AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.295
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00295
Lugano
18 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2/3 novembre 1999 della
__________,
contro
la decisione 13 ottobre 1999 (n. 4295) con cui il
Consiglio di Stato ha accertato il carattere parzialmente forestale dei mapp.
__________ e __________ di __________;
vista la risposta 3 dicembre
1999 del dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria dei mapp. __________ e __________ di __________. Tali fondi, tra
di essi confinanti, sono posti tra il lago e via __________ e sono assegnati
dal locale PR alla zona residenziale unifamiliare estensiva (RU2). Il mapp.
__________ è censito quale prato di mq 6'313. Il mapp. __________, di complessivi
mq 12'083, è composto di tre subalterni: A) fabbricato di 9 mq, b) parco di mq
10'500, c) spiaggia di mq 1'574.
B. Il 6 luglio
1999 la __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di
licenza edilizia concernente l'edificazione di 14 ville monofamigliari sui
predetti fondi. Per permettere l'evasione di tale domanda, il 29 luglio
successivo essa ha introdotto una domanda di accertamento del carattere
forestale degli stessi al Consiglio di Stato, per il tramite del dipartimento
del territorio. Previo esperimento delle necessarie constatazioni ad opera dei
funzionari della sezione forestale, con decisione 13 ottobre 1999 il Consiglio
di Stato ha accertato che i mapp. 519 e 1358 erano parzialmente di natura
boschiva. L'area forestale è stata riportata su un piano in scala 1:1000
annesso alla risoluzione.
C. Con ricorso
datato 2 novembre 1999, ma spedito il giorno successivo, la __________ è
insorta contro la menzionata decisione innanzi al Tribunale della pianificazione
del territorio, che l'ha trasmesso per competenza a questo Tribunale.
L'insorgente contesta l'estensione dell'area boschiva. In generale essa rileva
che, secondo gli atti del PR di __________ (generale e riva lago), il mapp.
__________ non è ricoperto di vegetazione boschiva, mentre che il mapp.
__________ ne è interessato per circa mq 1'900. La ricorrente contesta, in
particolare, l'accertamento del bosco laddove questo risulta inferiore ai 12 m
di larghezza, non supera i 20 anni ed infine è costituito da querce americane,
piantate a scopo di ornamento. La ricorrente chiede pertanto, in via
principale, di ridurre l'area forestale conformemente a tali contestazioni.
Essa illustra nel dettaglio le sue richieste su di un estratto della mappa
catastale (doc. H). In via subordinata, chiede che sia mantenuta l'area
forestale determinata in sede di PR. Domanda inoltre di essere sentita.
Il dipartimento del territorio, divisione
dell'ambiente, postula la reiezione dell'impugnativa.
D. In data 30
marzo 2000 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un
sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in
diritto. Al termine della stessa le parti hanno dichiarato chiusa
l'istruttoria, hanno rinunciato alla presentazione di conclusioni scritte e si
sono rimesse al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste
del 21 aprile 1998, LCFo, in vigore dal 1 marzo 1999). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. Si
considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che
possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la
designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo
(art. 2 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991, LFo, in
vigore dal 1 gennaio 1993). Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2 LFo):
i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (lett. a), le superfici non
alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o
altre costruzioni e impianti forestali (lett. b); i fondi gravati dall'obbligo
di rimboschimento (lett. c). Non si considerano foreste i gruppi isolati di
alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi,
le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve
scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni
immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).
2.2. I Cantoni possono stabilire, entro i
limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve
avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che
devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri
cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o
protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza
sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in vigore dal 1. gennaio 1993, fissa
tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo),
10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età
del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv.
2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente
importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla
sua larghezza o dalla sua età.
2.3. In attuazione e completazione delle
menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una
superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare
bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno
12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di
ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata
dal Canton Zurigo, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di
giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto
qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di
principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi
sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in
loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza
precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF 1998 III 137
segg., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge
pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia
situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari,
i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di
un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una
superficie di almeno 500 mq (art. 3).
2.4. Chi comprova un interesse degno di
protezione può far accertare dall'autorità cantonale il carattere forestale di
un fondo (art. 10 cpv. 1 LFo; inoltre art. 12 OFo). Nel nostro Cantone tale
competenza spetta al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 1 LCFo).
-
Il PR
generale di Ascona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 23
dicembre 1987 (n. 8282). Questo strumento pianificatorio riporta la superficie
boschiva dei fondi a titolo puramente indicativo, come prescriveva il testo
allora vigente dell'art. 13 cpv. 1 RLE (cfr. anche la risoluzione governativa
citata, pag. 8). Inoltre in quella sede il Consiglio di Stato non ha approvato
la regolamentazione adottata dal comune concernente la zona RU2 in riva al
lago, in località __________: per essa il Governo ha esatto l'allestimento di
una variante (cfr. risoluzione di approvazione del PR 23 dicembre 1987, pag. da
10-12; dispositivo. n. 1 lett. c). Le autorità comunali hanno dato seguito a quest'ingiunzione
attraverso l'allestimento della variante di PR concernente la riva del lago
(PRRL.A), che è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 14
febbraio 1995 (n. 932). Anche in questa variante, che completa il vigente PR
generale, la superficie forestale dei fondi è riportata a titolo puramente indicativo.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la variante PRRL.A non
costituisce un'adozione od una revisione del PR implicante un accertamento del
carattere forestale delle zone edificabili confinanti con il bosco (cfr. art.
