AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.71
Data decisione, Autorità:
24.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00071
Lugano
24 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 marzo 1999 di
__________ patrocinata da: avv. __________
Contro
la
decisione 10 febbraio 1999, no. 612, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 28
ottobre 1998, rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
ristrutturazione di due rustici situati nel nucleo di __________ (part. no
.__________ e __________ RFD);
viste le risposte:
-
10 marzo 1999 del municipio di
__________;
-
10 marzo 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
12 aprile 1999 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 luglio 1998 la
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare due rustici contigui, situati nel nucleo di __________ (part. n.
__________ e __________ RFD). I piani annessi alla domanda prevedono essenzialmente
di ricostruire e sopraelevare la stalla diroccata, di cui al subalterno C della
part. n. __________ RFD, trasformandola in casa d'abitazione e collegandola
allo stabile contiguo (part. n. __________ RFD), che verrebbe a sua volta
destinato ad uso abitativo.
Alla domanda si è opposta la vicina , qui
ricorrente, proprietaria delle part. no ., __________ e __________
RFD, obiettando in particolare che lo stabile ricostruito, ampliato e
trasformato sarebbe da configurare alla stregua di una nuova costruzione:
intervento, questo, che non rientra nel novero degli interventi ammessi dall'art.
38 NAPR.
Ottenuto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il
28 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 10 febbraio
1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua
volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento
rientrasse nei limiti degli interventi ammessi dall'art. 38 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di essere
incorso in un diniego di giustizia formale, omettendo di esperire il sopralluogo
richiesto, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure
sollevate senza successo in prima istanza. Contesta in particolare
l'ampliamento verticale della vecchia stalla diroccata; intervento, che a suo
avviso si porrebbe in contrasto con l'art. 38 NAPR che ammette soltanto
aggiunte dettate da bisogni funzionali dello stabile.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla licenza
impugnata, è certa. ll ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
procedere alla visita in luogo sollecitata dall'insorgente. La situazione dei
luoghi, peraltro nota a questo Tribunale, e quella dell’ oggetto della
contestazione emergono chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte. Una
visita in luogo non appare quindi atta a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo vanno quindi respinte le eccezioni che
la ricorrente solleva con riferimento all'apprezzamento anticipato delle prove
operato dal Consiglio di Stato.
- Nella zona del nucleo di
villaggio (NV), l’art. 38 cifra 1 NAPR di __________ ammette gli interventi di
trasformazione, di riattazione e di ricostruzione “che si adeguano ai valori
ambientali tradizionali”. “Ampliamenti, limitati ai bisogni funzionali dello stabile,
possono essere concessi a condizione che il carattere dell'edificio circostante
non venga ad essere deturpato” (art. 38 cifra 1.1. NAPR).
Al pari di numerose, analoghe disposizioni, che disciplinano
l’attività edilizia all’interno dei nuclei, anche l’art. 38 NAPR di __________
persegue lo scopo di mantenere l’attuale assetto urbanistico, conservando
sostanzialmente inalterati gli edifici esistenti. Nuove costruzioni sono quindi
escluse. Demolizioni sono ammesse soltanto in caso di edifici accessori non
idonei ad essere trasformati (art. 38 cifra 3.1) o pericolanti (art. 38 cifra
3.2). Ampliamenti possono essere autorizzati solo per rispondere ai bisogni
funzionali dello stabile.
L’indirizzo conservativo della norma è confermato dalle
ulteriori prescrizioni volte a disciplinare la tipologia degli interventi, in
particolare per quel che concerne le coperture (art. 38 cifra 2.1), le falde e
le pendenze dei tetti (art. 38 cifra 2.2), il carattere delle gronde, dei
loggiati, dei balconi e delle scale esterne (art. 38 cifra 2.3) e l’aspetto
delle aperture e degli infissi (art. 38 cifra 2.4).
- Oltre alla riattazione
della stalla che sorge sulla part. n. __________ RFD, il progetto in esame
prevede di demolire, per poi ricostruire una vecchia stalla diroccata (part. n.
__________ sub. C), ampliandola verticalmente e trasformandola in casa
d’abitazione. È in sostanza contro questa parte dell’intervento che si
appuntano le contestazioni sollevate dall’insorgente.
3.1. L’art. 38 NAPR non vieta le demolizioni. Gli edifici
pericolanti possono in effetti essere demoliti (cifra 3.2).
Considerato lo stato di deperimento in cui è venuto a
trovarsi la stalla in esame dopo il crollo del tetto, verificatosi alcuni anni
orsono, la prevista demolizione appare sostanzialmente immune da violazioni di
legge.
3.2. Rimosso quanto resta della vecchia stalla, il
controverso intervento prevede di costruire sul sedime da questa occupato un
edificio con le stesse dimensioni orizzontali, ma più alto di m 1.30 al filo di
gronda ed 1.20 al colmo.
Secondo la ricorrente non si tratterebbe di una
ricostruzione, ma della costruzione di un nuovo edificio.
A torto.
Per ricostruzione, come giustamente ricorda il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, si intende in effetti un intervento volto a
riedificare un’opera edilizia demolita o andata distrutta, riproducendone
fedelmente le caratteristiche quantitative (dimensioni), qualitative (forma e
funzione) e situazionali (ubicazione). In altri termini un intervento inteso a
costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella
preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1
LE, N. 643 seg.).
