AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.2
Data decisione, Autorità:
01.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00002-3
Lugano
- marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 4 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
le decisioni 14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 5382 e 5384), che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso
le licenze edilizie 15 febbraio e 19 aprile 1999, rilasciate dal municipio di
__________ a __________ e __________, rispettivamente ad __________ ed
__________ per l'innalzamento del muro di sostegno a monte dei loro fondi
(part. n. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
18 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
20 gennaio 2000 del
municipio di __________;
-
21 gennaio 2000 di
__________ e __________;
-
24 gennaio 2000 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti __________ ed __________, da un lato, ed i resistenti __________ ed
__________, dall'altro, sono proprietari di due case d'abitazione (part. n.
__________ e __________ RF), situate a __________, in località __________ (zona
residenziale R2), su un terreno in pendio. Lungo il confine verso monte di questi
fondi v'è un muro in cemento armato, che sporge per circa m 1.60 dal terreno sottostante,
sistemato a scarpata.
La ricorrente __________ è invece
proprietaria del terreno sovrastante (part. n. __________ e __________ RF),
pure edificato. Verso valle questi fondi formano un terrazzo pianeggiante,
sorretto da un muro munito di ringhiera, che sporge leggermente oltre il filo
superiore del muro dei resistenti, al quale è appoggiato.
Con notifiche del 12 gennaio,
rispettivamente del 15 marzo 1999 quest'ultimi hanno chiesto al municipio il
permesso di sopraelevare il loro muro sino ad un'altezza di m 2.50 oltre il
livello del terrazzo della ricorrente. Quest'ultima si è opposta all'opera,
contestandola dal profilo delle altezze.
B. Con
decisioni del 15 febbraio, rispettivamente del 19 aprile 1999 il municipio ha rilasciato
le licenze richieste, subordinandole comunque alla condizione che il muro
innalzato non superi verso valle l'altezza di m 3.50 dal terreno sistemato.
In assenza di specifiche norme di PR
sull'altezza dei muri di cinta e di sostegno, il municipio ha ritenuto
applicabile l'art. 134 LAC, che stabilisce un'altezza massima di m 2.50 (cpv.
2), misurata - ove i fondi non siano sullo stesso piano - a partire dal fondo
più elevato (cpv. 3).
C. Con
distinti, ma identici giudizi del 14 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato
le licenze, respingendo le impugnative contro di esse inoltrate dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha condiviso le tesi
del municipio, ritenendo a sua volta applicabili l’altezza massima fissata
dall'art. 134 LAC ed il particolare criterio di misurazione sancito dalla
medesima norma. L’eccezione di abuso di diritto e le obiezioni sollevate
dall'insorgente con riferimento alle immissioni d’ombra sono state respinte
siccome infondate.
D. Contro i
predetti giudizi, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento delle licenze accordate. Secondo
l'insorgente la costruzione del muro mirerebbe soltanto a danneggiarla,
togliendole la vista sul lago. Si tratterebbe quindi di un abuso di diritto.
L'altezza del muro, aggiunge, andrebbe
inoltre misurata dal livello del terreno originario dei fondi dei resistenti, che
sarebbe stato innalzato mediante la formazione di un terrapieno. L’ingombro
risultante per il suo terreno non farebbe stato.
E. I ricorsi
sono avversati dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non
formulano osservazioni.
All'accoglimento delle impugnative si
oppongono anche i beneficiari della licenza, che contestano in dettaglio le
tesi della ricorrente.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente, già opponente, è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono
essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art.
18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge
invero chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti. Si può
quindi ritenere che le prove chieste dalla ricorrente non siano atte a
procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio.
-
2.1. Gli
ordinamenti edilizi che non disciplinano l'altezza massima delle opere di cinta
e dei muri di sostegno eretti sul confine sono carenti. La questione
dell'altezza massima ammissibile di questi manufatti non può invero essere
elusa. Non trattandosi di silenzio qualificato, il difetto normativo va
configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve
necessariamente porre rimedio.
Dottrina e giurisprudenza concordano ormai
nel ritenere che in questi casi la lacuna debba essere colmata facendo capo
all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 4.6.96
in re A.; Scolari; Commentario, II. ed., N. 1190). È questa in effetti la norma
che meglio si presta dal profilo dell'affinità per risolvere la questione.
L'altezza massima (3.00 m), fissata dalle NAPR per le costruzioni accessorie,
alla quale questo tribunale si è in passato richiamato, è tutto sommato meno
idonea a colmare la lacuna, poiché l’estensione orizzontale degli ingombri che derivano
da queste costruzioni è di regola minore rispetto a quella di un muro di cinta.
A ragion veduta, vanno quindi lasciate cadere le riserve che questo tribunale
aveva sinora formulato in proposito.
La stessa ricorrente non contesta peraltro
che la lacuna debba essere colmata facendo capo all'altezza massima prescritta
dall'art. 134 cpv. 2 LAC.
