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Numero d'incarto:
52.2000.8
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00008
Lugano
25 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 febbraio 1999, no. 541, con cui il
Consiglio di Stato gli ha negato l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario;
vista la
risposta 11 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
richiamata
la sentenza 20 dicembre 1999 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20
settembre 1988 il Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ ad
esercitare la professione di fiduciario finanziario: l'autorizzazione si
fondava sull'art. 23 bis LFid (ora art. 23a LFid; RL 11.1.4.1.), entrato in
vigore il 5 agosto 1988, che abilita il Consiglio di Stato ad ammettere al
libero esercizio della professione anche richiedenti privi dei titoli di studio
richiesti, alla condizione che al 1º gennaio 1985 l'avessero esercitata da
almeno cinque anni, a titolo principale, come collaboratori di banche ed enti
analoghi soggetti alla LF sulle banche ed avessero continuato ad esercitarla
ininterrottamente sino all’introduzione della domanda;
che il 10
dicembre 1990 il ricorrente è stato condannato a due anni di detenzione per
truffa, ripetuta falsità in documenti, soppressione di documenti e ripetuta amministrazione
infedele;
che il 29
ottobre 1991 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione per decadenza
delle condizioni poste dall’art. 8 lett. b (esercizio dei diritti civili) e c
(ottima reputazione) LFid;
che,
ottenuta la cancellazione della condanna, il 3 giugno 1996 __________ ha
chiesto al Consiglio di Stato di essere riammesso al libero esercizio della
professione di fiduciario finanziario sulla base dell’art. 23 bis LFid;
che il 26 febbraio 1997 il Consiglio di
Stato ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il richiedente, privo
dei titoli di studio, non potesse più beneficiare della facilitazione prevista
dalla norma succitata, poiché non aveva esercitato ininterrottamente la
professione sino all'introduzione della domanda; la decisione non è stata
impugnata;
che il 26
giugno 1998 __________ ha chiesto di essere riammesso ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario sulla base dell'art. 23 cpv. 3 LFid, che
permette al Consiglio di Stato di autorizzare al libero esercizio coloro che,
privi di titoli di studio, avevano esercitato la professione a titolo
principale nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della LFid;
che il 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato
ha respinto anche questa nuova domanda, ritenendo - in sostanza - che il
termine annuale, fissato dall’art. 23 cpv. 1 LFid per l’inoltro della domanda
di rilascio agevolato dell'autorizzazione, fosse ormai da tempo scaduto e che
non fossero nemmeno dati i presupposti dell'art. 23 cpv. 4 LFid per il rilascio
di un'autorizzazione eccezionale;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
confermato la decisione con giudizio 30 marzo 1999, respingendo il ricorso
contro di essa interposto da __________;
che questo tribunale ha a sua volta ritenuto
che non fossero date le premesse per rilasciare una nuova autorizzazione in
base alle norme invocate dall'insorgente.
che con sentenza 20 dicembre 1999 il
Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di
diritto pubblico contro di esso inoltrato da __________;
che il Tribunale federale ha in sostanza
ritenuto che l'autorizzazione agevolata, rilasciata nel 1988 al ricorrente
sulla base dell'art. 23 bis LFid e dell'esperienza acquisita, fosse da
parificare ad un'autorizzazione ordinaria accordata sulla base dei titoli di
studio prescritti dall'art. 8 LFid; ne ha quindi dedotto che questi avesse
diritto a riottenerla anche se non aveva esercitato initerrottamente la
professione sino al momento dell'inoltro della domanda;
considerato, in
diritto
che il
Tribunale cantonale amministrativo si adegua alle considerazioni sviluppate dal
Tribunale federale nella sentenza 20 dicembre 1999, che annullano - di fatto -
la decisione 27 febbraio 1997, cresciuta in giudicato, mediante la quale il
Consiglio di Stato aveva negato all'insorgente il rilascio di una nuova autorizzazione
fondata sull'art. 23 a LFid;
che il
ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 2 febbraio 1999 del Consiglio
di Stato va quindi accolto, annullando il provvedimento e rinviando gli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione previa verifica degli ulteriori
presupposti per riammettere l'insorgente all'esercizio della professione sulla
base dell'art. 23 a LFid;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le
ripetibili vanno invece poste a carico della Stato, in quanto soccombente;
visti gli art. 8, 8a, 12, 20, 23, 23 a LFid; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999 del Consiglio
di Stato, n. 541, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché statuisca nuovamente sulla domanda di riammissione al libero
esercizio della professione di fiduciario finanziario.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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