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Numero d'incarto:
52.1999.343
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00343
Lugano
28 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1° dicembre 1999 del Consiglio di Stato
che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14
ottobre 1999 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di circolazione a tempo indeterminato,
vista la risposta 14 gennaio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 16 agosto
1974 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria
B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi,
segnatamente:
4 agosto 1976 ammonimento,
per aver effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di una vettura
fermatasi ad un passaggio pedonale per lasciar transitare alcuni pedoni;
24 aprile 1984 ammonimento,
per aver circolato a 95/90 km/h dove vige il limite di 60 km/h;
10 gennaio 1992 ammonimento,
per aver circolato a 76/71 km/h dove vige il limite di 50 km/h;
21 ottobre 1992 revoca
della licenza di condurre, per la durata di un mese, per aver circolato a
151/144 km/h dove vige il limite di 120 km/h;
11 dicembre 1995 ammonimento,
per aver circolato a 81/76 km/h dove vige il limite di 50 km/h;
3 luglio 1997 revoca
della licenza di condurre, per la durata di 4 mesi, per aver circolato in stato
di ebrietà: sanzione confermata dal Consiglio di Stato in data 19 dicembre
1997.
b) Il 2 luglio 1999, alle ore 01:30,
__________ è stato sorpreso a __________ alla guida del suo veicolo in stato di
ebrietà. Il tasso di concentrazione alcolica prelevato nel sangue è stato
determinato nell'ordine di 1,84 - 2,25 per mille.
B. Sulla base
della perizia allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) ,
con risoluzione 14 ottobre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo
altresì di non concedergli nessun riesame prima del mese di gennaio 2001 e subordinando,
in ogni caso, la sua riammissione alla guida al superamento di un esame
psico-tecnico. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.
C. Contro la
predetta decisione dipartimentale, con ricorso 28 ottobre 1999, __________ si è
aggravato davanti al Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che non
è mai incorso in nessun incidente, che i due test per determinare il tasso
alcolico hanno evidenziato valori molto differenti e che negli anni 1997/1998 è
stato oggetto di una sola misura di revoca della licenza di condurre.
D. Con
decisione 1° dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso fondandosi
sui precedenti del ricorrente e sulle risultanze del rapporto peritale 27 settembre
1999 del ST CA. Da quella perizia il Governo ha desunto che il
ricorrente denota una mancanza di senso di responsabilità e presenta,
considerato il suo comportamento profondamente irriguardoso nei confronti delle
normative vigenti, una certa inidoneità caratteriale alla guida di un veicolo a
motore.
E. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando che gli
venga concessa la possibilità di chiedere il riesame della decisione già a
partire dal mese luglio 2000, ovvero a distanza di un anno dal momento in cui è
stato privato della licenza di condurre (2 luglio 1999 ovvero il giorno in cui
è stata accertata l'infrazione). Adduce in buona sostanza che, indipendentemente
dalla durata del periodo di prova, egli non sarà riammesso alla guida se non
sarà in grado di offrire sufficienti garanzie per la sicurezza del traffico. A
sostegno dell'impugnativa, rileva che in 25 anni di guida e percorrendo circa
80'000 chilometri all'anno non è mai incorso in un incidente. Non nega di
essere stato ammonito quattro volte e aver subito due revoche della licenza di
condurre, contesta però di essere stato oggetto nel 1997 e nel 1998 di due
misure amministrative distinte per aver guidato in stato di ebrietà: fa valere
che si tratta della stessa fattispecie che si è protratta a lungo poiché al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo.
F. Il
Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare
la decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi
dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di
una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- La licenza
di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a
motore. Essa può essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il
richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i
permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute;
essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli
obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art.
16 cpv. 1 LCStr).
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta
un periodo di prova di almeno un anno, durata minima questa che non può essere
ridotta (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad
art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1 lett.a; Schauffhauser, Grundriss des
schweizerisches Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 129, no 2181 ss). Il
periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non può essere
ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
- 3.1. Il
ricorrente in sostanza non contesta l'infrazione in considerazione della quale
la Sezione della circolazione ha pronunciato nei suoi confronti una revoca di
sicurezza. Ritiene però sproporzionato rispetto alla sua gravità che l'autorità
dipartimentale gli abbia imposto un periodo di attesa fino al gennaio 2001
prima di poter chiedere di essere riammesso alla guida di veicoli a motore.
