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Numero d'incarto:
52.2000.16
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00016
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 5220) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
condizione alla quale è stata subordinata la licenza edilizia 16 settembre
1999 rilasciatagli dal municipio di __________ per la ristrutturazione ed il
cambiamento di destinazione di uno stabile situato nel nucleo del paese
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
gennaio 1999 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di ristrutturare e trasformare in casa d'abitazione una vecchia
costruzione adibita a magazzino che sorge nel nucleo di __________, appena
sopra la strada cantonale (part. n. __________ RF). L'intervento prevedeva fra
l'altro di adibire a posteggio per due veicoli la tettoia esistente sul terreno
antistante (sub. C), al quale si accede attraverso un cancello largo circa 3 m.
B. Il 16
settembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola
alla condizione di presentare i piani e conseguire "la licenza edilizia
per i posteggi, l'accesso ed il recesso e l'ubicazione del cancello
d'ingresso".
__________ ha impugnato questa condizione
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con
giudizio 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato, ha respinto l'impugnativa, ritenendo
la condizione adeguatamente motivata e conforme al diritto, in quanto volta ad
assicurare il rispetto dell'obbligo di dotare le costruzioni dei posteggi
necessari e di realizzare accessi adeguati.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
condizione.
Secondo l'insorgente, la condizione sarebbe
immotivata e contraddittoria, poiché assortita ad una licenza per la
trasformazione dell'immobile, che il municipio ha comunque rilasciato. Il
vincolo sarebbe inoltre illegittimo perché le richieste del municipio di
adeguare l'accesso arretrando il cancello ed adattando il raggio di curvatura
non sarebbero fondate su una base legale sufficiente e sarebbero comunque sproporzionate.
Ingiustificato sarebbe pure il diniego della licenza per i posteggi previsti
dal progetto inoltrato. A maggior ragione se si considera che i posteggi
potrebbero essere realizzati su un fondo distante poco più di un centinaio di
metri o sostituiti da un adeguato contributo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando dettagliatamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti, rilevanti per il giudizio, oltre a quelli che già emergono dalle planimetrie,
dalle fotografie e dalla conoscenza diretta dei luoghi.
- Il
ricorrente contesta anche in questa sede la congruenza e la sufficienza della
motivazione addotta dal municipio a giustificazione del provvedimento
impugnato.
Le censure vanno disattese.
È ben vero che la licenza non esplicita i
motivi che hanno indotto il municipio ad imporre la controversa condizione. È
comunque altrettanto vero che tali motivi erano perfettamente noti all'insorgente,
prima ancora che l'autorità comunale statuisse sulla domanda di costruzione.
Prova ne è che il ricorrente ha potuto contestarli senza alcuna difficoltà già
davanti al Consiglio di Stato. Nell'interesse della speditezza del procedimento
e quindi del ricorrente stesso, ben si giustifica pertanto prescindere da un
annullamento in ordine della licenza con rinvio degli atti al municipio
affinché renda una nuova decisione debitamente motivata.
- 3.1. La
licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta
che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla
domanda di costruzione (art. 1 RLE). I lavori possono essere iniziati soltanto
dopo la crescita in giudicato della licenza (art. 23 RLE).
Le domande di costruzione non conformi al
diritto materialmente applicabile vanno per principio respinte. La licenza va
tuttavia accordata se il difetto può essere facilmente corretto, subordinandola
alle condizioni necessarie per rendere l'intervento conforme al diritto.
3.2. Nel caso in esame, il municipio ha ritenuto
che la domanda di costruzione presentata dal ricorrente non fosse conforme alle
NAPR in punto alle dimensioni dei posteggi obbligatori e dell'accesso al fondo.
L'autorità comunale ha quindi subordinato l'esecutività della licenza per la
trasformazione del magazzino esistente al conseguimento di un'ulteriore licenza
per i posteggi e per l'accesso al fondo.
La condizione alla quale la licenza è stata
subordinata configura in realtà un diniego del permesso per i posteggi e per
l'accesso. Diniego che in quanto riferito ad opere considerate necessarie ai
fini dell'autorizzazione per l'intervento previsto paralizza l'esecutività
della licenza accordata per la trasformazione del magazzino. La situazione
dell'insorgente non sarebbe invero stata diversa se il municipio avesse respinto
la domanda di costruzione per inadeguatezza dei posteggi e del relativo
accesso.
Stando così le cose, ai fini del giudizio
occorre verificare se il municipio potesse negare la licenza per queste opere
accessorie e se le stesse fossero indispensabili ai fini del rilascio del permesso
per il previsto intervento di ristrutturazione.
- 4.1.
Secondo l'art. 58 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti
sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi dimensionati secondo le
norme VSS. Per le costruzioni ad uso abitativo è prescritto un posto auto per
ogni 100 mq di SUL o frazione.
