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Numero d'incarto:
52.1999.62
Data decisione, Autorità:
26.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00062
Lugano
26 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1999 di
contro
la decisione 3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato,
che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7
marzo 1997 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 23 febbraio
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
gennaio 1997 , cittadino svizzero domiciliato in __________ dal 1985
e titolare di una licenza di condurre cat. B, conseguita nel 1952, ha circolato
in territorio di __________ () alla velocità di 126 km/h, già dedotto
il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 100 km/h.
Per
questa infrazione le autorità del canton __________ gli hanno inflitto una
multa. La relativa decisione è cresciuta in giudicato.
B. Con
risoluzione 7 marzo 1997 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
Istituzioni del Canton Ticino ha ammonito il ricorrente per aver potenzialmente
compromesso la sicurezza del traffico, circolando a velocità eccessiva.
Contro questa risoluzione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando la competenza dell'autorità
amministrativa ticinese. Dopo aver rilevato di essere titolare unicamente di
una licenza di condurre rilasciatagli nel 1985 dalle autorità spagnole,
l'insorgente ha in particolare allegato di essere domiciliato in Spagna. Non
essendo domiciliato in Svizzera, competenti sarebbero a suo avviso le autorità
amministrative del Canton __________.
C. Con
giudizio 7 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,
ritenendo che il domicilio estero del ricorrente non escludesse la competenza
dell'autorità amministrativa ticinese ad adottare misure amministrative.
D. Con
sentenza 12 gennaio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il
predetto giudizio, ritenendo in sostanza che il Governo avesse violato il
diritto di essere sentito del ricorrente, omettendo di motivare adeguatamente
il rigetto dell'eccezione d'incompetenza. Ha quindi rinviato gli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione.
E. Con
risoluzione 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il ricorso.
Richiamandosi
all'art. 22 cpv. 3 LCStr ed all'art. 45 cpv. 1 OAC, il Governo ha reputato che
la competenza delle autorità ticinesi fosse data dal fatto che esse avrebbero
iniziato per prime la procedura amministrativa.
F. Contro
questo giudizio __________ insorge ora nuovamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede l'eccezione
d'incompetenza dell'autorità amministrativa ticinese sollevata invano in prima
istanza. Competenti sarebbero a suo avviso le autorità del Canton __________,
che hanno aperto il procedimento contravvenzionale a suo carico. La decisione
impugnata sarebbe quindi da annullare.
Il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che ne sollecita il rigetto senza particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 Pamm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le
circostanze, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LCStr, la competenza a revocare le licenze di condurre spetta
al Cantone di domicilio dei conducenti. Il domicilio ai sensi del diritto sulla
circolazione stradale è determinato in linea generale dalle disposizioni del CC
(art. 2 cpv. 1 OAC).
Se il
conducente non ha domicilio in Svizzera, soggiunge il cpv. 3 della medesima
norma, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente.
In caso di dubbio, è competente il Cantone che inizia la procedura per primo.
Il conducente domiciliato all'estero e
titolare di una licenza di condurre svizzera, che commette in Svizzera
un'infrazione alle regole della circolazione può di principio essere perseguito
dalle autorità amministrative svizzere (JdT 1991 681 n. 30). Competente è
l'autorità del Cantone in cui il conducente "si trova prevalentemente",
ovvero l'autorità del luogo in cui questi di solito risiede. In caso di dubbio
circa il luogo abituale di soggiorno, competente è l'autorità del Cantone che
ha iniziato la procedura per prima. Il dubbio deve riferirsi a due o più
luoghi, situati in Cantoni diversi, nei quali il conducente domiciliato
all'estero risiede. Non deve avere per oggetto l'esistenza stessa di un luogo
di soggiorno abituale in Svizzera. In altre parole, non deve vertere attorno
alla questione a sapere se il conducente si trovi prevalentemente in Svizzera o
all'estero. Il foro stabilito dall'art. 22 cpv. 3 LCStr per i conducenti che
hanno domicilio all'estero presuppone infatti che questi intrattengano un particolare
rapporto di presenza con un determinato luogo in Svizzera. La regola della
priorità fissata dalla norma vale quindi soltanto nel caso in cui, fra più
luoghi entranti in considerazione, non è chiaro quale sia quello con il quale
il conducente domiciliato all'estero intrattiene i rapporti più intensi. Essa
mira soltanto a dirimere i casi di collisione fra Cantoni. Non vale invece nel
caso in cui è dubbio il fatto stesso che il conducente intrattenga una
relazione particolare con un determinato luogo in Svizzera. Se questo luogo non
è reperibile o non esiste, perché il conducente è in transito o si trova in
Svizzera soltanto occasionalmente, la competenza è determinata dal luogo in cui
è stata commessa l'infrazione (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
1995, vol. III, N. 2634 e 2638).
2.2. L'uso di una licenza di condurre
straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili
alla licenza di condurre svizzera (art. 45 OAC). La revoca della licenza di condurre
svizzera comporta sempre il divieto di utilizzare in Svizzera un'eventuale
licenza di condurre straniera. Non occorre che il conducente abbia un domicilio
in Svizzera (DTF 105 IV 70).
Queste regole valgono per tutte le misure
amministrative riguardanti i conducenti (Schaffhauser, op. cit., N. 2638 in
fine e nota 2 a pié di pagina).
- Nel caso
concreto, il ricorrente, titolare di una licenza di condurre svizzera e di un'analoga
licenza spagnola, è domiciliato in __________. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 1 LCStr,
non è quindi data la competenza dell'autorità ticinese ad adottare misure
amministrative.
Tale
competenza potrebbe essere ammessa in base al cpv. 3 della stessa norma, se
fosse dimostrato che il ricorrente si trova prevalentemente in Ticino. Questa
ipotesi non è tuttavia data. Non risulta infatti che il ricorrente si trovi
prevalentemente in Ticino, ovvero intrattenga una relazione privilegiata con
questo Cantone. Il fatto che vi fosse domiciliato sino al 1985 non dimostra
nulla circa la sua presenza. Anche da questo profilo la competenza
dell'autorità ticinese non può essere ammessa.
Né tale
competenza può essere dedotta dalla regola della priorità sancita dall'art. 22
cpv. 3 LCStr per i casi di dubbio. Non essendo dimostrato alcunché circa il
luogo in cui il ricorrente si troverebbe in Svizzera, attorno a questo luogo
non possono nemmeno sussistere dubbi che impongano di far capo a tale regola al
fine di dirimere la collisione.
Stando così le cose, l'autorità
amministrativa ticinese avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore
di quella delle autorità del Canton __________, luogo in cui è stata commessa
l'infrazione.
L'ammonimento inflitto dalla Sezione della
circolazione va quindi annullato assieme alla decisione del Consiglio di Stato
che lo conferma.
- Il
Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare tassa di giustizia e
spese e ad assegnare ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale
iscritto all'albo degli avvocati.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LCStr, 1, 18, 28, 31, 43, 60,61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999, n. 465, del
Consiglio di Stato,
1.2. la decisione 7 marzo 1997 della Sezione
della circolazione.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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