10 cpv. 2 e 13 LFo, 28 cpv. 2 lett. m LALPT e 4 cpv. 3 LCFo). Né, del resto,
tale accertamento è fino ad oggi stato effettuato; secondo le informazioni
raccolte presso l'ufficio tecnico comunale, la relativa procedura è comunque
frattanto iniziata. La ricorrente non può pertanto prevalersi delle
informazioni risultanti dagli atti di PR relative all'esistenza ed
all'estensione del bosco, in quanto sprovviste di effetti giuridici. Per questo
stesso motivo, la domanda subordinata deve subito essere respinta.
-
4.1. La
ricorrente contesta l'accertamento del bosco laddove questo risulta inferiore
ai 12 m di larghezza, non supera i 20 anni (due pioppi coltivati, aventi un'età
di 10 anni) ed infine è costituito da querce americane, piantate a scopo di
ornamento. All'udienza 30 marzo u.s. essa ha inoltre eccepito l'assenza di
continuità della striscia di bosco che si insinua verso il mapp. __________.
4.2. Intanto è utile rilevare che tanto il
genere "populus" (pioppo) che "quercus"
(quercia) fanno parte degli alberi forestali (cfr. allegato 1 all'ordinanza
concernente la protezione delle essenze forestali del 30 novembre 1992, in
vigore dal 1 gennaio 1993). Ai fini dell'accertamento del bosco la loro origine
- crescita spontanea o messa a dimora dall'uomo - non ha invece una qualche
rilevanza (art. 2 cpv. 1 2.a frase LFo). Anche l'area coperta da querce
americane, piantate a scopo ornamentale oltre 50 anni fa, è pertanto parte integrante
del bosco. Il sopralluogo ha inoltre permesso di rilevare che la presenza di
due giovani pioppi poco dietro il muretto che delimita la spiaggia non
influisce sulla determinazione del limite del bosco: in effetti, il tracciato
della foresta sarebbe lo stesso per la presenza in loco di altri alberi e ceppaie.
La loro giovane età non spiega pertanto degli effetti sull'estensione del bosco
in rassegna. Del resto, come ben si deduce dall'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. inoltre
l'art. 1 cpv. 1 lett. c OFo), l'età di almeno 20 anni fissata all'art. 3 cpv. 1
LCFo come requisito mimino per considerare foresta una superficie boschiva
ritorna applicabile solo alle estensioni (boschive) spontanee: non è invece il
caso per i due pioppi in rassegna.
4.3. In taluni punti la larghezza della
superficie boschiva accertata è effettivamente inferiore ai 12 m e, pertanto,
non soddisfa uno dei requisiti minimi posti dall'art. 3 cpv. 1 LCFo per
definire la foresta. Nella risposta al ricorso il dipartimento del territorio
obietta che, trattandosi di una riva boscata del lago, con funzione
naturalistica e paesaggistica, l'art. 3 cpv. 2 LCFo esclude l'applicazione dei
criteri quantitativi minimi definiti nel capoverso 1 della stessa disposizione
legale. Ai fini del presente giudizio non abbisogna però di verificare il
fondamento del ricorso all'applicazione della menzionata disposizione legale,
che ad ogni buon conto a prima vista sembrerebbe giustificato. In effetti, come
ulteriormente argomenta il menzionato dipartimento, comunque sia la larghezza
minima di 12 m è applicabile solo quando si tratta di verificare se
costituiscono foresta dei piccoli popolamenti isolati (cfr. nello stesso senso
DTF citato, ibidem, pag. 445 in fine/446 in initio), non invece in presenza di
un complesso boschivo vasto (circa 2'700 mq sui soli fondi in esame) ed
organico come quello di esame. Nemmeno un modestissimo diradamento del bosco
lungo la striscia che si insinua verso il mapp. 1352 permette di negarne
l'esistenza: anche in quel luogo il bosco è sempre esistito, come attestano le
foto aeree effettuate al 16 agosto 1971 e 21 giugno 1989, versate agli atti dai
rappresentati del dipartimento in occasione dell'udienza 30 marzo 2000, e la
ceppaia rilevata durante il sopralluogo. La circostanza, asserita dalla
ricorrente, secondo cui l'adiacente mapp. __________ e una parte, invero
minima, del mapp. __________, siano utilizzate da svariati decenni quale
deposito delle barche dello __________, non permette di mutare le conclusioni
anzidette. Tale utilizzazione non pregiudica difatti l'accertamento dell'esistenza
del bosco sui menzionati sedimi; inoltre, per quanto concerne, il mapp.
__________, oggetto della presente procedura, il deposito di imbarcazioni ha
luogo fuori dall'area boschiva.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 10, 13 LFo; 1, 12 OFo; 3, 4, 42
LCFo; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster