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Numero d'incarto:
52.2001.284
Data decisione, Autorità:
28.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00284
Lugano
28 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 luglio/7 agosto 2001 di
contro
la decisione 16 luglio 2001 (n. 20) del Presidente
del Consiglio di Stato, che ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso 1.
giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui
l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del
bestiame dall'alpe __________;
viste le risposte:
-
13 agosto 2001
dell'ufficio patriziale di __________;
-
27 agosto 2001 del
Presidente del Consiglio di Stato;
-
3 settembre 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre
riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo
2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe
__________ per il periodo 2000/2005 a __________;
che tale decisione è stata confermata,
dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5
dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame
inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla
commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2
agosto 2001 della stessa commissione;
che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato
l'alpe __________ con i suoi ovini;
che, presone atto, con decisione 25/30
maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere
all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni
immobili di proprietà del patriziato;
che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha
impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha
domandato di annullarla;
che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto
di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto
che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione
del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di
ricorso DFE;
che, con risposta 28 giugno 2001, l'ufficio
patriziale ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa e, in via
provvisionale, la revoca dell'effetto sospensivo alla stessa;
che, con decisione 16 luglio 2001, il
Presidente del Governo, in accoglimento alla domanda provvisionale, ha revocato
l'effetto sospensivo al ricorso;
che, con gravame 31 luglio 2001, spedito il
7 agosto successivo, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la
decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito gli
argomenti sottoposti all'istanza inferiore;
che il Presidente del Governo e l'ufficio
patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
che, con lettera 12 settembre 2001,
l'insorgente ha domandato di replicare;
che il Tribunale non accede a tale
richiesta: il doppio scambi degli allegati ha difatti carattere eccezionale
(art. 49 cpv. 3 PAmm);
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 4 PAmm; 146 cpv. 1 LOP) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 LOP, 43 PAmm);
che nella procedura cautelare non esistono
ferie (art. 13 PAmm ultima frase);
che pertanto il ricorso si appalesa tardivo,
essendo stato inoltrato posteriormente al termine di 15 giorni fissato a questo
scopo dall'art. 46 cpv. 1 PAmm: secondo gli accertamenti esperiti dal Tribunale
presso l'ufficio postale di __________ la decisione intimata è difatti stata
notificata al ricorrente il giorno 19 luglio 2001, mentre l'impugnativa è stata
consegnata alla posta il 7 agosto successivo;
che il gravame va, di conseguenza,
dichiarato irricevibile;
che esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto
essere respinto anche nel merito;
che
giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge
o la decisione impugnata non dispongono altrimenti;
che, in
concreto, la precisazione contenuta nella decisione 25/30 maggio 2001, attraverso
cui l'ufficio patriziale di __________ ha ordinato a __________ "l'immediato"
scarico del bestiame dall'alpe __________, doveva essere interpretata quale
implicita revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale gravame inoltrato
contro la decisione medesima (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 47 n. 2);
che,
pertanto, la decisione impugnata, di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso
- giugno 2001, non ha modificato in realtà il rapporto di diritto
amministrativo sussistente tra l'autorità ed il ricorrente e si appalesa, di
fatto, inutile, dal momento che l'esecutività immediata della risoluzione
dell'ufficio patriziale sussisteva già prima dell'adozione della stessa;
che, di conseguenza, all'impugnato decreto
può essere conferito, al più, la portata di una conferma, disposta d'ufficio
dal Presidente del Governo, della revoca dell'effetto sospensivo al ricorso
preventivamente sancita dall'ufficio patriziale nell'ordine di scarico
dell'alpe 25/30 maggio 2001: provvedimento che soggiace agli stessi requisiti
di un decreto di revoca vero e proprio dell'effetto sospensivo;
che
l'effetto sospensivo esplicato per legge dal ricorso può essere revocato
tramite l'adozione da parte del Presidente del Governo, d'ufficio o su istanza
di parte, di una corrispondente misura cautelare volta ad evitare che interessi
pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati
dalla procedura d'impugnazione (art. 21 seg. PAmm; RDAT I-1999 n. 47 consid.
