AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.70
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00070
Lugano
25 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 febbraio 1999 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 10 febbraio 1999 (n. 607) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 luglio 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei
permessi e dell'immigrazione), in materia di rilascio di un permesso di
domicilio risp. di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ (1956),
cittadino italiano, è entrato la prima volta in Svizzera il 28 aprile 1987 al
beneficio di un permesso di dimora per stagionali valido fino al 31 ottobre
1987. Il 30 settembre 1987 ha trasferito la propria residenza italiana da
__________ (prov. di __________) a __________ (prov. di __________). A partire
dal 24 maggio 1988, egli ha regolarmente beneficiato di successivi permessi di
lavoro per confinanti. Il 7 luglio 1992 è diventato padre di __________, nato
da una relazione con la cittadina svizzera __________ (1950). Il 17 novembre
1992, il ricorrente si è sposato con quest'ultima a __________. Per vivere
insieme alla moglie, e dopo aver attestato con certificato penale della procura
della Repubblica presso il Tribunale di __________ che a suo carico non
risultavano condanne, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora,
regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 16 novembre 1997.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha
svolto diverse professioni (giardiniere, ausiliario di fabbrica) alternandole
con periodi di inattività. Il 27 dicembre 1993 la Sezione degli stranieri del
Dipartimento delle istituzioni è stata informata che __________, nel 1980, è
stato condannato in __________ a 12 anni di detenzione, di cui 8 scontati, per
rapina con morte di una persona avvenuta il 20 febbraio 1979 e che era
conosciuto in Italia per detenzione di armi e sospetto di rapina. Il 13 ottobre
1995, a seguito di questa condanna, il ricorrente è stato ammonito dall'autorità
competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o
di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative. Il 1° ottobre 1996 il figlio
dell'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza sociale per ottenere
l'anticipo di fr. 600.– mensili relativo agli alimenti che il padre non gli versava.
Il 3 marzo 1997 la moglie ha promosso un'azione di divorzio davanti al Pretore
del Distretto di Lugano. La procedura è stata in seguito sospesa fino al 31
marzo 1999. Il 7 luglio 1998 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
ha comunicato alla Sezione degli stranieri di aver complessivamente versato a
__________ fr. 13'200.– e che il ricorrente era stato a carico dell'assistenza
nel 1997 per un totale di fr. 5'068.40.
B. Il 30 luglio 1998 la Sezione
degli stranieri ha respinto la domanda presentata il 4 novembre 1997 da
__________ volta al rilascio di un permesso di domicilio e non gli ha rinnovato
nel contempo l'autorizzazione di dimora. L'autorità si è fondata sul fatto che
l'interessato era già stato precedentemente ammonito, era parzialmente a carico
dello Stato e non versava gli alimenti al figlio. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 10 febbraio
1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. L'Esecutivo cantonale
ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra la moglie svizzera e lo
straniero a decorrere dal novembre 1996 e ha considerato manifestamente abusivo
appellarsi a tale connubio al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio o la proroga della dimora. Il Governo ha in seguito ritenuto che
la decisione impugnata fosse conforme agli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e 8
CEDU, segnatamente a seguito della violazione degli obblighi di mantenimento
verso il figlio. Inoltre il ricorrente non aveva mai rimborsato il debito
contratto con lo Stato. Ha pure accertato che il trasferimento e il
reinserimento in __________ dell'interessato era proponibile e ragionevolmente
esigibile. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame - l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio
subordinatamente il rinnovo della dimora. Asserisce di aver diritto al
domicilio in virtù del vincolo matrimoniale durato oltre 5 anni e contesta di
aver abusato di tale diritto, in quanto non sarebbe esclusa una riconciliazione
con la moglie. Sostiene che i suoi problemi finanziari non sarebbero dovuti a
cattiva volontà e che il suo reddito attuale sarebbe insufficiente per
permettergli di versare gli alimenti al figlio. Il permesso sarebbe inoltre
necessario per potergli stare vicino. Chiede di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede istruttoria, il
Pretore del Distretto di Lugano ha informato il Tribunale che, nel frattempo,
la procedura di divorzio tra i coniugi __________ è stata riattivata. L'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento ha comunicato che al 31 luglio 1999 l'anticipo
complessivo degli alimenti a __________ è lievitato a fr. 20'400.–, che il ricorrente
ha ripresentato la domanda per ottenere nuove prestazioni assistenziali, e che
non è mai stato effettuato alcun rimborso del debito contratto finora. Invitato
ad esprimersi su queste risultanze, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa
prevalersi della Dichiarazione conchiusa il 5 maggio 1934 concernente
l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la
Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3), nonché dell'Accordo relativo all'emigrazione
dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (art. 11; RS
0.142.114.548), dal momento che egli ha ottenuto il diritto di risiedere nel
nostro Paese unicamente per vivere insieme alla moglie e non per motivi di
lavoro. La questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che, come si
vedrà in seguito, l'insorgente può prevalersi dell'art. 7 LDDS.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, benché sia tuttora pendente una
procedura di divorzio, l'interessato risulta ancora sposato con la cittadina
svizzera __________ con cui è convolato a nozze il 17 novembre 1992. Dato che
il suo soggiorno in Svizzera appare inoltre regolare ed ininterrotto da almeno
cinque anni, il ricorrente ha dunque, in principio, oltre al rinnovo del
permesso di dimora, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere
che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio o la cittadinanza Svizzera
può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.
