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Numero d'incarto:
52.1999.291
Data decisione, Autorità:
07.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00291
Lugano
7 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 ottobre 1999 (n. 4256) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 5 agosto 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
(1970), cittadina cubana, è entrata in Svizzera il 1° luglio 1995 ottenendo un
permesso di dimora temporaneo (L) al fine di sposarsi con un cittadino elvetico.
Le nozze non sono state tuttavia celebrate e il 6 novembre 1995 la ricorrente
ha quindi lasciato il territorio svizzero. Il 22 marzo 1996 l'interessata è rientrata
nel nostro Paese soggiornandovi illegalmente fino al 21 ottobre 1996.
Successivamente essa è stata autorizzata a risiedere temporaneamente in Ticino
in attesa di sposarsi con __________ (1973), cittadino italiano al beneficio di
un permesso di domicilio. Il matrimonio è stato celebrato a __________ il 19
dicembre 1996. Per vivere con il marito, __________ ha ottenuto un permesso di
dimora annuale, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 18
dicembre 1999. Dalla loro unione non sono nati figli. Durante il suo soggiorno
in Svizzera, l'interessata ha lavorato durante un breve periodo come cameriera
ed in seguito come aiuto bar/cucina. Inizialmente i coniugi hanno vissuto in
via a __________. Dal febbraio al settembre 1997, la ricorrente si è trasferita
provvisoriamente a Cuba, motivando il proprio soggiorno per ragioni famigliari.
Il 10 dicembre 1997 __________ e __________ __________ hanno sottoscritto un
contratto di locazione per un appartamento situato in via __________, sempre a
__________. Il 1° maggio 1999 l'interessata, senza il marito, è tornata ad
abitare in via delle __________ in un appartamento locato da __________
__________. Il 25 giugno 1999 __________ ha promosso un'azione di divorzio. Il
1° agosto 1999 la ricorrente si è trasferita a __________ presso __________.
B. Il 5 agosto
1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 6 luglio precedente da
__________ __________ __________ __________ volta ad ottenere la modifica dei
dati nel permesso di dimora a seguito del cambiamento d'indirizzo e dell'inizio
dell'attività quale donna di pulizia a tempo parziale. L'autorità ha pure
rifiutato implicitamente di rinnovarle il permesso di soggiorno, fissandole un
termine con scadenza al 30 settembre 1999 per lasciare il territorio cantonale.
Il dipartimento ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso
di dimora annuale le era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era
venuto a mancare perché non viveva più con il marito. La decisione è stata resa
in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 13 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha in sostanza confermato la revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS, in quanto la ricorrente non viveva insieme al marito almeno dal
maggio 1999, era in corso la procedura di divorzio, e perché conviveva a
__________ con un altro uomo. Visto che la relazione non era più intatta, essa
non poteva nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. L'interessata non poteva
inoltre invocare la propria attività lucrativa per poter continuare a
soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta
conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua
dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro
dell'interessata nel proprio Paese d'origine e che - se necessario - poteva
rientrare in Svizzera nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri
per procedere alle incombenze relative alla procedura di divorzio.
D. Contro la
predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora. Critica in primo luogo il Consiglio di Stato per aver
accertato diversi fatti in modo erroneo ed incompleto: il rientro a Cuba nel
1997 non era voluto, bensì dovuto per stare vicino al padre morente; __________,
inquilino dell'appartamento di __________, è suo cognato e non vi sarebbe
dunque nessuna nuova relazione sentimentale. Ritiene che l'attuale turbativa
dell'unione coniugale sia transitoria e pone in rilievo il fatto di essersi
opposta al divorzio. La decisione adottata sarebbe pertanto prematura e un suo
rientro a Cuba comprometterebbe definitivamente la sua volontà di ricomporre
l'unione coniugale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente
data. E' vero che l'autorizzazione di soggiorno di cui essa beneficiava è ormai
scaduta dal 18 dicembre 1999, ma è altrettanto vero che l'insorgente aveva
ancora un interesse pratico ed attuale a ricorrere davanti a questo Tribunale
al momento dell'inoltro del gravame avvenuto il 2 novembre 1999.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso
sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate
dalla ricorrente (documenti; audizione di diversi ed imprecisati testi;
estratto delle esecuzioni promosse nei confronti del marito della ricorrente)
ed al richiamo dell'incarto __________, sorella dell'insorgente, in quanto non
appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Va pure osservato
che i motivi del soggiorno a Cuba nel 1997 non meritano di essere approfonditi,
in quanto il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sulla cessata
convivenza dei coniugi a partire dal maggio 1999. Ai fini del giudizio non è
nemmeno necessario accertare l'esistenza di un legame di parentela tra
__________ e l'insorgente, e se la stessa abbia nel frattempo allacciato una
nuova relazione sentimentale.
- 2.1.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in
possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una
comunione domestica effettiva e realmente vissuta. Nel messaggio del Consiglio
federale tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il
diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista
sia giuridicamente che di fatto (cfr. relativamente all'art. 5a del Messaggio,
il cui testo, per quanto qui interessa, è analogo all'art. 17 cpv. 2 LDDS, FF
1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non si è in
effetti voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili
separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un
permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente
(cfr. STF 5 febbraio 1993 inedita in re L. consid. 2b con rif.).
2.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni
assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le
dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si
considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
- 3.1. In
concreto dall'inserto di causa risulta che __________ __________ __________ è
stata autorizzata ad entrare in Svizzera al fine di vivere insieme al marito,
cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio. Ora, è incontestato
che di fatto __________ e __________ non formano più una comunione coniugale.
Sposatisi nel dicembre 1996, essi non convivono più almeno dal maggio 1999 e la
ricorrente non fa nemmeno valere di essersi nel frattempo riavvicinata al
marito nell'ottica della riconciliazione o che entrambi abbiano intrapreso
sforzi comuni per un ripristino della relazione coniugale. Risulta piuttosto
ferma la volontà del marito di sciogliere l'unione coniugale (ricorso p. 3 ad
6). Tra i coniugi __________ esiste dunque una relazione matrimoniale di fatto
inesistente. Ai fini del presente giudizio risulta pertanto irrilevante il
fatto che l'insorgente voglia opporsi al divorzio. Ne consegue che è venuto
meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione
che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Visti i
motivi precedentemente addotti, non può essere preso in considerazione il fatto
che essa abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio. Inoltre la
ricorrente non sostiene nemmeno che sia inesigibile un suo rientro nel proprio
paese d'origine. D'altro canto, come ha correttamente considerato il Governo,
il provvedimento adottato non le preclude - se ne è dimostrata la necessità -
di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia
degli stranieri per gli incombenti dovuti alla procedura di divorzio in corso.
E' quindi a giusto titolo che il dipartimento ha disposto nei confronti
dell'insorgente una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS.
3.2. Va rilevato poi che l'interessata, per
il fatto di non vivere più con il marito, cittadino italiano titolare di un
permesso di domicilio con cui si è sposata meno di cinque anni fa, non può
prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione
internazionale (in particolare CEDU) o di un trattato tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica Cubana da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio
o al rinnovo di un permesso di dimora. Il ricorso contro il giudizio impugnato
concernente anche il rifiuto di rinnovarle il permesso di soggiorno si rivela
pertanto inammissibile (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
3.3. Sulla scorta di quanto precede il
ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa
impugnata.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 LDDS; 8
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (__________1970),
cittadina cubana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 20 marzo
2000 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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