali. L'Esecutivo cantonale ha infine reputato
che eventuali rumori molesti cagionati dai clienti dell'osteria non giustificassero
il diniego del permesso di costruzione, ritenuto che tali comportamenti vanno
sanzionati dal municipio in base all'art. 107 LOC.
D. Con ricorso
21 ottobre 1999 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo le stesse richieste formulate in precedenza e
chiedendo inoltre, nel caso in cui il gravame non venisse accolto integralmente,
di ridurre le tasse poste a suo carico dall'Esecutivo cantonale. Sostiene che
l'intervento eseguito non è conforme alla zona residenziale abitativa prevista
dal PR, in quanto trattasi di un insediamento a carattere molesto e dunque
vietato nella zona del nucleo giusta l'art. 43 NAPR.
Rimprovera al Consiglio di Stato di aver
accertato in modo errato i fatti, in quanto la chiusura della terrazza
permetterà di aumentare il numero dei posti a sedere e consentirà di prolungare
su tutto l'arco dell'anno l'agibilità del locale, contrariamente a quanto
stabilito nel giudizio impugnato. Tale ampliamento, non commisurato alle reali
esigenze della popolazione locale, si ripercuoterà sul grado di molestia dell'attività
svolta e conseguentemente sulla conformità di zona della costruzione.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il comune di __________, il quale ha precisato che
l'asserito aumento delle immissioni foniche dovuto all'ampliamento di 20.05 m²
della capacità ricettiva dell'osteria non crea alcun problema, ritenuto che mai
vi sono state lamentele da parte dei vicini. Ad identica conclusione sono
giunti il Consiglio di Stato ed __________, quest'ultima portando delle
osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
F. Con replica
4 gennaio 2000 la ricorrente ha precisato che l'aumento della capacità
dell'esercizio pubblico è di 40 m² e non della metà come sostenuto dal comune
resistente. Le ulteriori contestazioni addotte verranno illustrate
all'occorrenza.
G. In duplica
il municipio di __________ ed __________ hanno chiarito che già con la licenza
edilizia del febbraio 1996 era stato autorizzato l'uso di metà della terrazza.
L'intervento ora in discussione ha dunque permesso di aumentare la ricettività
dell'osteria di 20.05 m² e non di 40.10 m².
Il Consiglio di Stato non ha formulato
alcuna osservazione.
H. Dopo aver
richiamato agli atti l'incarto concernente la domanda di costruzione 4 settembre
1995 dal municipio di __________ e quello relativo all'apertura dell'esercizio
pubblico dalla Sezione permessi e dell'immigrazione, è stata dichiarata chiusa
l'istruttoria ed è stata data facoltà alle parti di presentare eventuali conclusioni.
Nel termine assegnato solo l'insorgente si è espressa, ponendo nuovamente in evidenza
che la chiusura della terrazza ha portato alla creazione di un nuovo locale,
ampliando l'esercizio pubblico in modo significativo tanto che lo stesso non
sarebbe ora più compatibile con le caratteristiche della zona residenziale,
nella quale sono vietate le immissioni moleste.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE).
Il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è
dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti,
completati dagli incarti richiamati da questo tribunale (art. 18 PAmm).
Non appare invece necessario esperire il sopralluogo richiesto dalla
ricorrente, che non porterebbe alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.
-
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a
LALPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici
ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui
sono previsti.
2.2. Il mappale no. __________ è assegnato
dal PR alla zona dei nuclei di villaggio (NV). L'art. 43 NAPR di __________ non
definisce esplicitamente la funzione assegnata alla zona del nucleo (NV),
limitandosi a proibire qualsiasi forma d'immissione molesta. Giusta l'art. 12
NAPR sono considerate aziende non moleste quelle che per loro natura si
inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da
quelle che derivano dall'abitare.
La suddivisione delle attività, in base alle
ripercussioni che esse ingenerano sull'ambiente, ha valenza pianificatoria
poiché concorre a definire la tipologia degli insediamenti ammissibili nelle
singole zone (RDAT II-1992, no. 34). Infatti nella misura in cui opera una
distinzione basata sulla natura delle immissioni prodotte dalle singole
attività, tale disposizione contribuisce a precisare la funzione attribuita ai
diversi comparti in cui è suddiviso il territorio comunale. Indirettamente, le
norme sulla molestia stabiliscono quindi anche il genere e le caratteristiche
delle costruzioni che possono esservi insediate (RDAT I-1995, n. 35).
2.3. Ferme queste premesse, dev'essere
confermata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui l'osteria __________ è
conforme alla zona dei nuclei di villaggio. Le caratteristiche dell'esercizio
pubblico, in particolare le sue dimensioni (circa 80 m² di superficie
ricettiva), la sua capienza (40-50 avventori), la sua ubicazione (al centro del
nucleo e lontano dal traffico), la sua destinazione specifica (osteria senza
alloggio) ed il fatto che si è trattato del ripristino di un ritrovo esistente,
permettono senz'altro di configurarlo alla stregua di un ritrovo di quartiere,
commisurato alle esigenze della zona e quindi conciliabile con la funzione che
il PR assegna a questo comparto territoriale. Va infatti considerato che
l'osteria serve non solo gli abitanti di __________ ma anche le altre quattro
frazioni del comune di __________, collegate tra loro da un tratto di strada
facilmente percorribile in automobile. Il comune di __________ vanta infatti
una popolazione di circa 350 abitanti, cifra che aumenta notevolmente nel
periodo estivo per la presenza di numerose residenze secondarie.