1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10
lett. a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto un
legame intenso e vivo con il figlio __________, cittadino svizzero. Per la
soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a
fondo la natura e l'intensità di tale legame familiare. In effetti, per la ragioni
che seguono (cfr. consid. 6), nella misura in cui la censura di violazione dell'art.
8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da
questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Come già indicato in
precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio.
Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo
degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di
diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli
interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi
dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di
fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso
di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine
di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà
del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale,
segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per
ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
2.2. In concreto, a partire dalle nozze, i coniugi __________
hanno vissuto insieme al massimo soltanto durante quattro anni. Dagli atti si
evince infatti che essi vivono separati di fatto almeno dal novembre 1996.
L'insorgente non invoca nemmeno di aver dovuto ricorrere a misure protettrici
dell'unione coniugale. Il 4 novembre 1997 egli ha chiesto il rilascio di un
permesso di domicilio, nonostante i coniugi non abbiano mai più ripreso la vita
in comune. Il fatto che la procedura di divorzio promossa dalla moglie sia
stata sospesa fino al 31 marzo 1999 non dimostra che essi abbiano voluto
ripristinare la comunione domestica, tanto che la causa, ancora in fase
istruttoria, è stata riattivata con l'imminente interrogatorio formale delle
parti e l'audizione di un teste (v. comunicazione 17 agosto 1999 della Pretura
del Distretto di Lugano a questo Tribunale). Stante quanto precede, risulta pertanto
in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine
di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Il ricorso va
pertanto respinto già per questo motivo.
-
La LDDS dispone che il
permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase). Esso perde
ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett
a), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d). Per
l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti
siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano
soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art.
10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di
domicilio). Conformemente a tali norme, l'espulsione o il rimpatrio può essere
pronunciato quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una
simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze
essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre
tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico
dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio
che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3
ODDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili. In questi casi lo straniero
può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza
frase LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal
sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale
provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla
presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per
via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del
trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la
misura di rimpatrio è paragonabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art.
10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di
entrata in Svizzera.
-
Nell'evenienza concreta
l'autorità di prime cure non ha rilasciato il permesso di domicilio al
ricorrente e non gli ha rinnovato la dimora, perché erano adempiuti i requisiti
dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il
rimpatrio. Occorre accertare pertanto se i motivi alla base del provvedimento
impugnato siano fondati, ossia se l'insorgente, o una persona a cui deve
provvedere, siano caduti in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica. Ora, dalla lettera 29 gennaio 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, risulta che
a partire dal 1° ottobre 1996 il figlio del ricorrente ha dovuto far capo all'assistenza
sociale per un totale di fr. 16'800.– al 31 gennaio 1999: il padre non gli versava
infatti l'importo mensile di fr. 600.– a titolo di contributo alimentare. Anche
il ricorrente era stato a carico dell'assistenza durante il 1997, beneficiando
di sussidi pari a fr. 5'068.40. Con un debito complessivo di fr. 21'868.40 contratto
con lo Stato a partire dall'ottobre 1996, __________ è dunque caduto a carico
dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante unitamente al padre.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel proprio gravame, un
sensibile miglioramento della situazione non appare realmente pronosticabile.