3.2. Secondo giurisprudenza, nell'ambito di
una revoca di sicurezza il termine di prova prima di chiedere il riesame dell'adeguatezza
del provvedimento può essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli
art. 33 cpv. 1 OAC e 23 cpv. 3 LCStr (DTF 106 Ib 328, Schauffhauser, op. cit.,
pag. 127, no 2175). La durata del termine di prova viene commisurata a diversi
parametri che possono essere così sommariamente riassunti (Schauffhauser, op.
cit., pag. 138 ss, no 2202-2203): grado di inidoneità a condurre al momento
della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di
trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale,
situazione personale e psicologica attuale del conducente. Occorre inoltre
badare a mantenere una certa uguaglianza nell'applicazione della legge, non
sanzionando in modo speciale conducenti cui è stata imposta una revoca a scopo
di sicurezza rispetto a quelli cui è stata imposta una revoca a scopo di
ammonimento. Va inoltre considerato che nelle revoche a scopo di sicurezza il periodo
di prova corrisponde sostanzialmente ad un periodo di attesa assoluto ("absolute
Sperrfrist") (Schauffhauser, op. cit., pag. 130-131, no 2185).
3.3. In passato __________ ha più volte
indotto le autorità competenti ad adottare nei suoi confronti dei provvedimenti
amministrativi per infrazioni alla LCStr. Vero è che negli ultimi due anni il
ricorrente è stato oggetto di un solo provvedimento di revoca della licenza di
condurre per guida in stato di ebriètà (cfr. casellario cantonale della
circolazione agli atti). Malgrado ciò, egli ha comunque dimostrato una spiccata
inclinazione ad infrangere le regole della circolazione stradale, in
particolare superando i limiti di velocità e ponendosi alla guida sotto
l'influsso di alcol. Gli ammonimenti e le revoche a scopo di ammonimento
inflittegli non sembrano aver sortito alcun effetto dissuasivo, vero è che lo
scorso luglio è stato nuovamente colto al volante in stato di ebrietà.
Considerata la situazione, l'autorità ha
ritenuto appropriato far capo ad una revoca di sicurezza: misura che il
ricorrente sostanzialmente non contesta.
3.4. Per quanto attiene al termine di prova,
il fatto che l'insorgente sarà nuovamente ammesso alla guida di veicoli a
motore soltanto dopo aver sostenuto e superato un esame psicotecnico, non
riveste nessun'importanza per la durata di quel periodo. Al proposito, occorre
invece valutare quanto esposto nel seguito.
Dalla perizia del STCA è emersa la presenza
di un quadro caratterizzato da un atteggiamento di eccessiva banalizzazione dei
pericoli legati agli eccessi alcolici per la guida di un veicolo (cfr. perizia
pag. 7). Inoltre, quand'anche dall'indagine psicometrica non è stata rilevata
la presenza di un profilo etilistico della personalità, è tuttavia risultato
che l'insorgente, in situazioni di eccitazione emotiva, presenta una marcata
propensione al bere; abitudine che la sua scarsa coscienza critica non gli
consente di modificare. Ancora va detto che il medesimo non ha manifestato interesse
alcuno per i programmi offerti dal STCA per i casi di revoca della licenza di
condurre a causa d'alcolismo.
Preso atto di tale situazione, e visti i
precedenti del ricorrente, questo Tribunale ritiene che il Consiglio di Stato,
fissando il periodo di attesa al gennaio 2001 prima di poter postulare la riammissione
alla guida, non ha violato il diritto e nemmeno ha abusato o ha ecceduto del
suo potere d'apprezzamento. La decisione impugnata deve pertanto essere
confermata.
-
Va infine
rilevato che il ricorrente non può invocare un'asserita necessità di disporre
della licenza di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere
rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr.
art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a
scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o
meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Stante
quanto precede, il gravame va dunque respinto.
La tasse di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1
bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 e 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18 cpv. 1, 28,
43, 61, 62 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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