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Numero d'incarto:
52.2001.181
Data decisione, Autorità:
09.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00181
Lugano
9 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2014), che annulla la licenza edilizia 4 luglio 2000 rilasciatale dal
municipio di __________ per la costruzione di una strada carrozzabile sulla
part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
18 giugno 2001 del
municipio di __________;
-
25 giugno 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
luglio 1993 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una strada per accedere alla sua casa d’abitazione di
__________ (part. n. __________, già __________ RF ), passando attraverso la
proprietà del vicino __________ (part. n. __________ RF), gravata da un corrispondente
diritto di passo.
L'opera, larga 3 m e lunga 35, avrebbe
dovuto diramarsi dalla strada privata che serve il fondo del vicino,
costeggiandolo lungo il confine a valle su un terrapieno, sorretto da un muro
di sostegno alto al massimo m 1.50.
Respinta l'opposizione del vicino, che si
era opposto all'intervento, il 23 febbraio 1994 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola tuttavia alla condizione - dettata da impellenti
motivi di sicurezza - di sbarrare la strada con elementi fissi in modo che
fosse utilizzabile soltanto come passaggio pedonale.
Dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 26 luglio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha
sostanzialmente confermato la licenza, limitandosi a precisare la condizione
volta a permettere soltanto il passaggio dei pedoni. Esperita una perizia
tecnica, questo tribunale ha ritenuto che come il municipio può ordinare la
messa in sicurezza di costruzioni pericolanti potesse anche negare la licenza
edilizia per opere suscettibili di mettere a repentaglio l'incolumità delle
persone.
B. Alcune
settimane prima del predetto giudizio, il 1. giugno 1999, __________ ha inoltrato
al municipio una nuova domanda di costruzione, analoga alla precedente, che
verso valle prevedeva tuttavia di realizzare un muro di sostegno alto m 2.50 al
fine di migliorare la sicurezza dell’opera.
__________ si è opposto anche a questa
domanda.
C. Con
decisione 4 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola
alla seguente condizione:
"La strada
dovrà essere realizzata tenendo conto delle norme VSS e in particolare delle
seguenti:
1.1. Norma VSS 640 050 Strade secondarie e private:
-
larghezza minima della strada 3 m;
-
raggi di curvatura orizzontali minimi alle intersezioni 3 m;
-
pendenza massima nei primi 5 m a partire dal bordo della carreg-
giata 8%;
-
cambiamenti di pendenza in % senza raggi di curvatura verticali
8%;
1.2. Norma VSS 640 110 Pendenze longitudinali:
- pendenza longitudinale massima 12%;
1.3. Noma VSS 640 120 Pendenze trasversali:
- pendenza minima/massima trasversale da 2% a 5% in funzione
della geometria della strada.
Nel caso in cui l'ossequio pedissequo delle direttive citate non dovesse
rivelarsi possibile, la costruzione dovrà comunque avvenire in modo da
garantire la sicurezza dell'utente.
Sopra il muro di contenimento dovrà essere posata una barriera di sicurezza".
D. In accoglimento
del ricorso inoltrato dal vicino opponente, il 2 maggio 2001 il Consiglio di
Stato ha annullato la predetta licenza, rinviando gli atti al municipio
affinché definisse in modo più preciso gli oneri ai quali l’aveva subordinata.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'autorità comunale non potesse abilitare la beneficiaria del permesso "a
determinare a proprio piacimento se rispettare o meno le condizioni"
alle quali questo era stato rilasciato.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di ripristinare la licenza
annullata.
L'insorgente rileva in sostanza che le norme
VSS hanno valore di semplici direttive e non di norme vincolanti. La
controversa clausola sarebbe quindi conforme al diritto. Il Consiglio di Stato
avrebbe semmai dovuto precisarla. Dal profilo tecnico, conclude, l'innalzamento
del muro di sostegno a valle risolverebbe comunque i problemi di sicurezza
evidenziati dalla perizia tecnica allestita sulla base del precedente progetto.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad opposta conclusione perviene il
municipio, che parimenti non entra nel merito delle censure sollevate
dall'insorgente.