2b, II-1996 n. 10 consid. 3; I-1992 N. 18 e relativi riferimenti, a valere
inoltre per le ulteriori enunciazioni che seguono; cfr. inoltre,
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 68 n. da 29 a 31 con rinvio a n.
16, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1998, n. da 650; Bovay, op. cit., pag. 405 seg.);
che il
Presidente del Consiglio di Stato è chiamato in questo caso a ponderare gli
interessi contrapposti, stabilendo a quale delle parti in lite appaia più
giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del
procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito
finale;
che
nell'ambito di questa valutazione esso deve evitare di anticipare il giudizio
di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o
comunque difficilmente modificabili, e che per questo stesso motivo esso può
tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi
circa lo stesso (cfr., oltre alla giurisprudenza e alla dottrina testé citata,
anche Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 924, 2b;
Knapp, Précis de droit administratif, N. 2079);
che
infine il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere un
giudizio d'apparenza, è il frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento
dell'autorità decidente, chiamata a soppesare nel concreto caso i contrapposti
interessi pubblici e privati: la verifica dell'esercizio di un tale potere da
parte del Presidente del Governo è pertanto limitata, per il Tribunale
amministrativo, alle sole ipotesi dell'abuso e dell'eccesso di potere (art. 61
PAmm; RDAT cit.);
che, in primo luogo, è necessario rilevare
che l'ufficio patriziale era facoltizzato ad emettere l'ordine di scarico
dall'alpe 25/30 maggio 2001, di cui è contestata, in questa sede, l'immediata
esecutività: quest'ordine rientrava difatti nelle sue competenze di gestione e
buon governo di tale bene amministrativo (cfr. art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 2, 6 lett.
a, 7 cpv. 1 e 2 lett. a, 81 cpv. 1, 92 lett. a e b, 93 lett. a LOP);
che la circostanza secondo cui l'alpe potesse
essere sfruttato, lecitamente, solo attraverso il suo affitto (art. 1 segg.
LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 12 segg. LOP), ovvero mediante un contratto di diritto
privato, non precludeva all'ufficio patriziale la facoltà di adottare
direttamente e unilateralmente, fondandosi sulle testé menzionate disposizioni
di diritto pubblico, tale provvedimento, vincolante nei confronti del suo destinatario,
trattandosi di tutelare un bene amministrativo da un'indebita occupazione (cfr.
Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, n.
1847; Grisel, op. cit., pag. 535, 2a);
che,
inoltre, nel concreto caso sussistevano più che sufficienti motivi affinché il
Presidente del Governo confermasse la revoca dell'effetto sospensivo al gravame
inoltrato il 31 luglio 2001 da __________ contro l'ordine scarico immediato
dell'alpe __________;
che, in
effetti, l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo:
invano egli sostiene di derivare un qualche diritto a questo scopo per essere
stato co-affittuario del bene;
che, per
di più, al momento dell'emanazione della decisione qui impugnata da parte del
Presidente del Governo la vertenza circa l'aggiudicazione dell'affitto
dell'alpe a favore di __________, per il periodo 2000/2005, si era appena
conclusa in maniera definitiva, attraverso il giudizio 2 agosto 2001 con cui la
commissione di ricorso DFE aveva sancito l'irricevibilità del gravame 30 aprile
2001 inoltratole da __________ avverso la sentenza 30 marzo 2001 di questo Tribunale;
che,
pertanto, a partire da quel momento non sussisteva nemmeno il benché minimo
dubbio circa il fatto che il carico dell'alpe da parte del qui insorgente fosse
illegittimo;
che, di conseguenza, il Presidente del
Governo non è incorso in un abuso od eccesso del potere d'apprezzamento che le
legge gli riservava nel confermare la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso
inoltrato il 31 luglio/7 agosto 2001 da __________;
che la
tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art.
28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato,
assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146
LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 21, 28, 31, 46, 47, 49 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente,
il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico
importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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