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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.49
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00049
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2000 di
__________, __________ e __________
rappr. da: __________
contro
la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 300) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le
decisioni 3 novembre 1998 con cui il municipio di __________ ha inflitto loro
una multa per violazione della LE;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti __________, __________ e
__________ sono comproprietari in ragione di 1/2, rispettivamente di 1/4 della
casa d'abitazione che sorge a __________ sulla part. n. __________ RF;
che all'inizio del 1997 i ricorrenti hanno
costruito un deposito attrezzi da giardino di m 4.32 x 3.52 senza la necessaria
autorizzazione;
che il 12 marzo 1997 il municipio ha negato
il rilascio della licenza in sanatoria ed ordinato la demolizione del manufatto
in quanto comportante un aggravio del sorpasso dell'indice di occupazione, già
superato dalle costruzioni esistenti;
che dopo lungo tergiversare i ricorrenti
hanno rimosso il tetto in tegole del ripostiglio, ricoprendolo con lastre
ondulate di cartone catramato;
che il 26 agosto 1998 il municipio ha
notificato ai ricorrenti un rapporto di contravvenzione per aver nuovamente
coperto abusivamente il ripostiglio con un tetto;
che per questo nuovo abuso il 3 novembre
1998 il municipio ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- alla ricorrente
__________, una di fr. 500.-- alla figlia __________ ed un'altra di ugual
importo al figlio __________, e "per esso al padre __________ " siccome
non ancora maggiorenne;
che con giudizio 25 gennaio 1998 il
Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni, respingendo il ricorso contro di
esse inoltrato dai proprietari del manufatto;
che il Governo ha in sostanza ritenuto dati
gli estremi materiali dell'infrazione rimproverata ai ricorrenti ed
adeguatamente commisurata al grado di colpa la sanzione irrogata;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme alle multe;
che, in sostanza, i ricorrenti sostengono di
aver dato parzialmente seguito all'ordine di ripristino del 27 marzo 1997, rimuovendo
il tetto in tegole, ma ricoprendo nuovamente il ripostiglio con materiale
leggero in attesa di perfezionare un accordo con la vicina per trasferire
l'eccedenza di indice; contestano inoltre l'ammontare della multa, a loro
avviso sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione e lesiva della parità
di trattamento;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine giusta l'art. 46 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 46 LE le infrazioni alla
LE, ai PR ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con la multa sino
a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione, con l'ammonimento o
la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e con la multa sino a
fr. 10'000.- in tutti gli altri casi;
che se l'autore è recidivo, ha agito
intenzionalmente o per fine di lucro il municipio non è vincolato ai massimi
suindicati;
che sono punibili tutte le persone che hanno
concorso al perfezionamento dell'infrazione anche solo per negligenza;
che la multa deve essere adeguatamente
commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;
che resta comunque riservato l'art. 1 della
legge sulla magistratura dei minorenni (LMM; RL 4.2.2.1), che affida al
magistrato dei minorenni ed al consiglio dei minorenni la competenza a perseguire
gli atti punibili secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale
commessi da fanciulli ed adolescenti secondo gli art. 82 ed 89 CPS;
che nell'evenienza concreta, il municipio
persegue i ricorrenti in quanto proprietari dell'opera per aver nuovamente
coperto il ripostiglio con un tetto di materiale leggero;
che, dal profilo oggettivo, l'intervento
perfeziona chiaramente una violazione materiale dell'indice di occupazione
fissato dalle NAPR; in pratica, è stata reiterata l'infrazione che aveva dato
luogo all'ordine di demolizione 12 marzo 1997;
che, considerata nel contesto nel quale è
stata commessa, la contravvenzione, di per sé banale, assume una certa
rilevanza, perché mette in risalto l'ostinazione dei suoi autori ad infrangere
la legge;
che, dal profilo soggettivo, deve anzitutto
essere annullata la multa inflitta al ricorrente __________; il municipio non è
infatti competente a perseguire un contravventore minorenne (art. 1 LMM);
che la responsabilità penale è individuale:
la multa non può pertanto essere inflitta al padre per contravvenzioni commesse
dal figlio; resta comunque riservata all'autorità comunale la facoltà di
denunciarlo al magistrato competente;
che per quanto riguarda le altre due
ricorrenti non v'è motivo per operare distinzioni tra la ricorrente __________
e la figlia
__________: il grado di colpa non è
proporzionale alla quota di comproprietà dell'autore, ma all'intensità della
sua partecipazione al perfezionamento dell'infrazione;
che, ponendo mente all'insieme delle
circostanze, alla gravità oggettiva dell'infrazione ed al grado di colpa delle
autrici, questo tribunale considera eccessive le multe inflitte dal municipio;
che, ricommisurando la pena, una multa di
fr. 200.- a ciascuna delle due autrici maggiorenni appare più confacente al
caso;
che entro questi limiti il ricorso va
pertanto accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e la multa
inflitta al ricorrente __________, rispettivamente riducendo le multe inflitte
alle ricorrenti __________ e __________;
che la tassa di giustizia viene posta a
carico delle ricorrenti nella misura in cui sono soccombenti, ritenuto che il
comune ne va esente in quanto comparso in causa per esigenze di funzione;
Per questi motivi,
visti gli art. 46 LE; 145 seg. LOC; 1 LMM; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio
di Stato (n. 300) è annullata.
1.2. la multa di fr. 500.- inflitta al
ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________
è annullata.
1.3. la multa di fr. 500.- inflitta alla
ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________
è ridotta a fr. 200.-.
1.4. la multa di fr. 1'000.- inflitta alla
ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________
è ridotta a fr. 200.-.
-
La tassa
di giustizia è a carico delle ricorrenti __________ e __________ in solido
nella misura di fr. 100.-.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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