A favore della conferma del giudizio si
esprime infine l'opponente, contestando succintamente le tesi dell'insorgente
con argomenti che saranno esaminati qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente, titolare della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’opera
in contestazione è nota a questo tribunale dai precedenti giudizi.
- La licenza
edilizia è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che
nessun impedimento pubblico si oppone all'esecuzione delle opere previste dalla
domanda di costruzione (art. 1 RLE). Nell'ambito dell'esame della domanda,
l'autorità verifica in particolare che le opere progettate siano conformi al diritto
edilizio materialmente applicabile.
La licenza può essere subordinata a clausole
accessorie (condizioni ed oneri) allo scopo di precisarne la portata o di
eliminare difetti che possono essere facilmente corretti (Scolari, Commentario
della LE, II. ed., ad art. 2 LE, n. 680 seg.).
- Nel
giudizio con cui ha confermato la licenza 23 febbraio 1994, il Tribunale cantonale
amministrativo aveva fra l'altro rilevato che "il solo fatto che
l'opera progettata non rispetti in tutto e per tutto le norme tecniche emanate
dalle associazioni professionali di categoria non basta di per sé a giustificare
il diniego della licenza edilizia, poiché tali disposizioni hanno semplicemente
valenza di direttive". Questo tribunale ha tuttavia confermato anche
la limitazione d'uso alla quale tale licenza era stata assortita, perché
l'opera si scostava dalle norme di sicurezza VSS ad un punto tale da risultare
pericolosa per il transito di veicoli.
Con la decisione qui in esame, l'autorità
comunale ha ora imposto alla ricorrente, di "tenere conto"
delle norme suddette, adattando semmai la costruzione "nel caso in cui l'ossequio pedissequo non dovesse
rivelarsi possibile".
La clausola in contestazione non può essere
condivisa, poiché, in definitiva, costituisce un'implicita rinuncia
dell'autorità ad esaminare se l'intervento è conforme al diritto o meno e si
traduce, in pratica, nella concessione alla ricorrente di un licenza dai
contorni indeterminati, che la abilita a modificare il progetto a suo
piacimento in sede di esecuzione dei lavori.
A giusta ragione, il Consiglio di Stato l'ha
quindi annullata, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché stabilisca
se l'opera, così com'è progettata, è conforme al diritto anche dal profilo
delle norme VSS.
È ben vero che tali disposizioni hanno una
portata limitata. Considerato tuttavia che la strada in esame scaturisce da un
progetto, che non era stato approvato siccome lesivo di tali norme al punto da
comportare la realizzazione di un'opera pericolosa, il municipio non può ora
prescindere da qualsiasi valutazione dell'intervento da questo profilo,
limitandosi ad esigere, da un lato, il rispetto di una serie di condizioni dedotte
dalle stesse norme e, dall'altro, autorizzando invece la ricorrente a
scostarsene nella misura in cui risulti comunque garantita la sicurezza
dell'utente. Tanto meno può l'autorità comunale procedere in questo modo quando
si consideri che i piani allegati alla domanda di costruzione permettono già
sin d'ora di stabilire se il nuovo progetto abbia eliminato il contrasto con
tali prescrizioni che aveva determinato il rigetto della precedente domanda di
costruzione.
Il fatto che il Consiglio di Stato avrebbe
potuto esaminare questi aspetti già nell'ambito del giudizio qui impugnato non
significa che vi fosse tenuto. Quando statuisce quale autorità di ricorso,
anche il Governo può in effetti rinviare gli atti all'autorità inferiore (art.
59 cpv. 1 PAmm). Ciò si giustifica soprattutto nei casi come quello in esame,
ove l'autorità a quo si è in pratica sottratta ai suoi obblighi di
verifica della conformità della domanda di costruzione, subordinando la licenza
ad una clausola accessoria di portata indeterminata, che a suo avviso dovrebbe
a porre rimedio ad una palese elusione dei suoi incombenti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 30 RLE; 49 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.--
al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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