Orbene, la costruzione che verrebbe in concreto a sorgere al
posto della vecchia stalla in parte crollata e poi demolita è identica a quella
preesistente dal profilo dell’ubicazione, delle dimensioni orizzontali, della
forma e dei materiali. Il tetto in tegole, le aperture e la terrazza coperta
prevista sulla facciata SE, delle quali si dirà ancora più avanti,
rappresentano modifiche tutto sommato secondarie, che non alterano in misura
apprezzabile l’identità dell’opera.
Cambia, invero, la destinazione del fabbricato, che diventa
abitativa, ed aumenta di poco più di un metro il suo sviluppo verticale. Queste
modifiche, di per sé rilevanti ai fini del riconoscimento dell’identità
sostanziale fra la vecchia stalla e l’edificio ricostruito, possono tuttavia
essere configurati alla stregua di interventi a sé stanti, che l’art. 38 cifra
- NAPR permette di combinare con quello di ricostruzione.
Riservata la verifica della legittimità del cambiamento di
destinazione e della sopraelevazione, ben si può comunque ammettere che
l’intervento in esame rientri nei limiti di una ricostruzione ammessa dalla
norma succitata.
3.3. Senz’altro conforme all’art. 38 cifra 1. NAPR è il
previsto cambiamento di destinazione. Nemmeno la ricorrente contesta che
l’edificio ricostruito venga adibito ad uso abitativo.
3.4. Particolarmente controverso è invece l’aggiunta verticale.
Rilasciando la licenza, il municipio ha in sostanza ritenuto
che la sopraelevazione rientrasse nei limiti dell’art. 38 cifra 1.1 NAPR, che
ammette ampliamenti circoscritti ai bisogni funzionali dello stabile, “a
condizione che il carattere dell’edificio circostante non venga deturpato”.
__________. Che la sopraelevazione rispetti quest’ultima condizione
è pacifico. Nemmeno la ricorrente sostiene il contrario. Né potrebbe sostenerlo
con successo, considerate le caratteristiche dell’aggiunta.
Meno evidente è invece il rispetto dell’altra condizione,
ovvero che l’aggiunta rientri nei limiti di un ampliamento dettato dai bisogni
funzionali dello stabile. Anche da questo profilo, tuttavia, la violazione del
diritto lamentata dall’insorgente non sussiste.
L’aumento della volumetria, contenuto in circa 80 mc (11.32 x
5.60 x 1.30), pari a poco più del 20% della volumetria della costruzione
preesistente (350 mc), risponde in effetti all’innegabile esigenza di rendere
abitabile il primo piano dell’edificio ricostruito e trasformato. Una
sopraelevazione di minore entità pregiudicherebbe invero seriamente le
possibilità di trasformare gli spazi del primo piano in locali abitabili,
impedendo di realizzare ad un’altezza conveniente dal pavimento le finestre che
il progetto prevede di aprire sulle facciate laterali.
Stando così le cose, non si può rimproverare al municipio di
aver attribuito al concetto indeterminato di “bisogno funzionale”
un’interpretazione insostenibile, lesiva del diritto. Le immissioni d’ombra
paventate dalla ricorrente non giustificano una diversa conclusione. Tanto meno
quando si consideri che la facciata che le produce, pur sorgendo sul confine, è
alta m 4.46 e lunga appena m 5.50, mentre la distanza fra edifici supera i 5 m.
Anche da questo profilo le censure dell’insorgente vanno
quindi disattese.
3.5. Giusta l’art. 38 cifra 2.4 gli elementi architettonici
dovranno rispettare la tipologia tradizionale sia per quanto riguarda le proporzioni
delle aperture che nella scelta e nella lavorazione per gli architravi,
davanzali infissi ed ante.
La ricorrente contesta l’ampia vetrata prevista per chiudere
la facciata SE verso la terrazza coperta del primo piano. L’obiezione è
fondata. Non occorrono invero lunghe considerazioni per dimostrare come
un’apertura che occupa tutta la superficie della facciata del primo piano e del
timpano sovrastante, travalichi i limiti degli interventi ammissibili in base
alla norma succitata. Il fatto che sia arretrata rispetto alla facciata del pianterreno
ed al filo delle falde del tetto non permette di valutarla diversamente. La
sproporzionata estensione dell’apertura esula manifestamente dai canoni
estetici delle costruzioni tradizionali del nucleo.
Il difetto non è comunque tale da giustificare un
annullamento del permesso. Esso può in effetti essere facilmente corretto, subordinando
la licenza edilizia alla condizione che l’apertura venga limitata alle due
fasce centrali e le fasce vetrate laterali vengano sostituite muri analoghi a
quelli delle altre facciate.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e confermando la licenza edilizia nei termini
indicati al precedente considerando. A scanso di equivoci, va altresì precisato
che i muri perimetrali dell’edificio di cui al subalterno C della part. n.
__________ RFD dovranno essere ricostruiti in pietra, sulla falsariga di quelli
della stalla preesistente.
Le spese, la tassa di giustizia sono suddivise fra le parti
in proporzione del grado di soccombenza al pari delle ripetibili nella misura
in cui non risultino compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato (n.
612) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 28 ottobre 1998 rilasciata dal municipio
di __________ a __________ è confermata alla condizione che la vetrata del
primo piano della facciata SE venga ridotta nei limiti indicati al considerando
n. 3.5. e che l’edificio di cui al sub C della part. n. __________ RFD venga
ricostruito come indicato al consid. n. 4.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’000.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 800.- e della
resistente per il resto.
-
La ricorrente rifonderà alla
resistente fr. 900.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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