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Numero d'incarto:
52.1999.285
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00285
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1999 di
__________,
__________,
patrocinati dall'avv. __________
Contro
la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4152) che respinge in ordine il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso
la risoluzione 16 giugno 1999 con cui il consiglio comunale __________ ha
modificato alcune NAPR;
vista la risposta 1. dicembre
1999 del Consiglio di Stato;
preso atto che il municipio di __________ non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
giugno 1999 il consiglio comunale di __________ ha risolto a larga maggioranza
di modificare gli art. 7, 11-14, 17 e18 NAPR;
che il 18 giugno 1999 la decisione è stata
pubblicata all'albo conformemente all'art. 74 LOC;
che il 27 agosto 1999 __________ e
__________ hanno impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di
Stato, contestando la modifica dell'art. 14 NAPR, siccome non suffragata da un
adeguato cambiamento delle circostanze;
che il 27 settembre 1999 le modifiche
apportate alle NAPR sono state pubblicate all'albo giusta l'art. 34 cpv. 2
LALPT;
che con giudizio 6 ottobre 1999 - fondato
esclusivamente sull'applicazione della LOC - il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa, siccome manifestamente tardiva;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ e __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti rilevano di non aver mai
inteso contestare la legittimità della risoluzione resa dal consiglio comunale
dal profilo della LOC; l'impugnativa presentata al Consiglio di Stato verteva
esclusivamente sul diritto pianificatorio; non sarebbe tardiva, ma semmai
prematura, in quanto inoltrata prima della pubblicazione prevista dall'art. 34
LALPT;
che, in conclusione, gli insorgenti
contestano il giudizio governativo siccome viziato da formalismo eccessivo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato con argomenti che verranno discussi qui appresso; il municipio di
__________ non ha invece presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, sulla quale
si fonda il giudizio impugnato;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con il gravame inoltrato al Consiglio di
Stato i ricorrenti hanno chiaramente manifestato l'intenzione di contestare la
decisione del consiglio comunale dal profilo del diritto pianificatorio; i ricorrenti
non hanno minimamente messo in dubbio la regolarità della procedura di adozione
della variante di PR;
che la valenza esclusivamente pianificatoria
del ricorso era certa ed evidente;
che al momento del suo inoltro il ricorso
era prematuro, in quanto presentato prima che la variante di PR fosse
pubblicata giusta l'art. 34 LALPT;
che al momento in cui il Consiglio di Stato
ha reso il giudizio qui impugnato il ricorso non era tuttavia più prematuro,
poiché la variante di PR era stata nel frattempo pubblicata;
che, di conseguenza, nulla impediva, a quel
momento, al Consiglio di Stato di statuire sul merito dell'impugnativa in
qualità di autorità preposta all'approvazione dei PR e all'evasione dei relativi
ricorsi (art. 37 LALPT);
che, dichiarando il ricorso irricevibile per
motivi tratti dalla LOC, che i ricorrenti non avevano minimamente invocato ed
omettendo di esaminare l'impugnativa dal profilo del diritto pianificatorio al
quale costoro si richiamavano, il Consiglio di Stato è incorso in un palese
diniego di giustizia;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del
diritto e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolte le
osservazioni delle parti interessate, lo evada in ossequio all'art. 37 LALPT;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 74, 208 LOC; 34 seg. LALPT; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato
(n.
4152) è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché
statuisca
sul ricorso 27 agosto 1999 di __________ e __________ giusta l'art. 37 LALPT.
-
Lo Stato
rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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