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Numero d'incarto:
52.2001.230
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00230
Lugano
16 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 2001 dell'
contro
la risoluzione n. 2540 del 30 maggio 2001, con cui
il Consiglio di Stato si rifiuta di notificare all'ufficio federale
ricorrente le sue decisioni concernenti le autorizzazioni rilasciate per il
cambiamento di destinazione di edifici ed impianti, situati fuori delle zone
edificabili, che fino a quel momento non dispongono di un'utilizzazione
abitativa legale (in particolare le autorizzazioni per il cambiamento di destinazione
dei rustici);
viste le risposte:
-
21 giugno 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali;
-
22 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
Riallacciandosi a quanto il direttore dell'allora ufficio federale della
pianificazione del territorio aveva anticipato al direttore del dipartimento
cantonale del territorio il 21 dicembre 1999, con lettera 9 maggio 2001 il capo
della sezione giuridica dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale
(USTE) ha chiesto al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di notificare
all'ufficio federale stesso le decisioni del Consiglio di Stato concernenti le
autorizzazioni rilasciate per il cambiamento di destinazione di edifici ed
impianti, situati fuori delle zone edificabili, che fino a quel momento non dispongono
di un'utilizzazione abitativa legale (in particolare le autorizzazioni per il
cambiamento di destinazione dei rustici). E questo allo scopo di far luce,
mediante il ricorso alle istanze giudiziarie, sulle divergenze tra le autorità
del Cantone Ticino e l'USTE circa l'interpretazione e l'applicazione del competente
diritto materiale federale.
b) Con
risoluzione 2540, comunicata con lettera 30 maggio 2001, il Consiglio di Stato
si è rifiutato di dar seguito a tale richiesta, adducendo che l'USTE non potrebbe
ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
B. a) Con
ricorso 14 giugno 2001 l'USTE insorge dinanzi a questo Tribunale. L'insorgente
chiede che la risoluzione governativa impugnata venga annullata, che venga
accertato il suo diritto di ricorrere contro le decisioni delle istanze
cantonali inferiori e del Consiglio di Stato concernenti la conformità alla
destinazione della zona di edifici od impianti fuori della zona edificabile nonché
autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT, infine di ordinare al Consiglio
di Stato ed alle autorità cantonali inferiori di notificargli le relative
decisioni.
b) Con risposta 22 agosto 2001 il Governo
chiede, in via principale, che il gravame venga dichiarato irricevibile, per
assenza di decisione impugnabile e di competenza del Tribunale; in via subordinata
che esso venga respinto.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Il
ricorso al Tribunale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge,
contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di
Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm). Con decisione si intende un provvedimento adottato
dall'autorità nel singolo caso fondato sul diritto pubblico e concernente: a)
la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b)
l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o
di obblighi; c) il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze
dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o
all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.2.;
I-1998 N. 6 consid. 1.1.; I-1997 N. 20 consid. 4a; II-1992 N. 1 consid. 2;
II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3a; DTF
114 Ia 463 consid. 2; Rep. 1988, pag. 290 seg.; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4). Il concetto di decisione
nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello
federale, all'art. 5 PA e, più in generale, con la definizione tradizionalmente
ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita
quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto
concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante,
tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza appena
citata).
1.2. Attraverso la risoluzione impugnata il
Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla richiesta dell'USTE di
notificargli le sue decisioni concernenti, in particolare, le licenze edilizie
volte a permettere il cambiamento di destinazione dei rustici, che l'autorità
federale intendeva, se del caso, sottoporre alla verifica delle autorità di
ricorso giudiziarie circa la loro congruenza con il diritto federale sulla
pianificazione del territorio. Rettamente l'autorità intimata ritiene che
l'anzidetta risoluzione non costituisca una decisione giusta l'art. 60 cpv. 1
PAmm (cfr. inoltre art. 1 cpv. 1 e 43 PAmm) e 5 PA. In effetti l'atto
governativo non era rivolto ad un privato rispettivamente ad un ente pubblico
che versasse in una situazione giuridica analoga a quella di un privato. Esso
non fissava inoltre, in un singolo caso, un preciso rapporto di diritto
pubblico nei confronti del suo destinatario od eventualmente di terze persone:
esso non creava, segnatamente, dei diritti o degli obblighi in capo a
quest'ultimo o ad altri. Dal tenore della lettera con cui è stata trasmessa la
risoluzione non è, peraltro, nemmeno desumibile l'intenzione del Governo di
voler emettere un giudizio vincolante per l'USTE. La risoluzione governativa,
indirizzata esclusivamente ad un'istanza federale e che aveva valore per un
numero indefinito di casi, concerneva piuttosto i rapporti tra le autorità
interessate. Non costituiva, invece, decisione. Già per questo motivo, ossia
per difetto di oggetto impugnabile, il ricorso va dichiarato irricevibile.
-
Prima di
entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato (solo) nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1
PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e
non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3). Il ricorrente fonda
la competenza del Tribunale sull'art. 21 cpv. 1 LE. Giusta questa disposizione,
che regolamenta le impugnazioni in materia edilizia, contro le decisioni del
municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, contro le cui decisioni è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. In concreto, il Consiglio di
Stato non ha adottato l'avversata risoluzione in veste di autorità di ricorso;
per questo motivo non è nemmeno data la competenza del Tribunale amministrativo
a conoscere le contestazioni relative alla stessa. Il gravame si appalesa
pertanto irricevibile anche sotto questo aspetto.
-
L'USTE
deduce infine la legittimazione a ricorrere dai combinati art. 48 cpv. 4 OPT e
103 lett. b OG, giusta cui esso può interporre ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LPT. A
torto, tuttavia. In effetti, come osserva pertinentemente il Consiglio di Stato
nella risposta al gravame rinviando ad un recente sentenza inedita del
Tribunale federale (1A.172/2000, del 16 novembre 2000, in re USTE c. P. S. e
llcc, consid. 2a), in materia di pianificazione del territorio l'USTE non è
legittimato a prevalersi dei rimedi di diritto cantonali, poiché la
regolamentazione legale non lo abilita a tanto. Il ricorso è dunque
irricevibile anche per questo motivo. Per effetto di questo stesso motivo esso
si appaleserebbe inoltre infondato nel merito.
-
Il
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli appena ricordati,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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