Il 18 agosto 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha
comunicato al Tribunale che la situazione debitoria di __________ si è
ulteriormente aggravata. Il 23 luglio 1999 egli ha nuovamente chiesto
l'assistenza in quanto privo di entrate e percepisce tuttora fr. 500.– mensili
per il pagamento della pigione (periodo giugno-settembre 1999) e fr. 1'055.–
principalmente per il suo sostentamento (periodo luglio-settembre 1999).
Inoltre l'ente assistenziale continua ad anticipare i contributi alimentari al
figlio, il cui totale ammontava al 31 luglio 1999 a complessivi fr. 20'400.–.
In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art.
10 cpv. 1 lett. d LDDS.
-
Il provvedimento deve
rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della
durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente, del pregiudizio che egli e la
sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa
dell'interessato. Orbene, __________ è rimasto disoccupato dal 1° febbraio al
1° giugno 1993, nonché dal 7 ottobre 1993 al 23 agosto 1994. Suo figlio ha dovuto
ricorrere all'assistenza pubblica, sebbene il padre lavorasse, a quel momento,
quale giardiniere indipendente con un salario mensile di almeno fr. 2'800.– (v.
domande 18 agosto 1995 di permessino, 20 novembre 1995 di modifica delle condizioni
e 17 ottobre 1996 di proroga del permesso di dimora). Il ricorrente non ha versato
gli alimenti a __________ nemmeno quando guadagnava fr. 3'600.– mensili a
decorrere dal 1° novembre 1997, quale giardiniere e spazzacamino, in aggiunta durante
qualche mese alla sua attività di indipendente (v. verbale d'interrogatorio Polizia
cantonale del 17 aprile 1998). Egli ha dato dunque prova di grande instabilità
sul piano professionale. A questo proposito va in particolare rilevato come
egli non abbia minimamente saputo comprovare di avere fatto tutto il possibile
per migliorare la sua situazione economica e versare gli alimenti al figlio.
Per quanto riguarda il suo breve soggiorno in Svizzera, va osservato che prima
di ottenere, nel 1992, il permesso di dimora per vivere con la moglie, egli ha
lavorato come frontaliero in Ticino risiedendo in provincia di Varese, dove le
condizioni di vita sono essenzialmente simili a quelle esistenti nel nostro
cantone. Egli non avrebbe pertanto difficoltà a rientrare nel suo Paese
d'origine, dove ha frequentato le scuole, assolto il servizio militare e trascorso
gran parte della sua vita (v. curriculum vitae 18 novembre 1992).
Stante quanto precede, l'autorità inferiore ha adottato una
decisione che rispetta il principio della proporzionalità. Essa si è infatti
limitata a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente a causa del debito
assistenziale nei confronti dello Stato senza tuttavia pronunciarne
l'espulsione o il rimpatrio. Come ha argomentato il Consiglio di Stato, la
misura adottata non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito delle
normative per i turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le eventuali relazioni
con __________.
-
L'insorgente sostiene che
la decisione impugnata sarebbe lesiva dell'art. 8 CEDU. Un suo allontanamento
dalla Svizzera provocherebbe, a suo dire, una rottura del legame con il figlio.
In concreto, non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato
a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________.
In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con il
figlio rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esso esista un legame
stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata
(cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia,
giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto
della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se
costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra
l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per il benessere economico
dal paese (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in
concreto il rifiuto dell'autorizzazione di soggiorno persegue tali fini e scaturisce
da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa
continuare a risiedere in Svizzera, continuando a beneficiare dei sussidi assistenziali
e a non versare gli alimenti al figlio anticipati dallo Stato, e l'interesse
pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse
legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.
Del resto, come già precedentemente indicato, andando ad abitare nella fascia
di confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita al figlio senza
alcun problema di natura amministrativa.
-
La decisione impugnata è
dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della
proporzionalità. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le
disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura adottata. La decisione appare pertanto corretta.
-
Con l'emanazione del
presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio
(art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (18.01.1956), cittadino italiano, è
tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1999
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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