2.4. La ricorrente sostiene che la capacità
ricettiva dell'esercizio pubblico sarebbe di 50 avventori e non di 40. Ora,
tale aspetto non è decisivo ai fini della determinazione della conformità di zona
dell'osteria __________. Infatti anche se venisse appurato che la sua capacità
ricettiva è di 50 avventori, sarebbe ancora data la sua conformità di zona.
Come si vedrà in seguito, tale particolare assume invece importanza nella
valutazione delle immissione foniche provenienti dall'esercizio.
- Le
autorità e le parti coinvolte nella procedura hanno spesse volte fatto
riferimento all'inquinamento fonico derivante dalla chiusura della terrazza
dell'osteria, che permetterebbe un utilizzo più prolungato di tale
infrastruttura la sera e durante la stagione fredda.
È indubbio che l'osteria __________
costituisce un impianto (fisso) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1
OIF (RDAT I-1999 n. 66 consid. 2a con numerosi rinvii; inoltre II-1998 n.
54 consid. 3.2.; STA inedita 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3),
cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro il rumore.
Dal momento che è stato approvato e realizzato dopo il 1. gennaio 1985, data di
entrata in vigore della LPAmb, trattasi più precisamente di un impianto fisso
nuovo e dunque interamente assoggettato all'ossequio dei valori di
pianificazione (art. 25 cpv. 1 e 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330
segg., consid. 4c, cc; STA inedite 20 settembre 1999 in re __________,
consid. 4.3. e 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3). L'esame della
domanda di costruzione in rassegna implicava pertanto una verifica del rumore
provocato da tale impianto (esistente + ampliamento) sulle adiacenze. Tuttavia,
in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità cantonale (art. 3
cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) non ha effettuato una tale
verifica. Nell'avviso dipartimentale 7 maggio 1999 l'autorità competente si è
limitata a richiamare i disposti della LPAmb e delle sue ordinanze di
applicazione. In particolare essa ha accennato all'OIF ed al suo allegato 6,
all'art. 11 LPAmb che prescrive il principio della limitazione delle emissioni
alla fonte ed alla norma SIA 181 che fissa le esigenze tecniche minime relative
all'isolamento acustico. L'ufficio preposto ha infine richiamato l'art. 107 LOC
che regola le competenze di polizia locale conferite al municipio. Esso non ha
dunque proceduto ad un'effettiva e puntuale verifica circa la conformità
dell'intervento con la LPAmb ed in particolare l'OIF, malgrado la ricorrente in
sede di opposizione vi avesse fatto riferimento, lamentando un aumento delle
immissioni foniche. Tantomeno è stata accertata l'esatta capacità ricettiva
dell'esercizio, parametro indispensabile per valutare il carico fonico da esso
ingenerato. La domanda di licenza edilizia non è dunque stata verificata sotto
l'aspetto del rumore che può essere generato sulle proprietà più prossime
dall'esercizio pubblico dopo la chiusura della terrazza. Aspetto, questo, che
deve necessariamente essere oggetto di esame e di soluzione attraverso
l'applicazione della legislazione di protezione dell'ambiente (cfr. la
giurisprudenza appena citata).
Ai fini della valutazione della conformità
dell'intervento con tale legislazione irrilevante è poi il richiamo all'art.
107 LOC. Nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale attribuitegli, il
municipio può intervenire solo per reprimere eventuali eccessi. La norma non è
invece destinata a fissare le modalità d'esercizio e di costruzione cui deve
essere subordinato, se del caso, lo svolgimento dell'attività di un ritrovo
pubblico al fine di prevenire, rispettivamente eliminare, rumori molesti o
dannosi per i vicini. Quest'ultimo compito spetta infatti inderogabilmente
all'autorità cui è commessa l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze
(cfr. anche STA inedita 2 febbraio 1999 in re __________, consid. 3). Per
questo motivo l'incarto dev'essere retrocesso al Dipartimento del territorio,
affinché verifichi l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente
generato dall'esercizio pubblico dopo il controverso ampliamento e adotti, se
del caso, le adeguate misure di limitazione dello stesso (cfr. in particolare
art. 11 seg. LPAmb; inoltre, diffusamente, la giurisprudenza sopra citata).
- Il ricorso
è pertanto accolto. Visto l'esito del gravame si rinuncia al prelievo della
tassa di giustizia (art. 28 PAmm). __________ rifonderà all'insorgente fr.
500.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12 e 43 NAPR Medeglia; 3 cpv. 1, 21
cpv. 1 LE; 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1; 22 cpv. 2 lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a
LALPT; 1 segg. LPAmb; 1 segg. OIF ed allegato 6; norma SIA 181; 107 LOC; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza sono annullate la decisione 29
settembre 1999, no. 4048, del Consiglio di Stato e la risoluzione 20 maggio
1999, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la
licenza edilizia in sanatoria per la chiusura tramite la posa di vetri
asportabili e di una porta vetrata, della terrazza coperta dell'esercizio
pubblico sito al mappale no. __________ di tale comune (osteria
__________).
§§ Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del
territorio, affinché proceda come indicato al consid. 3.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia. __________ rifonderà alla ricorrente fr. 500.--
a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna; nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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