Deroghe all'obbligo di approntare un numero
adeguato di posteggi possono essere concesse dal municipio qualora la loro
formazione risultasse tecnicamente impossibile oppure qualora si ponesse in
contrasto con i criteri di conservazione dei nuclei tradizionali. In tal caso,
il municipio impone ai proprietari il pagamento di un contributo sostitutivo.
4.2. Nel caso concreto, il progetto
inoltrato prevede di realizzare due posteggi coperti sotto la tettoia di m 4.50
x 5.50 esistente sul terreno antistante lo stabile da ristrutturare.
Il municipio ha ritenuto che i posteggi non
rispettassero le norme VSS, in quanto sottodimensionati.
La deduzione regge alla critica. La norma
VSS 640 603 a prescrive infatti che gli stalli affiancati abbiano una
dimensione minima di m 2.30 x 4.50. La luce tra i pilastri della tettoia è solo
di m 4.40. Essa è quindi leggermente insufficiente (- 0.20 m). Il difetto non è
tuttavia tale da giustificare la ripetizione della procedura di rilascio del
permesso per i posteggi. Basta infatti subordinare la licenza alla condizione
di allargare di 20 cm la luce fra i pilastri della tettoia o di eliminare
questo manufatto. L'art. 58 NAPR non impone la copertura dei posteggi.
Ne discende che in quanto riferita ai
posteggi la decisione impugnata va riformata ai sensi dei considerandi.
- 5.1.
Giusta l'art. 57 NAPR, gli accessi a strade o piazze pubbliche non devono arrecare
disturbo o pericolo alla circolazione. Cancelli e catene devono essere
arretrate di almeno m 5.50 dal limite esterno del campo stradale (lett. c).
Qualora per motivi tecnici le disposizioni
precedenti non possono essere rispettate, il municipio ha la facoltà di
concedere deroghe.
L'obbligo di arretramento di cancelli e
catene è essenzialmente volto ad evitare che i veicoli sopraggiungenti
intralcino la circolazione sostando davanti all'ostacolo al fine di permetterne
l'apertura.
5.2. Nel caso in esame, l'accesso al terreno
antistante la costruzione da ristrutturare è dato attraverso un vecchio
cancello a due ante, largo poco più di 3 m. Confinando direttamente con il campo
stradale, il cancello non rispetta l'arretramento prescritto dall'art. 57 lett.
c NAPR. Esso costituisce pertanto un'opera esistente in contrasto con il
diritto entrato in vigore dopo la sua realizzazione. Secondo l'art. 39 RLE, le
opere edilizie esistenti in contrasto con il diritto possono essere mantenute e
riparate. Trasformazioni più importanti possono essere autorizzate se il
contrasto non pregiudica l'interesse pubblico o quello dei vicini. Restano comunque
escluse le trasformazioni sostanziali.
Orbene, la trasformazione in casa
d'abitazione di un vecchio magazzino in apparente disuso costituisce a non
averne dubbio un intervento di natura sostanziale anche dal profilo dei movimenti
veicolari che ingenera. È in effetti certo che la casa d'abitazione determinerà
un apprezzabile aumento dei movimenti veicolari. La richiesta di adeguare il
cancello all'art. 57 lett. c NAPR non appare quindi ingiustificata. Non
sussistendo impedimenti tecnici, una deroga non entra in considerazione.
Ferma questa premessa, appare tuttavia
eccessivo subordinare l'inizio dei lavori al conseguimento di una licenza per
arretrare il cancello alla distanza prescritta. Al fine di assicurare il
rispetto della legge, basta in effetti esigere che il cancello venga rimosso,
lasciando al ricorrente la facoltà di inoltrare quando meglio gli aggrada una
domanda per posarne un altro conforme alle prescrizioni.
Anche da questo profilo, la decisione
impugnata va pertanto riformata.
-
Ingiustificata
è infine la pretesa del municipio di adeguare l'accesso al fondo del ricorrente
al raggio di curvatura che sarebbe prescritto dalle norme VSS. A prescindere
dal fatto che l'art. 57 NAPR, disciplinante gli accessi, non le richiama, non
sussiste alcuna necessità di imporre un raggio di curvatura, poiché i veicoli
provenienti dalla sottostante strada cantonale o ad essa diretti possono
accedere al fondo ed uscirvi senza effettuare alcun cambiamento di direzione.
Questo è necessario soltanto per i veicoli provenienti dalla piazzetta a monte
o diretti ad essa in uscita dal fondo. Per impedire simili manovre, peraltro
improbabili e comunque agevoli, considerato lo spazio a disposizione e la
scarsità di traffico, è sufficiente posare un segnale di divieto di svolta.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la licenza ai sensi
dei considerandi.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 57, 58 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 5520) è annullata.
1.2. la condizione n. 1 della licenza edilizia è
annullata e riformata nel senso che la licenza 16 settembre 1999 rilasciata dal
municipio di __________ al ricorrente per la ristrutturazione della costruzione
esistente sulla part. __________ RF è subordinata all'allargamento a m 4.60
della luce fra i pilastri della tettoia (sub C) ed alla rimozione del cancello
esistente.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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