2.2. Gli ordinamenti edilizi, che omettono
di fissare l’altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno eretti
sul confine, sono carenti soltanto per quel che attiene a questo parametro. Il
difetto riguarda unicamente l’altezza massima di questi manufatti. Non sussiste
per contro lacuna di sorta per quel che concerne i criteri di misurazione della
loro altezza. Salvo diversa disposizione del diritto comunale, l’altezza delle
costruzioni si determina infatti in base all'art. 40 LE, che prende in considerazione
l'ingombro verticale dell'opera edilizia, misurato a partire dal terreno
sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Non essendovi alcuna lacuna da colmare per
quel che concerne i criteri di misurazione dell'altezza delle opere di cinta,
ne discende che quando il diritto comunale è silente in merito all’altezza
massima di questi manufatti, torna applicabile soltanto il limite di m 2.50
fissato dall’art. 134 cpv. 2 LAC. Non è invece dato di far capo al criterio di
misurazione sancito dall'art. 134 cpv. 3 LAC; norma, che nel caso in cui i
fondi non siano sullo stesso piano considera determinante l'altezza del manufatto
misurata a partire dal piano più elevato. Questa disposizione, volta
essenziamente ad assicurare al proprietario di un fondo la possibilità di
sottrarsi alla vista dal fondo vicino mediante la costruzione di opere di
cinta, è applicabile soltanto nei casi in cui il diritto comunale recepisce
senza riserve l'art. 134 LAC (cfr. STA 5.10.99 in re M. consid. 4.1.). Non è
invece applicabile a titolo di norma di diritto pubblico suppletorio nei casi
in cui occorre far capo all'altezza delle opere di cinta fissata dall'art. 134
cpv. 2 LAC per ovviare al silenzio dell'ordinamento edilizio comunale. Lo
escludono anche le particolari finalità dell'art. 134 cpv. 3 LAC,
sostanziamente estranee alle concezioni posta a fondamento degli ordinamenti
edilizi di diritto pubblico.
- Nell'evenienza
concreta, i resistenti intendono sopraelevare il muro di sostegno esistente
lungo il confine a monte dei loro fondi, innalzandolo sino ad un'altezza di m
2.50, misurata a partire dal livello dei fondi della ricorrente. Verso valle,
il muro, attualmente alto sino a m 1.60 dal terreno sistemato, verrebbe quindi
a superare quest'altezza, sino a raggiungere un ingombro massimo che il
municipio ha fissato in m 3.50.
Le NAPR di __________ non stabiliscono
l'altezza massima dei muri di cinta. Sono quindi carenti. Per i motivi
illustrati al precedente considerando, al difetto va posto rimedio facendo capo
all'altezza massima di m 2.50 fissata dall’art. 134 cpv. 2 LAC. Con ciò la
lacuna è colmata. Per la determinazione dell'altezza fa stato l'art. 40 LE, che
impone di misurare questo parametro a partire dal terreno sistemato. Non essendovi
al riguardo alcuna lacuna da colmare, il particolare criterio di misurazione
dell'art. 134 cpv. 3 LAC non è applicabile.
Ne discende che l’opera in contestazione non
deve rispettare l’altezza massima di m 2.50 soltanto sul lato rivolto verso
monte, ma anche sul versante a valle. Contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, il manufatto non può quindi essere autorizzato così come
previsto, poiché su questo lato raggiunge un’altezza che il municipio ha
fissato in m 3.50 a partire dal terreno sistemato dei resistenti.
Per motivi di proporzionalità non si
giustifica tuttavia annullare integralmente le licenze impugnate. Basta infatti
subordinarle alla condizione che verso valle il muro non superi l’altezza di m
2.50 dal terreno sistemato.
Infondata è l'eccezione di abuso di diritto
sollevata dalla ricorrente. Innalzando il muro, i resistenti cercano in primo
luogo di sottrarsi alle prevaricazioni della ricorrente, già condannata per
danneggiamento. Lo scopo dell'intervento non è quello di pregiudicare la vista
dal fondo sovrastante. La menomazione è peraltro contenuta, poiché interessa
soltanto il terrazzo inferiore del giardino della ricorrente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi parzialmente
accolti, annullando le decisioni governative impugnate e riformando nei limiti
sopra indicati le licenze rilasciate ai resistenti dal municipio di __________.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è
suddivisa in parti uguali fra le parti, mentre le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE, 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. le
decisioni 14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato
(n.
5382 e 5384) sono annullate.
1.2. le licenze edilizie 15 febbraio e
19 aprile 1999 rilasciate
dal municipio
di __________ ai resistenti sono riformate nel senso che l'innalzamento del
muro è autorizzato sino ad un'altezza di m 2.50 misurata a partire dal livello
del terreno sistemato verso valle.
- La tassa
di giustizia di fr. 800.-- è a carico:
- della
ricorrente nella misura di fr. 400.--,
- dei resistenti __________ e __________, in solido, nella misura di fr.
200.-- e
- dei resistenti __________ ed __________, in solido, nella misu-
ra di fr. 200.--.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster